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Ricorso proposto il 17 febbraio 2010 - Rütgers Germany e a. / ECHA

(Causa T-96/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Rütgers Germany GmbH (Castrop-Rauxel, Germania), Rütgers Belgium NV (Zelzate, Belgio), Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, Repubblica ceca), Koppers Denmark A/S (Nyborg, Danimarca), Koppers UK Ltd (Scunthorpe, Regno Unito) (rappresentanti: K. Van Maldegem, R. Cana, lawyers e P. Sellar, Solicitor)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni delle ricorrenti

Dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare parzialmente l'atto impugnato, per la parte in cui riguarda l'olio di antracene, pasta di antracene;

condannare l'ECHA alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento parziale della decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (in prosieguo: l'"ECHA"), ED/68/2009, di classificare l'olio di antracene, pasta di antracene (CAS n. 90640-81-6) ["olio di antracene (pasta di antracene)"] come sostanza che soddisfa i criteri definiti nell'art. 57, lett. d) ed e), del regolamento (CE) n.1907/20061 (in prosieguo: il "REACH"), conformemente all'art. 59 dello stesso.

In applicazione della decisione impugnata, resa nota alle ricorrenti mediante comunicato stampa dell'ECHA, l'olio di antracene (pasta di antracene) è stato incluso nell'elenco delle 14 sostanze chimiche dell'Elenco preliminare delle Sostanze estremamente problematiche ("SVHC") per l'eventuale inclusione nell'Allegato XIV del REACH. Nella decisione impugnata la classificazione dell'olio di antracene (pasta di antracene) come SVHC è stata motivata dal fatto che tale sostanza è cancerogena, mutagena, persistente e molto bioaccumulabile ("vPvB"), secondo i criteri stabiliti nell'allegato XIII del REACH.

Le ricorrenti considerano che l'atto impugnato viola le norme applicabili in materia di classificazione delle SVHC derivanti dal REACH e sollevano quattro motivi a sostegno del loro ricorso, identici a quelli sollevati nella causa T-94/10, Rütgers Germany e a./ECHA.

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1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).