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SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

12 ottobre 2023(*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 56 CE – Libera circolazione dei capitali – Imposta sul reddito delle persone fisiche – Tassazione dei redditi da interessi derivanti da obbligazioni e titoli di debito – Interessi dovuti e versati da soggetti non residenti nel territorio nazionale – Differenza di trattamento a seconda del luogo di stabilimento del soggetto emittente e del soggetto erogatore degli interessi in questione – Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE – Articolo 2, paragrafo 4 – Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi da una fonte svizzera – Obbligo di applicare le stesse aliquote d’imposta applicate ai redditi nazionali simili»

Nella causa C‑312/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema, Portogallo), con decisione del 7 aprile 2022, pervenuta in cancelleria il 10 maggio 2022, nel procedimento

FL

contro

Autoridade Tributária e Aduaneira,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da T. von Danwitz (relatore), presidente di sezione, P.G. Xuereb e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per FL, da D. Almeida e M. da Rosa Amaral, advogados;

–        per il governo portoghese, da A. de Almeida Morgado, P. Barros da Costa e A. Rodrigues, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da G. Braga da Cruz e W. Roels, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 56 CE e dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU 2004, L 385, pag. 30; in prosieguo: l’«accordo»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra FL e l’Autoridade Tributária e Aduaneira (autorità fiscale e doganale, Portogallo) in merito all’assoggettamento all’imposta sul reddito delle persone fisiche di redditi da interessi derivanti da obbligazioni e titoli di debito dovuti da soggetti non residenti nel territorio portoghese e versati a FL nel corso del 2005 da un istituto bancario svizzero.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        L’accordo è entrato in vigore il 1º luglio 2005, a seguito del completamento delle procedure di cui agli articoli 17 e 18 del medesimo.

4        Ai sensi dell’articolo 1 dell’accordo, intitolato «Ritenuta da prelevare da parte degli agenti pagatori svizzeri»:

«1.       I pagamenti di interessi effettuati a beneficiari effettivi quali vengono definiti all’articolo 4, che sono residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, di seguito designato “Stato membro”, da un agente pagatore stabilito sul territorio della Svizzera sono soggetti, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2 del presente articolo e dall’articolo 2, a una ritenuta sull’importo del pagamento degli interessi. Il livello della ritenuta è pari al 15% per i primi tre anni a decorrere dalla data di applicazione del presente accordo, al 20% per i seguenti tre anni e successivamente al 35%.

2.       Sono esclusi dall’applicazione della ritenuta sopra indicata i pagamenti di interessi generati da crediti nei confronti di debitori che sono residenti in Svizzera, o da crediti corrispondenti a debiti contratti per le necessità di stabili organizzazioni di soggetti non residenti che siano situate in Svizzera. Ai fini del presente accordo, il termine “stabile organizzazione” ha il significato che gli viene attribuito dalla convenzione in materia di doppia imposizione in vigore tra la Svizzera e lo Stato di residenza del debitore. In assenza di tale convenzione, per “stabile organizzazione” s’intende una sede fissa attraverso la quale si svolge in tutto o in parte l’attività di un debitore.

(...)».

5        Ai sensi dell’articolo 2 dell’accordo, intitolato «Divulgazione volontaria»:

«1.      La Svizzera stabilisce una procedura che consente al beneficiario effettivo, quale viene definito all’articolo 4, di evitare il prelievo della ritenuta di cui all’articolo 1 mediante espressa autorizzazione al suo agente pagatore in Svizzera a comunicare i pagamenti di interessi all’autorità competente di tale Stato. L’autorizzazione vale per tutti i pagamenti di interessi versati dal suddetto agente pagatore al beneficiario effettivo.

2.      In caso di espressa autorizzazione da parte del beneficiario effettivo, l’agente pagatore deve comunicare come minimo le seguenti informazioni:

(...)

3.      L’autorità competente della Svizzera comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 all’autorità competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo. (...)

4.      Qualora il beneficiario effettivo scelga la procedura di divulgazione volontaria o altrimenti dichiari alle autorità fiscali del suo Stato membro di residenza i suoi redditi in forma di pagamenti di interessi corrisposti da un agente pagatore svizzero, tali redditi sono soggetti a tassazione nel suddetto Stato membro alle stesse aliquote applicate a redditi simili ottenuti in tale Stato membro».

 Diritto portoghese

6        Ai sensi dell’articolo 22 del Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (codice dell’imposta sul reddito delle persone fisiche), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «CIRS»):

«1.      Il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è quello risultante dal cumulo dei redditi delle varie categorie percepiti ogni anno, dopo aver proceduto alle deduzioni e agli abbattimenti previsti nelle sezioni seguenti.

(...)

3.      I redditi percepiti dai soggetti passivi che non risiedono nel territorio portoghese nonché quelli di cui agli articoli 71 e 72 non sono cumulati, ai fini della loro imposizione, fatto salvo il diritto di cumulo ivi previsto».

7        L’articolo 71, paragrafi 1 e 3, del CIRS dispone quanto segue:

«1.      Sono soggetti a ritenuta alla fonte definitiva i redditi percepiti nel territorio portoghese di cui ai paragrafi seguenti, nonché i redditi di cui all’articolo 101, paragrafo 2, lettera b), alle aliquote sostitutive forfettarie ivi previste.

(...)

3.      Sono assoggettati all’aliquota del 20%:

a)      gli interessi derivanti da depositi a vista o a termine, compresi quelli derivanti da certificati di deposito;

b)      i redditi derivanti da titoli di debito, siano essi nominativi o al portatore, nonché i redditi derivanti da operazioni di riporto, cessioni di debito, conti titoli a prezzo garantito o altre operazioni simili o analoghe;

(...)».

8        L’articolo 101, paragrafo 2, lettera b), del CIRS prevede quanto segue:

«Per quanto riguarda i redditi oggetto di una ritenuta alla fonte alle aliquote previste all’articolo 71 nonché, nel caso di cui alla lettera b), gli utili derivanti da quote sociali dovute da enti non domiciliati nel territorio portoghese ai quali il versamento può essere attribuito:

(...)

b)      i soggetti che versano a titolari residenti nel territorio portoghese, o che mettono a loro disposizione, redditi da valori mobiliari dovuti da soggetti non domiciliati nel territorio portoghese ai quali può essere attribuito il versamento, siano essi incaricati da questi ultimi o da detti titolari, o che agiscono per conto delle une o delle altre, devono dedurre l’importo corrispondente all’aliquota del 20% dei redditi lordi (...)».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

9        Nel corso del 2005, FL ha percepito redditi da interessi derivanti da obbligazioni e da titoli di debito versati da un istituto bancario svizzero.

10      Il 10 maggio 2006 FL ha presentato una dichiarazione dei redditi relativi a tali redditi da interessi. Con l’avviso di accertamento per il 2005, detti redditi da interessi sono stati cumulati con gli altri redditi di FL e assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche con un’aliquota progressiva massima del 40%.

11      Il 31 luglio 2008 FL ha depositato una domanda di riesame d’ufficio di tale avviso di accertamento, la quale è stata respinta. L’11 gennaio 2010 egli ha adito il Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra (Tribunale amministrativo e tributario di Sintra, Portogallo) con un ricorso avverso detto avviso di accertamento, ricorso che tale tribunale ha respinto in toto con sentenza del 1º novembre 2020.

12      FL ha impugnato tale sentenza dinanzi al Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema, Portogallo), giudice del rinvio.

13      A sostegno di tale impugnazione, FL fa valere, anzitutto, che la normativa portoghese applicabile pregiudica la libera circolazione dei capitali e la libera prestazione dei servizi, in quanto discrimina le persone residenti in Portogallo a seconda che i redditi da interessi che esse percepiscono derivino da obbligazioni e da investimenti a termine emessi da soggetti stabiliti in Portogallo o siano versati da tali soggetti, o che tali redditi da interessi derivino da obbligazioni e da investimenti a termine emessi da soggetti stabiliti in paesi terzi e siano versati da siffatti soggetti.

14      Infatti, in forza degli articoli 22, 71 e 101 del CIRS, i redditi da interessi percepiti dai primi soggetti sarebbero tassati all’aliquota sostitutiva forfettaria del 20%, mentre quelli percepiti dai secondi sarebbero oggetto di un cumulo obbligatorio dei redditi e tassati ad un’aliquota progressiva che può arrivare fino al 40%. Orbene, poiché, secondo tale normativa, redditi identici sono oggetto di un trattamento fiscale diverso a seconda che il loro versamento sia effettuato o meno da un agente pagatore residente in Portogallo, FL ritiene che detta normativa sia idonea a dissuadere i contribuenti residenti dall’investire il loro capitale in società stabilite nell’Unione europea o al di fuori di essa.

15      Inoltre, FL ritiene che la normativa portoghese violi le disposizioni della direttiva 2003/48 e quelle dell’accordo che prevede misure equivalenti, in quanto tale normativa assoggetta ad imposta i redditi che le sono stati versati da istituti bancari svizzeri in misura maggiore rispetto al caso in cui tali redditi fossero stati versati da istituti bancari portoghesi, pur avendo correttamente adempiuto i suoi obblighi fiscali in Portogallo e avrebbe consentito lo scambio di informazioni tra tale Stato membro e le autorità svizzere.

16      Pertanto, il giudice del rinvio si chiede se detta normativa sia compatibile con le norme dell’Unione relative alla libera circolazione dei capitali, in particolare con l’articolo 56 CE, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 4, dell’Accordo.

17      In tali circostanze, il Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se sia compatibile con il diritto dell’Unione che i redditi da interessi su obbligazioni e titoli di debito, corrisposti da una banca svizzera non residente [nel territorio portoghese] alla [ricorrente nel procedimento principale] nel 2005, debbano essere soggetti a cumulo fiscale e quindi tassati con la stessa aliquota [dell’imposta sul reddito delle persone fisiche] degli altri redditi, il che determina la rispettiva tassazione con un’aliquota molto più elevata di quella che sarebbe dovuta (aliquota sostitutiva forfettaria) nel caso in cui tali redditi fossero stati corrisposti da una banca residente nel territorio nazionale».

 Sulla questione pregiudiziale

18      Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 56 CE e l’articolo 2, paragrafo 4, dell’accordo debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa di uno Stato membro che assoggetta i redditi da interessi percepiti dai contribuenti di tale Stato membro ad un’aliquota d’imposta progressiva che può arrivare fino al 40% qualora tali redditi da interessi derivino da obbligazioni e da titoli di debito emessi da un soggetto di un altro Stato membro o da uno Stato terzo quale la Confederazione svizzera e siano versati da tale soggetto, mentre, qualora tali redditi da interessi derivino da obbligazioni e da titoli di debito emessi da un soggetto del loro Stato membro di residenza e siano versati da tale soggetto, essi sono tassati ad un’aliquota sostitutiva forfettaria inferiore del 20%.

 Sulla libera circolazione dei capitali

19      Occorre anzitutto constatare che una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che ha ad oggetto il trattamento fiscale di redditi da interessi derivanti da obbligazioni e da titoli di debito percepiti dalle persone fisiche e derivanti dagli investimenti che queste ultime hanno realizzato, rientra nell’ambito di applicazione della libera circolazione dei capitali.

20      Orbene, una siffatta normativa può parimenti incidere sulla libera prestazione dei servizi, come osservano il ricorrente nel procedimento principale e la Commissione europea, in quanto può avere effetti sui servizi finanziari aventi ad oggetto tali obbligazioni e titoli di debito proposti da un intermediario di un altro Stato membro.

21      Tuttavia, quando un provvedimento nazionale si riferisce contemporaneamente alla libera prestazione di servizi e alla libera circolazione dei capitali, la Corte esamina il provvedimento di cui trattasi, in linea di principio, con riferimento a una sola di tali due libertà fondamentali qualora risulti che, viste le circostanze del procedimento principale, una delle due è del tutto secondaria rispetto all’altra e può esserle ricollegata (sentenza del 30 aprile 2020, Société Générale, C‑565/18, EU:C:2020:318, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

22      Nel caso di specie, la libera prestazione dei servizi appare secondaria rispetto alla libera circolazione dei capitali e può esserle ricollegata. Infatti, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale si riferisce alle conseguenze derivanti per un contribuente residente dall’esercizio della libera circolazione dei capitali. È proprio l’esercizio di quest’ultima libertà fondamentale che può comportare, per l’interessato, la necessità di scegliere un intermediario per il pagamento dei redditi da interessi derivanti dalle obbligazioni e dai titoli di debito di cui trattasi, al fine di poter beneficiare, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, dell’aliquota d’imposta sostitutiva forfettaria del 20% su tali redditi da interessi. La scelta di tale intermediario e, di conseguenza, gli aspetti relativi alla libera prestazione dei servizi sono, in un tale contesto, l’inevitabile conseguenza del trattamento fiscale di cui sono oggetto detti redditi da interessi (v., in tal senso, sentenza del 1º luglio 2010, Dijkman e Dijkman-Lavaleije, C‑233/09, EU:C:2010:397, punti 34 e 35).

23      Ciò precisato, risulta da una costante giurisprudenza della Corte che le misure vietate dall’articolo 56, paragrafo 1, CE, in quanto restrizioni dei movimenti di capitali, comprendono quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dal fare investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di questo Stato membro dal farne in altri Stati (sentenze del 25 gennaio 2007, Festersen, C‑370/05, EU:C:2007:59, punto 24, e del 18 dicembre 2007, A, C‑101/05, EU:C:2007:804, punto 40).

24      Nel caso di specie, dalle indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale assoggetta i redditi da interessi che derivano da obbligazioni e da titoli di debito emessi in Portogallo, che sono versati in tale Stato membro e che sono percepiti da una persona fisica residente in detto Stato membro, ad un’aliquota d’imposta sostitutiva forfettaria del 20%.

25      Per contro, qualora tali redditi da interessi derivino da obbligazioni e da titoli di debito emessi in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, essi sono cumulati con gli altri redditi di tale persona e assoggettati ad un’aliquota d’imposta progressiva che può raggiungere il 40%, a meno che non siano versati da un intermediario stabilito in Portogallo, nel qual caso essi possono parimenti beneficiare dell’aliquota d’imposta sostitutiva forfettaria del 20%.

26      Inoltre, se detti redditi da interessi derivano da obbligazioni e da titoli di debito emessi da un soggetto di un altro Stato membro o da uno Stato terzo e sono versati da un intermediario parimenti non residente, gli stessi redditi da interessi non possono, secondo le stesse indicazioni, beneficiare dell’aliquota sostitutiva forfettaria del 20%.

27      Dagli elementi esposti ai punti da 24 a 26 della presente sentenza risulta che i redditi da interessi derivanti da obbligazioni e da titoli di debito emessi in uno Stato diverso dalla Repubblica portoghese sono svantaggiati rispetto ai redditi da interessi derivanti da obbligazioni e titoli di debito emessi in tale Stato membro.

28      Tale normativa nazionale introduce quindi una differenza di trattamento in funzione del luogo d’investimento dei capitali, che ha l’effetto di dissuadere un contribuente residente in Portogallo dall’investire i suoi capitali in un altro Stato nonché di ostacolare la raccolta di capitali in Portogallo. (v., in tal senso, sentenza del 1º luglio 2010, Dijkman e Dijkman-Lavaleije, C‑233/09, EU:C:2010:397, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

29      Nei limiti in cui il governo portoghese fa valere che un contribuente residente nella situazione di FL aveva la possibilità, in forza dell’articolo 101, paragrafo 2, lettera b), del CIRS, di beneficiare dell’aliquota sostitutiva forfettaria del 20% sui redditi da interessi che derivano da obbligazioni e da titoli di debito e che sono versati da un soggetto non residente, incaricandolo di effettuare una ritenuta alla fonte di tali redditi da interessi, occorre osservare, da un lato, che tale possibilità non è menzionata dal giudice del rinvio. Dall’altro lato, nemmeno una siffatta possibilità inciderebbe sulla constatazione effettuata al punto precedente della presente sentenza, dal momento che la necessità di procedere a una tale formalità riguarda unicamente i redditi da interessi che derivano da obbligazioni e da titoli di debito emessi da soggetti non residenti e che sono versati da siffatti soggetti, e non quelli che derivano da obbligazioni e da titoli di debito emessi da soggetti residenti in Portogallo o che sono versati da tali soggetti.

30      Ne consegue che una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall’articolo 56, paragrafo 1, CE.

31      Il governo portoghese menziona altresì, a tal riguardo, la clausola di «standstill» di cui all’articolo 57, paragrafo 1, CE, che nemmeno è menzionata dal giudice del rinvio. Tuttavia, tale governo non fornisce elementi sufficienti sul rispetto dei criteri sostanziale e temporale stabiliti da tale clausola, che devono essere cumulativamente soddisfatti affinché quest’ultima trovi applicazione. Spetta pertanto a tale giudice verificare se tali criteri siano o meno cumulativamente soddisfatti per quanto riguarda la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, alla luce della giurisprudenza costante della Corte. (v., in particolare, sentenze del 10 aprile 2014, Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company, C‑190/12, EU:C:2014:249, punto 53, e del 13 novembre 2019, College Pension Plan of British Columbia, C‑641/17, EU:C:2019:960, punti da 91 a 94, 100, 101, 104 e 105 nonché giurisprudenza ivi citata).

32      Poiché non risulta, alla luce del fascicolo di cui dispone la Corte, che la restrizione alla libera circolazione dei capitali derivante dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale esuli dall’applicazione dell’articolo 56, paragrafo 1, CE sul fondamento dell’articolo 57, paragrafo 1, CE, occorre esaminare in quale misura tale restrizione possa essere giustificata alla luce delle disposizioni del Trattato CE.

33      A tal riguardo, l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), CE, prevede che «le disposizioni dell’articolo 56 non pregiudicano il diritto degli Stati membri (…) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale».

34      Tale disposizione dell’articolo 58 CE, in quanto deroga al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali, deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva. Pertanto, essa non può essere interpretata nel senso che qualsiasi legislazione tributaria che operi una distinzione tra i contribuenti in base al luogo in cui essi risiedono o allo Stato membro in cui investono i loro capitali sia automaticamente compatibile con il Trattato (sentenza del 17 ottobre 2013, Welte, C‑181/12, EU:C:2013:662, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

35      La deroga prevista all’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), CE, infatti, subisce essa stessa una limitazione per effetto del paragrafo 3 di tale articolo, ai sensi del quale le disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1 di detto articolo «non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all’articolo 56[CE]» (sentenza del 17 ottobre 2013, Welte, C‑181/12, EU:C:2013:662, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

36      Occorre, dunque, distinguere tra le differenze di trattamento consentite ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), CE e le discriminazioni arbitrarie vietate dal paragrafo 3 di tale articolo. Orbene, da una giurisprudenza costante risulta che, perché una normativa tributaria nazionale come quella controversa nel procedimento principale possa essere considerata compatibile con le disposizioni del trattato CE relative alla libera circolazione dei capitali, è necessario che la differenza di trattamento da essa prevista riguardi situazioni che non sono oggettivamente paragonabili o sia giustificata da ragioni imperative di interesse generale. (v., in tal senso, sentenze del 17 ottobre 2013, Welte, C‑181/12, EU:C:2013:662, punto 44 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 17 marzo 2022, AllianzGI-Fonds AEVN, C‑545/19, EU:C:2022:193, punto 42).

37      Nel caso di specie, per quanto riguarda la comparabilità oggettiva delle situazioni, nell’ambito della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, un contribuente residente in Portogallo che percepisce redditi da interessi derivanti da investimenti effettuati in un altro Stato, come redditi da interessi derivanti da obbligazioni e da titoli di debito, è soggetto a un’imposta su tali redditi da interessi nel suo Stato membro di residenza al pari di un contribuente residente in Portogallo che percepisce redditi da investimenti della stessa natura effettuati in quest’ultimo Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 1º luglio 2010, Dijkman e Dijkman-Lavaleije, C‑233/09, EU:C:2010:397, punto 45).

38      In tale contesto, la circostanza che tali redditi da interessi siano assoggettati ad aliquote d’imposta diverse a seconda che siano generati o versati nel loro Stato membro di residenza o siano generati e versati in un altro Stato è all’origine della differenza di trattamento di cui trattasi nel procedimento principale, ma non riflette una situazione diversa per i contribuenti interessati per quanto riguarda l’imposizione sul reddito delle persone fisiche (v., in tal senso, sentenza del 1º luglio 2010, Dijkman e Dijkman-Lavaleije, C‑233/09, EU:C:2010:397, punto 46).

39      Ne consegue che la differenza di trattamento istituita dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale riguarda situazioni oggettivamente comparabili.

40      Per quanto riguarda la questione se tale differenza di trattamento possa essere giustificata da una ragione imperativa di interesse generale, è sufficiente rilevare che né il giudice del rinvio né il governo portoghese invocano l’esistenza di tali ragioni imperative di interesse generale.

41      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima parte della questione proposta dichiarando che l’articolo 56 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetta i redditi da interessi percepiti dai contribuenti di tale Stato membro ad un’aliquota d’imposta progressiva che può arrivare fino al 40% qualora tali redditi da interessi derivino da obbligazioni e da titoli di debito emessi da un soggetto di un altro Stato membro o da uno Stato terzo quale la Confederazione svizzera e siano versati da un siffatto soggetto, mentre, qualora tali redditi da interessi derivino da obbligazioni e da titoli di debito emessi da un soggetto del loro Stato membro di residenza e siano versati da un siffatto soggetto, essi sono tassati ad un’aliquota sostitutiva forfettaria inferiore del 20%.

 Sullaccordo

42      In virtù dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’accordo, qualora il beneficiario effettivo scelga la procedura di divulgazione volontaria o altrimenti dichiari alle autorità fiscali del suo Stato membro di residenza i suoi redditi in forma di pagamenti di interessi corrisposti da un agente pagatore svizzero, tali redditi sono soggetti a tassazione nel suddetto Stato membro alle stesse aliquote applicate a redditi simili ottenuti in tale Stato membro.

43      A tal riguardo, occorre rilevare, al pari della Commissione, che devono essere soddisfatte varie condizioni affinché tale disposizione sia applicabile alla situazione di cui trattasi nel procedimento principale.

44      Anzitutto, poiché l’accordo è entrato in vigore il 1º luglio 2005, esso riguarda solo i redditi da interessi versati a partire da tale data.

45      Inoltre, come risulta dall’articolo 1, paragrafi 1 e 2, dell’accordo, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafi 1 e 4, di quest’ultimo, i pagamenti di cui trattasi non devono riguardare redditi da interessi generati da crediti «nei confronti di debitori che sono residenti in Svizzera, o da crediti corrispondenti a debiti contratti per le necessità di stabili organizzazioni di soggetti non residenti che siano situate in Svizzera».

46      Infatti, in una simile ipotesi, tali redditi da interessi sono esclusi, in forza dell’articolo 1, paragrafo 2, dell’accordo, dalla ritenuta d’imposta sull’importo del pagamento di interessi prevista da tale articolo 1, paragrafo 1, «fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2 del presente articolo e dall’articolo 2» dell’accordo. Orbene, dall’articolo 2, paragrafi 1 e 4, dell’accordo risulta che il beneficiario effettivo deve aver optato per la procedura di divulgazione volontaria che la Confederazione svizzera è tenuta a prevedere al fine di evitare la ritenuta d’imposta di cui all’articolo 1 di quest’ultimo, o aver dichiarato i suoi redditi da interessi alle autorità fiscali del suo Stato di residenza.

47      Infine, da tale articolo 2, paragrafo 4, risulta che il beneficiario effettivo dei redditi da interessi di cui trattasi deve esso stesso aver optato per tale procedura di divulgazione volontaria o aver effettuato una dichiarazione in altro modo alle autorità fiscali del suo Stato membro di residenza.

48      Poiché le indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale non consentono di dimostrare, nel caso di specie, che tutte le condizioni necessarie all’applicabilità dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’accordo siano soddisfatte per quanto riguarda la situazione di cui al procedimento principale, spetta al giudice del rinvio effettuare le verifiche necessarie al riguardo.

49      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda parte della questione proposta dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 4, dell’accordo, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 2, del medesimo, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che assoggetta i redditi da interessi percepiti, a decorrere dal 1º luglio 2005, dai contribuenti di tale Stato membro che abbiano optato per la procedura di divulgazione volontaria o dichiarato in altro modo tali redditi da interessi alle autorità fiscali del loro Stato membro di residenza, purché non siano esclusi dalla ritenuta d’imposta in forza di tale articolo 1, paragrafo 2, ad un’aliquota d’imposta progressiva che può arrivare fino al 40% qualora detti redditi da interessi, derivanti da obbligazioni e da titoli di debito, siano versati da un agente pagatore svizzero, mentre, qualora gli stessi redditi da interessi siano versati da un agente pagatore residente, essi sono tassati ad un’aliquota sostitutiva forfettaria inferiore del 20%.

 Sulle spese

50      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 56 CE

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetta i redditi da interessi percepiti dai contribuenti di tale Stato membro ad un’aliquota d’imposta progressiva che può arrivare fino al 40% qualora tali redditi da interessi derivino da obbligazioni e da titoli di debito emessi da un soggetto di un altro Stato membro o da uno Stato terzo quale la Confederazione svizzera e siano versati da un siffatto soggetto, mentre, qualora tali redditi da interessi derivino da obbligazioni e da titoli di debito emessi da un soggetto del loro Stato membro di residenza e siano versati da un siffatto soggetto, essi sono tassati ad un’aliquota sostitutiva forfettaria inferiore del 20%.

2)      L’articolo 2, paragrafo 4, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 2, del medesimo,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a una normativa di uno Stato membro che assoggetta i redditi da interessi percepiti, a decorrere dal 1º luglio 2005, dai contribuenti di tale Stato membro che abbiano optato per la procedura di divulgazione volontaria o dichiarato in altro modo tali redditi da interessi alle autorità fiscali del loro Stato membro di residenza, purché non siano esclusi dalla ritenuta d’imposta in forza di tale articolo 1, paragrafo 2, ad un’aliquota d’imposta progressiva che può arrivare fino al 40% qualora detti redditi da interessi, derivanti da obbligazioni e da titoli di debito, siano versati da un agente pagatore svizzero, mentre, qualora gli stessi redditi da interessi siano versati da un agente pagatore residente, essi sono tassati ad un’aliquota sostitutiva forfettaria inferiore del 20%.

Firme


*      Lingua processuale: il portoghese.