Ricorso proposto l’11 aprile 2014 – EGBA e RGA/Commissione
(Causa T-238/14)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: European Gaming and Betting Association (EGBA) (Bruxelles, Belgio) e The Remote Gambling Association (RGA) (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Brankin, solicitor, T. De Meese, E. Wijckmans e M. Mudrony, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della Commissione del 19 giugno 2013 relativa all’aiuto di Stato SA.30753 (C 34/10) (ex N 140/10) cui la Francia intende dare esecuzione in favore di società di corse dei cavalli (GU L 14, del 18 gennaio 2014, pag. 17); e
condannare la Commissione alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della decisione impugnata di forme sostanziali previste dall’articolo 108, paragrafo 2, o che da esso discendono, del principio di buona amministrazione e degli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della decisione impugnata dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE e del principio di buona amministrazione in quanto:
la misura non è necessaria e, pertanto, non persegue alcun idoneo interesse comune;
la misura comporta spese non giustificate dall’interesse comune;
la misura non è uno strumento appropriato per conseguire l’obiettivo di interesse comune;
la misura falsa la concorrenza e pregiudica il commercio; e
la Commissione non ha tenuto conto del contesto generale per la valutazione della misura.
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha adeguatamente motivato vari aspetti della misura controversa.