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Sentenza del Tribunale 6 settembre 2013 – Good Luck Shipping / Consiglio

(Causa T-57/12) 1

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Good Luck Shipping LLC (Dubai, Emirati arabi uniti) (rappresentanti: F. Randolph, QC, M. Lester, barrister, e M. Taher, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea(rappresentanti: V. Piessevaux e B. Driessen, agenti)

Oggetto

Domanda per l’annullamento, in primo luogo, della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1°dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71), in secondo luogo, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11), e, in terzo luogo, del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), laddove detti atti riguardino la ricorrente.

Dispositivo

1)    Si dispone l’annullamento, laddove riguardino la Good Luck Shipping LLC, degli atti seguenti:

–    la decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1 °dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran;

–     il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1°dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran;

–     il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.

2)    Gli effetti della decisione 2011/783 perdurano nei confronti della Good Luck Shipping fino al momento in cui sia effettivo l’annullamento del regolamento n. 267/2012.

3)    Il Consiglio dell’Unione europea, oltre alle proprie spese, sopporterà quelle sostenute dalla Good Luck Shipping.

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1 GU C 109 del 14.4.2012.