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Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2015 – Technion e Technion Research & Development Foundation / Commissione

(Causa T-216/12) 1

(«Contributo finanziario – Sesto programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione – Recupero delle somme versate dalla Commissione nell’ambito di un contratto di ricerca in applicazione delle conclusioni di un audit finanziario – Compensazione dei crediti – Parziale riqualificazione del ricorso – Domanda diretta a far accertare l’inesistenza di un credito contrattuale – Clausola compromissoria – Costi ammissibili – Arricchimento senza causa – Obbligo di motivazione»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Technion - Israel Institute of Technology (Haifa, Israele) e Technion Research & Development Foundation Ltd (Haifa) (rappresentante: D. Grisay, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Calciu e F. Moro, agenti, assistiti inizialmente da L. Defalque e S. Woog, successivamente da L. Defalque e J. Thiry, avvocati)

Oggetto

Da un lato, domanda d’annullamento, sulla base dell’articolo 263 TFUE, della decisione di compensazione della Commissione di cui alla lettera del 13 marzo 2012 inviata alla Technion – Israel Institute of Technology e diretta al recupero della somma di EUR 97 118,69, corrispondente all’importo delle somme modificate, più interessi, per il contratto n. 034984 (Mosaica), in seguito alle conclusioni di un audit finanziario vertente, in particolare, su detto contratto stipulato nell’ambito del sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell’innovazione (2002-2006), e, d’altro lato, una domanda volta a far accertare, in base all’articolo 272 TFUE, l’inesistenza del credito che la Commissione sostiene di detenere nei confronti della Technion, in forza del contratto Mosaica, e che è stato oggetto della compensazione controversa.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Technion – Israel Institute of Technology e la Technion Research & Development Foundation Ltd sono condannate alle spese.

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1 GU C 243 dell’11.8.2012.