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Ricorso proposto il 25 settembre 2012 - Württembergische Gemeinde-Versicherung / Commissione

(Causa T-421/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Württembergische Gemeinde-Versicherung a. G. (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Birnstiel, H. Heinrich e J. O. Schrotz)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 17 luglio 2012, con la quale è stata respinta la richiesta della ricorrente, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001, di accedere a determinati documenti di un procedimento in materia di intese (COMP/39.125 - Carglass);

condannare la convenuta alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo: omesso esame dei singoli documenti indicati nella richiesta

Con il primo motivo, la ricorrente fa valere che la decisione non si fonda su un esame concreto e individuale di ogni singolo documento. A parere della ricorrente, la decisione impugnata si basa sull'erronea considerazione, secondo cui nel caso di specie sussisterebbe la presunzione generale dell'applicabilità di una deroga.

Secondo motivo: violazione dell'obbligo di motivazione

Nell'ambito del presente motivo, la ricorrente afferma che la Commissione, nella sua decisione, ha motivato il rigetto integrale della sua domanda solo con valutazioni generiche e, pertanto, in modo insufficiente. Al riguardo, la ricorrente fa valere la violazione dell'obbligo di motivazione e, di conseguenza, l'inosservanza di norme processuali essenziali.

Terzo motivo: errore di diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001

Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene l'erronea interpretazione e applicazione da parte della Commissione delle eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001. A parere della ricorrente, la Commissione nega il rapporto regola-eccezione e si basa su un'interpretazione troppo ampia della "tutela dell'attività di indagine" e del concetto degli "interessi commerciali".

Quarto motivo: omessa considerazione dell'applicazione di diritto privato della normativa in materia di intese come interesse pubblico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001

Con il quarto motivo, la ricorrente rileva che la Commissione ha negato ingiustamente un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti richiesti. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto considerare, in particolare nell'ambito della ponderazione degli interessi, che anche l'applicazione di diritto privato della normativa in materia di intese rappresenta un interesse pubblico a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.

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1 - Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).