Language of document : ECLI:EU:T:2013:655

ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DELLA NONA SEZIONE DEL TRIBUNALE

2 dicembre 2013 (1)

«Cancellazione dal ruolo»

Nella causa T-214/12,

Indesit Company SpA, con sede in Fabriano, (Italia), rappresentata dagli avv.ti G. Floridia e R. Floridia,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato inizialmente dal sig. F. Mattina e successivamente dal sig.  . Bullock, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

ILVE‑Industria Lavorazione Veneta Elettrodomestici SpA, con sede in Campodarsego (Italia), rappresentata dagli avv.ti S. Armellini, A. Rolandi, M. Barberi e A. Dal Ferro,

avente ad oggetto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 14 marzo 2012 (procedimento R 2219/2010‑1), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la ILVE‑Industria Lavorazione Veneta Elettrodomestici SpA e la Indesit Company SpA.


1        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 14 ottobre 2013, la ricorrente ha reso noto, ai sensi dell’art. 99 del regolamento di procedura del Tribunale, che rinunciava agli atti, senza concludere sulle spese.

2        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 6 novembre 2013, il convenuto ha comunicato che non aveva osservazioni in merito alla rinuncia agli atti depositata dalla ricorrente e ha chiesto che la parte ricorrente fosse condannata alle spese.

3        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 15 novembre 2013, l’interveniente ha comunicato al Tribunale che non aveva nessuna osservazione in merito alla rinuncia agli atti e ha chiesto che la ricorrente fosse condannata alle spese.

4        Ai sensi dell’art. 87, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l’altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti.

5        Si deve pertanto cancellare la causa dal ruolo e condannare la ricorrente a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dal convenuto e dall’interveniente.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA NONA SEZIONE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La causa T-214/12 è cancellata dal ruolo del Tribunale.

2)      La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dal convenuto e dall’interveniente.

Lussemburgo, 2 dicembre 2013.

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

        G. Berardis


1 Lingua processuale: l’ italiano.