Language of document : ECLI:EU:T:2015:166





Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 17 marzo 2015 –
Mammoet Salvage / Commissione

(causa T‑234/14)

«Ricorso per carenza e per risarcimento danni – Responsabilità contrattuale – Responsabilità extracontrattuale – Eccezione d’irricevibilità – Ottavo Fondo europeo per lo sviluppo – Lavori per la rimozione di 74 relitti nella baia di Nouadhibou – Contratto concluso tra la ricorrente e la Mauritania e autorizzato dalla Commissione per finanziamento da parte dell’Unione – Esecuzione del contratto – Proroga del termine finale delle obbligazioni di pagamento dell’Unione a titolo del contratto – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto»

1.                     Ricorso per carenza – Diffida nei confronti dell’istituzione – Invito ad agire – Insussistenza – Lettera di diffida non indirizzata all’istituzione – Irricevibilità (Art. 265, comma 2, TFUE) (v. punti 30‑35)

2.                     Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Incompetenza del giudice dell’Unione in difetto di una manifestazione di volontà delle parti nel senso di attribuirgli competenza in merito ad eventuali controversie ex contractu (Art. 272 TFUE) (v. punti 42‑50)

3.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 58‑62, 66)

4.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Nesso causale – Nozione – Comportamento addebitato costituente la causa determinante del danno (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punto 67)

Oggetto

In via principale, una domanda basata sull’articolo 265 TFUE diretta a far dichiarare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dal dare seguito alla domanda della ricorrente di prolungare la durata delle obbligazioni di pagamento dell’Unione a titolo del contratto di lavori di rimozione di 74 relitti dalla baia di Nouadhibou (Mauritania), concluso tra la ricorrente e la Repubblica islamica di Mauritania e autorizzato dalla Commissione per finanziamento nell’ambito dell’ottavo Fondo europeo per lo sviluppo, nonché, in subordine, una domanda di condanna della Commissione, a titolo della responsabilità contrattuale dell’Unione, a pagare alla ricorrente le fatture emesse a titolo del contratto summenzionato, e, in ulteriore subordine, una domanda diretta a far dichiarare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Mammoet Salvage è condannata alle spese.