Language of document : ECLI:EU:T:2016:259

Edizione provvisoria





Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 26 aprile 2016 –
EGBA e RGA / Commissione

(causa T‑238/14)

«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Giochi d’azzardo e di fortuna – Aiuto previsto dalla Francia a favore delle società di corse – Imposta parafiscale prelevata sulle scommesse ippiche online – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Associazione – Insussistenza di incidenza individuale – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Irricevibilità»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Decisione adottata con ordinanza motivata – Presupposti – Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 126) (v. punto 20)

2.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Decisione della Commissione che dichiara un regime di aiuti compatibile con il mercato interno – Decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato alla filiera equina compatibile con il mercato interno – Effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone generale e astratta – Inclusione (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 28‑35)

3.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari che non comportano misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Nozione – Decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato alla filiera equina compatibile con il mercato interno – Attuazione mediante misure nazionali di esecuzione – Esclusione (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 37‑41)

4.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Ricevibilità – Presupposti (Artt. 108, §§ 2 e 3, TFUE e 263, comma 4, TFUE) (v. punti 45‑47)

5.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Ricevibilità – Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 50)

6.                     Procedimento giurisdizionale – Termine per la produzione delle prove – Articolo 85, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale – Ambito di applicazione (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 85, § 2, e 92, § 7) (v. punto 53)

7.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che conclude per la compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Ricorso di un’associazione che agisce nell’interesse collettivo dei suoi membri – Incidenza individuale sui membri dell’associazione – Necessità, per l’associazione, di dimostrare l’incidenza sostanziale sui suoi membri – Mancanza – Irricevibilità (Artt. 108, §§ 2 e 3, TFUE e 263, comma 4, TFUE) (v. punti 57‑59, 66‑69)

8.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che constata la compatibilità di un aiuto statale con il mercato interno all’esito del procedimento di indagine formale – Ricorso di un’associazione che ha svolto un ruolo attivo nel corso di detto procedimento – Caratteristica insufficiente per riconoscere una legittimazione ad agire in giudizio – Irricevibilità (Artt. 108, §§ 2 e 3, TFUE e 263, comma 4, TFUE) (v. punti 74, 75)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2014/19/UE della Commissione, del 19 giugno 2013, relativa all’aiuto di Stato n. SA.30753 (C 34/10) (ex N 140/10) al quale la Francia intende dare esecuzione a favore delle società di corse (GU 2014, L 14, pag. 17).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La European Gaming and Betting Association (EGBA) e la The Remote Gambling Association (RGA) sopporteranno le loro spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.