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Ordinanza del Tribunale del 17 marzo 2015 – Mammoet Salvage / Commissione

(Causa T-234/14) 1

(«Ricorso per carenza e per risarcimento danni – Responsabilità contrattuale – Responsabilità extracontrattuale – Eccezione d’irricevibilità – Ottavo Fondo europeo per lo sviluppo - Lavori per la rimozione di 74 relitti nella baia di Nouadhibou – Contratto concluso tra la ricorrente e la Mauritania e autorizzato dalla Commissione per finanziamento da parte dell’Unione – Esecuzione del contratto – Proroga del termine finale delle obbligazioni di pagamento dell’Unione a titolo del contratto – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto»)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Mammoet Salvage BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Kuypers e A. Schadd, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: P. Van Nuffel e S. Bartelt, agenti)

Oggetto

In via principale, una domanda basata sull’articolo 265 TFUE diretta a far dichiarare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dal dare seguito alla domanda della ricorrente di prolungare la durata delle obbligazioni di pagamento dell’Unione a titolo del contratto di lavori di rimozione di 74 relitti dalla baia di Nouadhibou (Mauritania), concluso tra la ricorrente e la Repubblica islamica di Mauritania e autorizzato dalla Commissione per finanziamento nell’ambito dell’ottavo Fondo europeo per lo sviluppo, nonché, in subordine, una domanda di condanna della Commissione, a titolo della responsabilità contrattuale dell’Unione, a pagare alla ricorrente le fatture emesse a titolo del contratto summenzionato, e, in ulteriore subordine, una domanda diretta a far dichiarare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Mammoet Salvage è condannata alle spese.

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1 GU C 184 del 16.6.2014.