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Ricorso proposto il 21 luglio 2008 - Fidelio / UAMI (Hallux)

(Causa T-286/08)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Fidelio KG (Linz, Austria) (rappresentante: avv. M. Gail)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 maggio 2008 (procedimento R 632/2007-4);

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) a sopportare le proprie spese, nonché le spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "Hallux" per prodotti delle classi 10, 18 e 25 (domanda n. 5 245 147).

Decisione dell'esaminatore: rigetto parziale della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 1, in quanto il marchio richiesto per i prodotti "articoli ortopedici" e "scarpe" non presenta alcun impedimento assoluto alla registrazione.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).