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Ricorso proposto il 3 marzo 2010 - Nordzucker/Commissione

(Causa T-100/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Nordzucker AG (Braunschweig, Germania) (rappresentante: avv. M. Niestedt)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare il regolamento (CE) della Commissione n. 1193/2009 1;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce i seguenti motivi:

incompetenza della Commissione ad adottare un regolamento per i contributi alla produzione per le campagne di commercializzazione dello zucchero dal 2002/2003 al 2005/2006, in quanto essa avrebbe adottato il regolamento sulla base di un fondato normativo non più in vigore;

violazione di forme sostanziali in quanto per l'adozione del regolamento impugnato avrebbe dovuto essere scelto una procedura differente e in tal modo sarebbero stati violati i diritti di partecipazione del Consiglio e del Parlamento europeo;

mancato adeguamento alla sentenza della Corte 8 maggio 2008, cause riunite C-5/06 e da C-23/06 a C-36/06, Zuckerfabrik Jülich e a. (Racc. pag. I-3231) in quanto nel regolamento impugnato la Commissione avrebbe arbitrariamente modificato anche il parametro del "totale delle restituzioni" nel calcolo dei contributi alla produzione benché tale parametro non fosse stato oggetto di esame da parte della Corte;

violazione del principio di irretroattività a causa della modica sopravvenuta, introdotta solo con il regolamento n. 1193/2009, del totale delle restituzioni per periodi di commercializzazione dello zucchero già conclusi.

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1 - Regolamento (CE) della Commissione 3 novembre 2009, n. 1193, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 (GU L 321, pag. 1).