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Ricorso proposto il 21 maggio 2012 - Ålands Industrihus / Commissione

(Causa T-212/12)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Ålands Industrihus Ab (Mariehamn, Finlandia) (rappresentante: L. Laitinen, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 13 luglio 2011, C 6/2008, relativa ai provvedimenti adottati dal governo regionale di Åland a favore della Ålands Industrihus Ab, nonché

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

Con il primo motivo, essa asserisce l'errata applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE - assenza di aiuto di Stato.

La ricorrente sostiene che né l'immissione di capitale né le garanzie di remunerazione costituiscono aiuto di Stato poiché tale aiuto non ha distorto la concorrenza nei limiti in cui esso incide sugli scambi tra Stati membri. La Commissione ha svolto una valutazione chiaramente errata della fattispecie, in particolare dichiarando che non sussiste alcun ostacolo assoluto perché imprese straniere svolgano la loro attività nelle Åland e, quindi, alcun ostacolo che impedisca loro di investire nel mercato immobiliare locale.

Con il secondo motivo, essa asserisce l'errata applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFEU, con riferimento alla nozione dell'investitore privato - assenza di aiuto di Stato.

La ricorrente sostiene che tutte le immissioni di capitale sarebbero compatibili con il principio dell'investitore in un'economia di mercato e che, quindi, esse non distorcerebbero né rischierebbero di distorcere la concorrenza nei limiti in cui incidono sugli scambi tra Stati membri. La Commissione ha svolto un'errata valutazione con riferimento alla compatibilità del provvedimento con il principio dell'investitore in un'economia di mercato, in quanto ha, tra l'altro, erroneamente ed arbitrariamente considerato la portata degli utili, incentrando l'attenzione soltanto sugli utili annui. Secondo la ricorrente gli utili attesi effettivi costituirebbero una combinazione degli utili annui e del loro aumento di valore previsto.

Con il terzo motivo, essa asserisce che si è venuto meno all'obbligo di tenere conto del programma di aiuti esistente in rapporto alle garanzie.

La Commissione non ha tenuto conto del fatto che almeno due delle garanzie fornite ricadevano in uno schema di aiuti esistente.

Con il quarto motivo, essa afferma che è stata effettuata un'errata valutazione dei fatti e non è stata data un'adeguata motivazione.

Qualora, malgrado tutto, i provvedimenti i questione dovessero essere considerati aiuto di Stato, gli importi da recuperare sarebbero stati calcolati in modo scorretto. In primo luogo, la Commissione ha arbitrariamente stabilito, sulla base di una motivazione debole, incompleta ed estremamente succinta, che la portata dell'obbligo di recupero riguarda l'intera somma del capitale investito. In secondo luogo, la Commissione ha arbitrariamente fissato, sulla base di una motivazione incompleta, l'importo degli elementi dell'aiuto relativo alle garanzie ad un livello irragionevole ed irrealistico. La ricorrente sostiene che le lacune e l'arbitrarietà della motivazione della Commissione le rendono quasi impossibile contestare adeguatamente gli asserti della Commissione.

5.    Con il quinto motivo, essa fa valere l'errata applicazione delle regole relative al tasso di riferimento.

-    La Commissione ha applicato, nel calcolo degli elementi d'aiuto relativi alle garanzie, la sua comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2, con effetto retroattivo. Tale scorretta applicazione retroattiva ha significato che gli elementi dell'aiuto relativi alle garanzie da recuperare sono stati fissati ad un livello più alto di quanto non lo sarebbero stati se fosse stato preso a fondamento del calcolo il documento corretto, cioè, secondo la ricorrente, la Comunicazione della Commissione 97/C 273/03, relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione , che era in vigore all'epoca in cui le garanzie sono state emesse.

6.    Con il sesto motivo, essa asserisce di poter vantare il legittimo affidamento relativo agli aiuti.

La ricorrente aveva, sulla base delle circostanze in fatto precedentemente esposte con i motivi primo, secondo e terzo, un legittimo affidamento a che i provvedimenti del governo regionale non costituissero aiuti di Stato illegittimi. La ricorrente, nondimeno, ha sollevato la questione presso il governo regionale, il quale ha confermato che tali provvedimenti ricadevano in schemi di aiuto notificati.

7.    Con il settimo motivo, essa asserisce che la decisione della Commissione pone a rischio la certezza del diritto e circoscrive il sistema della proprietà privata ai sensi dell'articolo 345 TFUE.

-    la Commissione ha totalmente ignorato investimenti concorrenti effettuati dal comune di Mariehamn, il che rende impossibile alla ricorrente trattare gli azionisti in modo identico, in una situazione di recupero, conformemente alle disposizioni cogenti del diritto societario finlandese. La svista della Commissione distorce quindi il risultato economico finale per coloro che vi sono coinvolti in modo tale da far ritenere che la decisione viola l'articolo 345 TFUE, ai sensi del quale i Trattati non devono in nessun modo pregiudicare le regole degli Stati membri che disciplinano il sistema della proprietà privata.

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1 - GU 2008 C 14, pag. 6.

2 - GU 1997 C 273, pag. 3.