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Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2013 - Cindu Chemicals e a. / ECHA

(Causa T-95/10)

("REACH - Identificazione dell'olio di antracene, a basso contenuto di antracene, come sostanza estremamente problematica - Ricorso di annullamento - Atto impugnabile - Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione - Incidenza diretta - Ricevibilità - Parità di trattamento - Proporzionalità")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Cindu Chemicals BV (Uithoorn, Paesi Bassi), Deza, a.s. (Valašske Meziříčí, Repubblica ceca), Koppers Denmark A/S (Nyborg, Danimarca), e Koppers UK Ltd (Scunthorpe, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente avv.ti K. Van Maldegem, R. Cana, e P. Sellar, solicitor, poi avv.ti K. Van Maldegem e R. Cana)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä e W. Broere, agenti, assistiti dall'avv. J. Stuyck)

Interveniente a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Oliver e G. Wilms, poi P. Oliver e E. Manhaeve, agenti, assistiti da K. Sawyer, barrister, poi P. Oliver e E. Manhaeve)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), pubblicata il 13 gennaio 2010, con la quale si identifica l'olio di antracene, a basso contenuto di antracene (CE n. 292-604-8) come sostanza che soddisfa i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), conformemente all'articolo 59 di tale regolamento.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Cindu Chemicals BV, la Deza, a.s., la Koppers Denmark A/S e la Koppers UK Ltd sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 113 dell'1.5.2010.