Language of document : ECLI:EU:T:2013:108

Causa T‑95/10

Cindu Chemicals BV e altri

contro

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

«REACH — Identificazione dell’olio di antracene, a basso contenuto di antracene, come sostanza estremamente problematica — Ricorso di annullamento — Atto impugnabile — Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione — Incidenza diretta — Ricevibilità — Parità di trattamento — Proporzionalità»

Massime — Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 7 marzo 2013

1.      Procedimento giurisdizionale — Intervento — Eccezione di irricevibilità non sollevata dalla parte convenuta — Irricevibilità

(Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, quarto comma, e 53; regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, § 3)

2.      Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Atti preparatori — Esclusione — Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che identifica l’olio di antracene, a basso contenuto di antracene, come sostanza estremamente problematica — Atto diretto a produrre effetti giuridici — Inclusione

[Art. 263, primo comma, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 7, § 2, 31, §§ 1, c), e 3, b), 33, §§ 1 e 2, 57 e 59]

3.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Incidenza diretta — Criteri — Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che identifica l’olio di antracene, a basso contenuto di antracene, come sostanza estremamente problematica — Ricorso proposto da talune società produttrici di tale sostanza — Identificazione che comporta l’obbligo di trasmettere agli utilizzatori della sostanza una scheda di dati di sicurezza aggiornata — Ricevibilità

[Art. 263, quarto comma, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 31, §§ 1, a)‑c), e 9, a), 34, a), 57, a), d) ed e), nonché 59; direttiva del Consiglio 67/548]

4.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE — Ogni atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi — Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che identifica una sostanza come sostanza estremamente problematica — Inclusione — Atto che non comporta alcuna misura di esecuzione ai sensi della citata disposizione del Trattato

[Artt. 263, quarto comma, TFUE e 289, §§ 1‑3, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 31, § 9, a), 34, a), 57‑59 e 75, § 1]

5.      Ravvicinamento delle legislazioni — Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche — Regolamento REACH — Sostanze estremamente problematiche — Procedura di identificazione — Sostanze che possiedono proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche, o molto persistenti e molto bioaccumulabili — Avvio della procedura su iniziativa di uno Stato membro — Obblighi in materia di informazioni da fornire sulle sostanze alternative — Portata — Possibile incidenza di siffatte informazioni su una decisione che identifica una sostanza come sostanza estremamente problematica — Limiti

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 57, a), b), d) ed e), 59, § 3, e 60, § 5, nonché allegati XIII e XV, punto II 2; direttiva del Consiglio 67/548]

6.      Ravvicinamento delle legislazioni — Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche — Regolamento REACH — Sostanze estremamente problematiche — Procedura di identificazione — Identificazione sulla base di un motivo che non compare nel fascicolo inizialmente predisposto per la sostanza — Superamento dei limiti della competenza dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) — Insussistenza

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 55, 57 e 59, nonché allegato XV)

7.      Ravvicinamento delle legislazioni — Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche — Regolamento REACH — Sostanze estremamente problematiche — Procedura di identificazione — Potere discrezionale delle autorità dell’Unione — Portata — Sindacato giurisdizionale — Limiti — Violazione del principio di parità di trattamento da parte dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) — Insussistenza

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 57 e 59)

8.      Ravvicinamento delle legislazioni — Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche — Regolamento REACH — Sostanze estremamente problematiche — Procedura di identificazione — Sostanze che possiedono proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche, o molto persistenti e molto bioaccumulabili — Qualificazione sulla base delle proprietà dei costituenti — Ammissibilità — Applicazione di una soglia relativa alla concentrazione ai fini della qualificazione — Ammissibilità

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 14, § 2, f), 31, § 3, b), 56, § 6, e 57, d) ed e), nonché allegato XIII]

9.      Ravvicinamento delle legislazioni — Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche — Regolamento REACH — Sostanze estremamente problematiche — Procedura di identificazione — Sostanze che possiedono proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche, o molto persistenti e molto bioaccumulabili — Qualificazione sulla base delle proprietà dei costituenti — Obbligo di avviare una procedura separata per quanto riguarda i costituenti — Insussistenza

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 57, d) ed e), e 59, nonché allegato XIII]

10.    Ravvicinamento delle legislazioni — Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche — Regolamento REACH — Sostanze estremamente problematiche — Procedura di identificazione — Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che identifica l’olio di antracene, a basso contenuto di antracene, come sostanza estremamente problematica — Violazione del principio di proporzionalità — Insussistenza

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, sedicesimo considerando e artt. 1, § 1, 14, § 6, e 59, nonché allegato XV)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 32)

2.      L’azione di annullamento può essere esperita nei confronti di qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione, indipendentemente dalla sua natura e dalla sua forma, che miri a produrre effetti giuridici. Quando si tratta di atti o di decisioni elaborati in più fasi, in particolare al termine di una procedura interna, costituiscono atti impugnabili, in linea di principio, solo i provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo dell’Unione in questione al termine di tale procedimento. Ne discende che le decisioni preliminari o di natura meramente preparatoria non possono formare oggetto di un ricorso di annullamento.

Costituisce, pertanto, un atto impugnabile, la decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che identifica l’olio di antracene, a basso contenuto di antracene, come una sostanza che soddisfa i criteri menzionati nell’articolo 57 del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), conformemente all’articolo 59 di tale regolamento, poiché una siffatta decisione mira a produrre effetti giuridici vincolanti nei confronti dei terzi.

A tale proposito, l’atto che identifica una sostanza risultante dalla procedura di cui al citato articolo 59 è destinato a produrre effetti giuridici vincolanti nei confronti dei terzi ai sensi dell’articolo 263, primo comma, seconda frase, TFUE. Infatti, tale atto fa sorgere, segnatamente, gli obblighi di informazione previsti dall’articolo 7, paragrafo 2, dall’articolo 31, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, lettera b), nonché dall’articolo 33, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1907/2006. Tali disposizioni fanno riferimento alle sostanze identificate conformemente all’articolo 59, paragrafo 1, del citato regolamento, o alle sostanze incluse, o figuranti, nell’elenco predisposto conformemente all’articolo 59, paragrafo 1, dello stesso. Esse indicano, pertanto, obblighi giuridici derivanti dall’atto che risulta dalla procedura di cui al citato articolo 59.

(v. punti 35, 36, 40)

3.      L’incidenza diretta su una persona fisica o giuridica, quale presupposto per la ricevibilità di un ricorso di annullamento, postula, in primo luogo, che l’atto impugnato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, in secondo luogo, che non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari di tale atto incaricati della sua applicazione, poiché tale applicazione ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa dell’Unione senza intervento di altre norme intermedie.

A tale proposito, si deve considerare che la decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che identifica l’olio di antracene, a basso contenuto di antracene, come una sostanza estremamente problematica che soddisfa i criteri menzionati nell’articolo 57, lettere a), d) ed e), del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), riguarda direttamente i produttori di tale sostanza nei limiti in cui, atteso che l’identificazione di quest’ultima costituisce una nuova informazione che può incidere sulle misure di gestione dei rischi o una nuova informazione sui pericoli ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 9, lettera a), del citato regolamento, i produttori hanno l’obbligo di aggiornare le schede di dati di sicurezza. In forza dell’articolo 31, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento n. 1907/2006, tali schede di dati di sicurezza devono essere trasmesse dai fornitori di una sostanza ai destinatari di quest’ultima qualora essa soddisfi i criteri di classificazione come sostanza pericolosa conformemente alla direttiva 67/548, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose. L’identificazione fa anche sorgere l’obbligo d’informazione di cui all’articolo 34, lettera a), del regolamento n. 1907/2006. Essa produce quindi effetti diretti sulla situazione giuridica dei produttori a motivo degli obblighi previsti dalle disposizioni succitate.

(v. punti 45, 46, 56, 58, 59)

4.      La nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE deve essere interpretata nel senso che include qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi.

Costituisce un atto regolamentare una decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che identifica una sostanza come estremamente problematica, che soddisfa uno o più criteri menzionati nell’articolo 57 del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Infatti, tale decisione ha una portata generale in quanto è applicabile a situazioni determinate e produce effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone contemplate in modo generale e astratto, e cioè, in particolare, nei confronti di ogni persona fisica o giuridica rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 31, paragrafo 9, lettera a), e dell’articolo 34, lettera a), del regolamento n. 1907/2006. Inoltre, detta decisione non costituisce un atto legislativo dal momento che non è stata adottata né secondo la procedura legislativa ordinaria né secondo una procedura legislativa speciale ai sensi dell’articolo 289, paragrafi da 1 a 3, TFUE. Infatti, una siffatta decisione è un atto dell’ECHA adottato sul fondamento dell’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006. Quest’ultimo non comporta alcuna misura di esecuzione, poiché l’identificazione di una sostanza come estremamente problematica fa sorgere taluni obblighi di informazione senza che siano ancora necessarie ulteriori misure.

Peraltro, dato che l’articolo 263, primo comma, TFUE menziona esplicitamente il controllo della legittimità degli atti degli organi e organismi dell’Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi, gli autori del Trattato FUE intendevano dunque assoggettare, in linea di principio, anche gli atti dell’ECHA, quale organismo dell’Unione, al sindacato giurisdizionale del giudice dell’Unione. A tale proposito, la missione dell’ECHA, in forza dell’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006, cioè gestire e, in alcuni casi, realizzare gli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi di detto regolamento e assicurare la coerenza a livello dell’Unione, non esclude il potere di adottare un atto regolamentare.

(v. punti 63‑68, 71, 73)

5.      In forza dell’articolo 59, paragrafo 3, del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) la procedura di identificazione può essere avviata su iniziativa di uno Stato membro, il quale può predisporre un fascicolo a norma dell’allegato XV del citato regolamento, per le sostanze che, a suo giudizio, rispondono ai criteri di cui all’articolo 57 dello stesso e trasmetterlo all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). Riguardo ad un fascicolo relativo all’identificazione di una sostanza che possiede proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili (le proprietà PBT o vPvB), se è vero che la formulazione del punto II 2 dell’allegato XV del citato regolamento distingue tra l’obbligo di fornire, da un lato, le informazioni disponibili relative all’uso e all’esposizione e, dall’altro, le informazioni sulle sostanze e le tecniche alternative, è pur vero che uno Stato membro può indicare unicamente le informazioni che si trovano a sua disposizione. A tale proposito, l’indicazione apposta da uno Stato membro secondo la quale non è disponibile alcuna informazione riguardo all’esistenza di sostanze alternative consente a tale Stato membro di adempiere al suo dovere formale di pronunciarsi sulle sostanze alternative. Peraltro, alla luce dell’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento n. 1907/2006, il punto II 2 dell’allegato XV del citato regolamento deve essere interpretato nel senso che si riferisce a sostanze alternative adeguate.

In ogni caso, non emerge dalla procedura di identificazione prevista dall’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006 che le informazioni sulle sostanze alternative sono pertinenti per quanto riguarda il risultato di tale procedura. I criteri previsti dall’articolo 57, lettere a), b), d) ed e), di tale regolamento non fanno alcun riferimento all’esistenza o meno di sostanze alternative. Per contro, al fine di identificare una sostanza come sostanza che soddisfa i criteri previsti dall’articolo 57, lettere d) ed e), del medesimo regolamento, è sufficiente che essa soddisfi i requisiti pertinenti per l’identificazione delle sostanze che possiedono proprietà PBT e vPvB previsti nell’allegato XIII del regolamento n. 1907/2006. Orbene, se è vero che tale allegato contiene un numero importante di requisiti che devono essere soddisfatti, è pur vero che nessuno di tali requisiti riguarda sostanze alternative. Non è dunque dimostrato che l’esistenza di informazioni su sostanze alternative avrebbe potuto modificare il contenuto della decisione che identifica una sostanza come sostanza che soddisfa i criteri di cui all’articolo 57, lettere d) ed e), del citato regolamento. Lo stesso vale anche per l’identificazione di una sostanza come sostanza che soddisfa i requisiti previsti dall’articolo 57, lettere a) e b), di tale regolamento. Infatti, i criteri di classificazione in quanto sostanza cancerogena sono enunciati dalla direttiva 67/548, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose.

(v. punti 77, 79, 80, 84)

6.      Non si può argomentare che, identificando una sostanza come estremamente problematica ai sensi dell’articolo 57 del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), sulla base non solo dei motivi proposti nel fascicolo inizialmente predisposto per tale sostanza, ma anche sulla base di un motivo non menzionato in tale fascicolo, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha ecceduto i limiti delle sue competenze, come previste dall’articolo 59 del citato regolamento.

Infatti, in primo luogo, in forza dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/206, la procedura prevista nei paragrafi da 2 a 10 del citato articolo è applicabile per l’identificazione delle sostanze che soddisfano i criteri di cui all’articolo 57 di tale regolamento. Una decisione che identifica una sostanza come estremamente problematica in ragione del fatto che essa soddisfa i criteri di cui all’articolo 57 del citato regolamento è conforme a tale obiettivo. Un argomento relativo all’identificazione di una sostanza in base ad un motivo non menzionato nel fascicolo inizialmente predisposto per tale sostanza non riguarda quindi la competenza dell’ECHA.

In secondo luogo, la formulazione dell’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006 non prevede che i motivi menzionati nell’articolo 57 del citato regolamento, in base ai quali una sostanza viene identificata, debbano corrispondere a quelli indicati nel fascicolo inizialmente predisposto. Inoltre, come emerge dall’articolo 59, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1907/2006, gli Stati membri non godono di un diritto di iniziativa esclusivo per avviare la procedura di identificazione. Infatti, anche la Commissione può chiedere all’ECHA di predisporre un fascicolo conformemente all’allegato XV del citato regolamento.

In terzo luogo, emerge dallo scopo della procedura di autorizzazione che compare nell’articolo 55 del regolamento n. 1907/2006, cioè garantire il buon funzionamento del mercato interno, assicurando nel contempo che i rischi che presentano le sostanze estremamente problematiche siano adeguatamente controllati e che queste sostanze siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative, ove queste siano economicamente e tecnicamente valide, che l’identificazione di una sostanza, la quale costituisce la prima fase della procedura di autorizzazione, si fonda su motivi quanto più possibile completi.

In quarto luogo, in forza dell’articolo 59, paragrafo 5, del regolamento n. 1907/2006, l’ECHA può formulare osservazioni sull’identificazione della sostanza in relazione ai criteri di cui all’articolo 57 del citato regolamento nel fascicolo ad essa trasmesso. Tale possibilità è volta a garantire che l’ECHA sia in condizioni di esprimere utilmente il suo punto di vista. Ne consegue che le osservazioni presentate dall’ECHA devono poter essere riprese in una decisione che identifica una sostanza come sostanza estremamente problematica.

(v. punti 91‑95)

7.      Poiché le autorità dell’Unione dispongono di un ampio potere discrezionale, come nel caso della Commissione quando procede ad un’attuazione progressiva delle norme relative alle sostanze estremamente problematiche di cui al titolo VII del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), segnatamente quanto alla valutazione degli elementi di fatto di ordine scientifico e tecnico altamente complessi per determinare la natura e la portata delle misure che esse adottano, il sindacato del giudice dell’Unione deve limitarsi ad esaminare se l’esercizio di un tale potere non sia viziato da un errore manifesto o da uno sviamento di potere o ancora se tali autorità non abbiano manifestamente oltrepassato i limiti del loro potere discrezionale. In un siffatto contesto, il giudice dell’Unione non può, infatti, sostituire la propria valutazione degli elementi di fatto di ordine scientifico e tecnico a quella delle autorità dell’Unione cui il Trattato FUE ha assegnato in via esclusiva tale compito.

Nondimeno, l’ampio potere discrezionale delle autorità dell’Unione, che implica un sindacato giurisdizionale limitato del suo esercizio, non riguarda esclusivamente la natura e la portata delle disposizioni da adottare, ma anche, in una certa misura, l’accertamento dei dati di fatto. Tuttavia, un simile controllo giurisdizionale, anche se ha portata limitata, richiede che le autorità dell’Unione, da cui promana l’atto in causa, siano in grado di dimostrare dinanzi al giudice dell’Unione che l’atto è stato adottato attraverso un esercizio effettivo del loro potere discrezionale, che presuppone la valutazione di tutti gli elementi e di tutte le circostanze rilevanti della situazione che tale atto era inteso a disciplinare.

Poiché la procedura di identificazione di una sostanza come estremamente problematica di cui all’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006 non conferisce all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) alcun potere relativo alla scelta della sostanza da identificare, dato che l’articolo 59, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento, prevede che spetta alla Commissione o allo Stato membro interessato valutare che esse soddisfino i criteri stabiliti nell’articolo 57 di detto regolamento, non si può contestare all’ECHA di aver violato il principio di parità di trattamento avendo identificato una sostanza come estremamente problematica senza aver proceduto ad identificare altre sostanze asseritamente simili.

(v. punti 99‑101, 105, 106)

8.      Riguardo ad una decisione che identifica una sostanza come estremamente problematica a causa delle proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche nonché molto persistenti e molto bioaccumulabili (le proprietà PBT o vPvB), nel senso che essa soddisfa i criteri di cui all’allegato XIII del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), non si può stimare semplicemente che l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) commetta un errore manifesto di valutazione nel considerare che una sostanza presenti proprietà PBT o vPvB a causa del fatto che taluni costituenti di quest’ultima presentano tali proprietà, atteso che i costituenti sono parte integrante di detta sostanza. Anche se la formulazione dell’allegato XIII del regolamento n. 1907/2006 non indica espressamente che l’identificazione delle sostanze che presentano proprietà PBT o vPvB deve parimenti tenere conto delle proprietà PBT o vPvB dei costituenti di una sostanza, esso non esclude un siffatto approccio. Tuttavia, non si può considerare che per il solo fatto che un costituente di una sostanza presenti un certo numero di proprietà anche la sostanza li possieda, ma occorre considerare la percentuale e gli effetti chimici della presenza di un siffatto costituente.

Inoltre, anche se non è prevista alcuna soglia di concentrazione nell’allegato XIII del regolamento n. 1907/2006, l’applicazione di una siffatta soglia quale fattore che implica l’identificazione della sostanza di cui trattasi in base ai suoi costituenti non impone che tale soglia sia precisata nel citato allegato. A tale proposito, la soglia dello 0,1% è stata applicata dal legislatore dell’Unione, in alcune occasioni, per la qualificazione di un preparato in base alle sue sostanze. Lo stesso vale per gli articoli 14, paragrafo 2, lettera f), 31, paragrafo 3, lettera b), 56, paragrafo 6, e 57, lettere d) ed e), del regolamento n. 1907/2006. Dal momento che la qualificazione di una sostanza in base alle proprietà dei suoi costituenti appare equiparabile alla qualificazione di un preparato in base alle proprietà delle sue sostanze, non si può concludere che la decisione dell’ECHA è viziata da errore manifesto in quanto la soglia dello 0,1% è stata applicata quale fattore che implica l’identificazione della sostanza di cui trattasi in base ai suoi costituenti.

(v. punti 111, 112, 125‑127)

9.      Nell’ambito della procedura di identificazione di una sostanza prevista dall’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), quando l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) identifica una sostanza come estremamente problematica a causa delle sue proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche nonché molto persistenti e molto bioaccumulabili (le proprietà PBT o vPvB), sulla base delle proprietà PBT o vPvB dei suoi costituenti, non si richiede che tali costituenti debbano essi stessi essere stati oggetto di una previa identificazione come costituenti che presentano proprietà PBT e vPvB con decisione separata dell’ECHA. L’articolo 57, lettere d) ed e), e l’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006 prevedono unicamente che siano soddisfatti i criteri di cui all’allegato XIII del citato regolamento.

(v. punto 132)

10.    Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale delle condizioni di attuazione del principio di proporzionalità, si deve riconoscere all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), istituita dal regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), un ampio potere discrezionale in un settore che richiede da parte sua scelte di natura politica, economica e sociale rispetto alle quali essa è chiamata ad effettuare valutazioni complesse. Solo la manifesta inidoneità di una misura adottata in tale ambito, in relazione allo scopo che il legislatore intende perseguire, può inficiare la legittimità di siffatta misura. Alla luce del considerando 16 del regolamento n. 1907/2006, il legislatore ha indicato, come obiettivo principale, il primo dei tre obiettivi menzionati dall’articolo 1, paragrafo 1, vale a dire quello di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.

Non viola il principio di proporzionalità la decisione dell’ECHA che identifica l’olio di antracene, a basso contenuto di antracene, come sostanza estremamente problematica a seguito della procedura prevista dall’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006.

Infatti, da un lato, la decisione è idonea alla realizzazione degli scopi perseguiti dal regolamento n. 1907/2006, dal momento che l’identificazione di una sostanza come estremamente problematica ha lo scopo di migliorare l’informazione del pubblico e dei professionisti sui rischi e i pericoli che essa comporta e che, di conseguenza, tale identificazione deve essere considerata uno strumento per il rafforzamento di una siffatta protezione. Inoltre, la citata decisione non implica il divieto di immissione sul mercato della sostanza, obbligando gli operatori interessati ad utilizzare sostanze alternative.

Dall’altro, la citata decisione non eccede i limiti di quanto necessario al conseguimento degli scopi perseguiti dal regolamento n. 1907/2006, poiché le misure di gestione dei rischi proposte ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 6, del citato regolamento non costituiscono misure appropriate alla realizzazione degli scopi perseguiti da detto regolamento relativi al trattamento delle sostanze estremamente problematiche e non costituiscono, dunque, nel caso di specie, misure meno restrittive. Lo stesso vale per la presentazione di un fascicolo conformemente all’allegato XV di tale regolamento per talune misure di restrizione, poiché le restrizioni, adottate conformemente alla procedura di cui al titolo VIII del citato regolamento, possono andare da condizioni particolari imposte alla fabbricazione o all’immissione sul mercato di una sostanza fino ad un divieto totale dell’uso di una sostanza. Anche a voler supporre che le misure di restrizione siano parimenti appropriate alla realizzazione degli scopi perseguiti dal regolamento n. 1907/2006, queste ultime non costituiscono, in quanto tali, misure meno restrittive rispetto all’identificazione di una sostanza, la quale implica unicamente taluni obblighi di informazione.

(v. punti 140‑144, 151, 155)