Language of document : ECLI:EU:T:2013:292

Causa T‑213/12

Elitaliana SpA

contro

Eulex Kosovo

«Ricorso di annullamento – Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Supporto elicotteristico alla missione Eulex in Kosovo – Rigetto dell’offerta di un offerente – Carenza di legittimazione passiva – Irricevibilità»

Massime – Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 4 giugno 2013

1.      Ricorso di annullamento – Legittimazione passiva – Missione di politica di sicurezza e di difesa dell’Unione non dotata di personalità giuridica – Mancanza di qualità di organo o organismo dell’Unione – Atti adottati dal capo di una tale missione nell’ambito della procedura di appalto pubblico di servizi – Imputabilità alla Commissione – Irricevibilità del ricorso

[Art. 263, primo comma, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 54, § 2, d)]

2.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Identificazione del convenuto – Designazione come convenuto, senza errore da parte del ricorrente, di un soggetto diverso dall’autore dell’atto impugnato – Irricevibilità – Limiti – Elementi che permettono senza ambiguità una tale identificazione e legittimazione passiva del convenuto – Insussistenza – Obbligo del Tribunale di identificare il convenuto – Insussistenza

[Art. 263, primo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, b)]

3.      Procedimento giurisdizionale – Termini di ricorso – Decadenza – Errore scusabile – Nozione

(Art. 263, primo comma, TFUE)

4.      Ricorso per risarcimento danni – Conclusioni strettamente legate a quelle di un ricorso di annullamento dichiarato irricevibile – Irricevibilità del ricorso per risarcimento danni

(Art. 263, primo comma, TFUE e 340 TFUE)

1.      Una missione istituita da un’azione comune del Consiglio nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa dell’Unione, la quale non dispone di personalità giuridica e per la quale non è previsto che possa essere parte di una causa dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione, costituisce una mera azione che non può essere considerata organo o organismo dell’Unione ai sensi dell’articolo 263, primo comma, TFUE.

Inoltre, gli atti adottati in forza dei poteri delegati sono normalmente attribuiti all’istituzione delegante, alla quale spetta difendere in giudizio l’atto di cui trattasi. Posto che, da un lato, la Commissione ha delegato talune funzioni di esecuzione del bilancio di una missione di politica di sicurezza e di difesa dell’Unione al capo di quest’ultima, ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, come modificato, e che, dall’altro, il suddetto capomissione può concludere accordi tecnici per quanto riguarda la fornitura di equipaggiamento, servizi e locali soltanto con l’approvazione della Commissione, gli atti adottati dal capo della suddetta missione nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto di servizi sono imputabili alla Commissione, legittimata passiva ai sensi dell’articolo 263, primo comma, TFUE. Tali atti sono pertanto suscettibili di un controllo giurisdizionale conforme alle prescrizioni del principio generale secondo cui ogni atto adottato da un organo o da un organismo dell’Unione destinato a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi deve essere suscettibile di controllo giurisdizionale.

(v. punti 26, 31-35)

2.      L’erronea designazione nel ricorso di una parte convenuta diversa dall’autore dell’atto impugnato non determina l’irricevibilità del ricorso, se quest’ultimo contiene elementi che permettano di identificare senza ambiguità la parte avverso cui esso è proposto, quale la denominazione dell’atto impugnato e del suo autore. Solo in un caso siffatto occorre considerare come parte convenuta l’autore dell’atto impugnato, benché questi non sia stato evocato nella parte introduttiva del ricorso. Inoltre, non spetta al Tribunale identificare la parte contro la quale il ricorso dovrebbe essere proposto al fine di rispettare i requisiti di cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura.

(v. punti 38, 39)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 40, 42)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 45)