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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverfassungsgericht (Germania) il 10 febbraio 2014 – Peter Gauweiler e a.

(Causa C-62/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverfassungsgericht

Parti nel procedimento principale

I)    Procedimenti a seguito di ricorso per esame di costituzionalità

Ricorrenti: Peter Gauweiler, Bruno Bandulet, Wilhelm Hankel, Wilhelm Nölling, Albrecht Schachtschneider, Joachim Starbatty, Roman Huber e a., Johann Heinrich von Stein e a.

Intervenienti: Deutscher Bundestag, Bundesregierung

II)    Procedimento per conflitto di attribuzioni

Richiedente: Fraktion DIE LINKE im Bundestag

Resistente: Deutscher Bundestag

Interveniente: Bundesregierung

Questioni pregiudiziali

1.    a)    Se la decisione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea del 6 settembre 2012 in materia di Caratteristiche tecniche delle Operazioni definitive monetarie [Technical features of Outright Monetary Transactions] sia incompatibile con gli articoli 119 e 127, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché con gli articoli da 17 a 24 del Protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, per il fatto che essa travalica il mandato conferito dalle norme suddette alla Banca centrale europea ai fini della politica monetaria e invade la sfera di competenza degli Stati membri.

Se si configuri un travalicamento del mandato conferito alla Banca centrale europea a motivo del fatto, in particolare, che la decisione del Consiglio direttivo di quest’ultima del 6 settembre 2012:

aa)    istituisce un collegamento con programmi di assistenza in materia politico-economica del Fondo europeo di stabilità finanziaria o del Meccanismo europeo di stabilità (condizionalità);

bb)    prevede l’acquisto di titoli di Stato soltanto di singoli Stati membri (selettività);

cc)    prevede l’acquisto di titoli di Stato dei paesi beneficiari di un programma di intervento in aggiunta ai programmi di assistenza del Fondo europeo di stabilità finanziaria o del Meccanismo europeo di stabilità (parallelismo);

dd)    potrebbe aggirare i limiti e le condizioni dei programmi di assistenza del Fondo europeo di stabilità finanziaria o del Meccanismo europeo di stabilità (aggiramento).

b)    Se la decisione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea del 6 settembre 2012 in materia di Caratteristiche tecniche delle Operazioni definitive monetarie sia incompatibile con il divieto di finanziamento monetario dei bilanci pubblici sancito dall’articolo 123 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    Se alla compatibilità con l’articolo 123 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea osti in particolare il fatto che la decisione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea del 6 settembre 2012:

aa)    non prevede un limite quantitativo per l’acquisto di titoli di Stato (volume);

bb)    non prevede uno stacco temporale tra l’emissione di titoli di Stato sul mercato primario e il loro acquisto sul mercato secondario ad opera del Sistema europeo di banche centrali (formazione del prezzo di mercato);

cc)    consente che tutti i titoli di Stato acquistati vengano tenuti fino alla scadenza (interferenza nelle logiche di mercato);

dd)    non prevede requisiti specifici quanto all’affidabilità dei titoli di Stato da acquistare (rischio di perdite);

ee)    prevede una parità di trattamento del Sistema europeo di banche centrali rispetto ai titolari privati e ad altri titolari di titoli di Stato (taglio del debito).

2.    In subordine, per il caso in cui la Corte di giustizia dovesse considerare che la decisione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea del 6 settembre 2012 in materia di Caratteristiche tecniche delle Operazioni definitive monetarie, quale atto di un’istituzione dell’Unione europea, non può costituire valido oggetto di una domanda ai sensi dell’articolo 267, primo comma, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, si chiede:

a)    Se gli articoli 119 e 127 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché gli articoli da 17 a 24 del Protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, debbano essere interpretati nel senso che consentono all’Eurosistema, in via alternativa o cumulativa:

aa)    di subordinare l’acquisto di titoli di Stato all’esistenza e al rispetto di programmi di assistenza in materia politico-economica del Fondo europeo di stabilità finanziaria o del Meccanismo europeo di stabilità (condizionalità);

bb)    di acquistare titoli di Stato soltanto di singoli Stati membri (selettività);

cc)    di acquistare titoli di Stato di paesi beneficiari di un programma di intervento in aggiunta ai programmi di assistenza del Fondo europeo di stabilità finanziaria o del Meccanismo europeo di stabilità (parallelismo);

dd)    di aggirare i limiti e le condizioni dei programmi di assistenza del Fondo europeo di stabilità finanziaria o del Meccanismo europeo di stabilità (aggiramento).

b)    Se l’articolo 123 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alla luce del divieto di finanziamento monetario dei bilanci pubblici, debba essere interpretato nel senso che all’Eurosistema è consentito, in via alternativa o cumulativa:

aa)    acquistare titoli di Stato senza limite quantitativo (volume);

bb)    acquistare titoli di Stato senza uno stacco temporale minimo dalla loro emissione sul mercato primario (formazione del prezzo di mercato);

cc)    tenere fino alla scadenza tutti i titoli di Stato acquistati (interferenza nelle logiche di mercato);

dd)    acquistare titoli di Stato senza alcun requisito minimo di affidabilità (rischio di perdite);

ee)    accettare una parità di trattamento del Sistema europeo di banche centrali rispetto ai titolari privati e ad altri titolari di titoli di Stato (taglio del debito);

ff)    influire sulla formazione del prezzo mediante la divulgazione di progetti di acquisto o altra modalità in collegamento temporale con l’emissione di titoli di Stato da parte di Stati membri della zona euro (incitamento all’acquisto delle nuove emissioni).