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Ordinanza del Tribunale del 26 aprile 2016 – EGBA e RGA / Commissione

(Causa T-238/14) 1

(«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Giochi d’azzardo e di fortuna - Aiuto previsto dalla Francia a favore delle società di corse - Imposta parafiscale prelevata sulle scommesse ippiche online - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Associazione - Insussistenza di incidenza individuale - Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione - Irricevibilità»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: European Gaming and Betting Association (EGBA) (Bruxelles, Belgio) e The Remote Gambling Association (RGA) (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S.-P. Brankin, solicitor, T. De Meese, E. Wijckmans e M. Mudrony, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar e P.-J. Loewenthal, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas e J. Bousin, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2014/19/UE della Commissione, del 19 giugno 2013, relativa all’aiuto di Stato n. SA.30753 (C 34/10) (ex N 140/10) al quale la Francia intende dare esecuzione a favore delle società di corse (GU 2014, L 14, pag. 17).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La European Gaming and Betting Association (EGBA) e la The Remote Gambling Association (RGA) sopporteranno le loro spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 212 del 7.7.2014.