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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Svezia) il 15 febbraio 2024 – AA / Rappresentante generale presso le dogane svedesi

(Causa C-125/24, Palmstråle 1 )

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta förvaltningsdomstolen

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: AA

Resistente: Rappresentante generale presso le dogane svedesi

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 143, primo comma, lettera e), della direttiva IVA 1 e gli articoli 86, paragrafo 6, e 203 del codice doganale dell’Unione europea 2 debbano essere interpretati nel senso che sia i requisiti sostanziali sia i requisiti formali indicati all’articolo 203 debbano essere soddisfatti affinché l’esenzione dai dazi all’importazione, e quindi la deroga all’obbligo di pagamento dell’IVA, possano essere riconosciute all’atto della reimportazione, allorché sia sorta un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 79 del codice doganale dell’Unione a causa dell’inosservanza dell’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 139, paragrafo 1, di tale codice.

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1 La denominazione della presente causa costituisce una denominazione fittizia. Essa non coincide con la denominazione effettiva di nessuna delle parti della controversia.

1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

1 Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU 2013, L 269, pag. 1).