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Ricorso proposto il 2 ottobre 2009 - NEC Display Solutions Europe / UAMI - Nokia (NaViKey)

(Causa T-393/09)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: NEC Display Solutions Europe GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: avv. P. Munzinger)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nokia Corp. (Helsinki, Finlandia)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 16 giugno 2009, procedimento R 1143/2008-2;

respingere l'opposizione presentata dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso contro la registrazione del marchio comunitario di cui trattasi;

condannare l'UAMI alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso, nonché

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, se dovesse intervenire nella presente controversia, alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo "NaViKey", per prodotti appartenenti alla classe 9

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo comunitario registrato "NAVI", per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9 e 38; marchio denominativo finlandese registrato "NAVI", per prodotti appartenenti alla classe 9

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento totale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso: (i) ha commesso un errore nella determinazione del pubblico rilevante la cui percezione deve essere presa in considerazione; (ii) ha commesso un errore nella valutazione della somiglianza tra i marchi interessati e i prodotti contrassegnati; e (iii) ha omesso di tener conto del fatto che la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso non è legittimata a vietare l'uso di marchi successivi contenenti l'elemento "NAVI", a causa della mancanza o dell'insufficienza di carattere distintivo di esso, e quindi non è legittimata a far valere l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009 per ottenere il rigetto della domanda di registrazione del marchio comunitario di cui trattasi; violazione dell'art. 75 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha omesso di motivare la propria statuizione secondo cui sussisteva un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

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