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Ricorso proposto il 17 febbraio 2010 - Rütgers Germany e a. / ECHA

(Causa T-94/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Rütgers Germany GmbH (Castrop-Rauxel, Germania), Rütgers Belgium NV (Zelzate, Belgio), Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, Repubblica ceca), Industrial Química del Nalón, SA (Oviedo, Spagna), Bilbaína de Alquitranes, SA (Luchana-Baracaldo- Vizcaya, Spagna) (rappresentanti: K. Van Maldegem, R. Cana, lawyers e P. Sellar, Solicitor)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni delle ricorrenti

Dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare parzialmente l'atto impugnato, per la parte in cui riguarda l'olio di antracene;

condannare l'ECHA alle spese

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento parziale della decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (in prosieguo: l'"ECHA"), ED/68/2009, di classificare l'olio di antracene (CAS n. 90640-80-5) ("olio di antracene") come sostanza che soddisfa i criteri definiti nell'art. 57, lett. d) ed e), del regolamento (CE) n.1907/20061 (in prosieguo: il "REACH"), conformemente all'art. 59 dello stesso.

In applicazione della decisione impugnata, resa nota alle ricorrenti mediante comunicato stampa dell'ECHA, l'olio di antracene è stato incluso nell'elenco delle 14 sostanze chimiche dell'Elenco preliminare delle Sostanze estremamente problematiche ("SVHC") per l'eventuale inclusione nell'Allegato XIV del REACH. Nella decisione impugnata la classificazione dell'olio di antracene come SVHC è stata motivata dal fatto che tale sostanza è cancerogena e persistente, bioaccumulabile e tossica ("PBT"), nonché molto persistente e molto bioaccumulabile ("vPvB"), secondo i criteri stabiliti nell'allegato XIII del REACH.

Le ricorrenti considerano che l'atto impugnato viola le norme applicabili in materia di classificazione delle SVHC derivanti dal REACH e sollevano quattro motivi a sostegno del loro ricorso.

In primo luogo, esse sostengono che la decisione sia illegittima in quanto adottata in violazione di requisiti procedurali essenziali. A tale proposito, le ricorrenti deducono che il fascicolo sul quale è basato l'atto impugnato non contiene alcuna informazione sulle sostanze alternative, in violazione dell'art. 59, n. 3, e dell'allegato XV del REACH. Inoltre, esse affermano che la convenuta ha concretamente modificato la proposta di classificare l'olio di antracene come SVHC invocando l'art. 57, lett. a) e b), a motivo di tale classificazione, pur non disponendo della necessaria competenza a tal fine, in violazione dell'art. 59, nn. 5 e 7, del REACH.

In secondo luogo, le ricorrenti affermano che l'atto impugnato viola i principi di non discriminazione e di parità di trattamento in quanto esso discrimina l'olio di antracene rispetto a sostanze equiparabili senza alcuna giustificazione oggettiva.

In terzo luogo, esse invocano il fatto che l'ECHA ha commesso un manifesto errore di valutazione nel classificare l'olio di antracene come sostanza PBT e vPvB in base alle proprietà dei suoi costituenti, il che non ha alcun fondamento nel REACH.

In quarto luogo, le ricorrenti argomentano che l'atto impugnato viola il principio di proporzionalità in quanto esso è sproporzionato in considerazione della scelta delle misure che la convenuta può adottare e degli svantaggi causati in relazione allo scopo perseguito.

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1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).