Language of document : ECLI:EU:T:2018:842

Causa T315/17

Chantal Hebberecht

contro

Servizio europeo per l’azione esterna

«Funzione pubblica – Funzionari – SEAE – Assegnazione – Posto di capo delegazione dell’Unione europea presso l’Etiopia – Decisione di diniego di proroga dell’assegnazione – Interesse del servizio – Obbligo di motivazione – Parità di trattamento»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 27 novembre 2018

1.      Funzionari – Organizzazione degli uffici – Assegnazione del personale – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti – Interesse del servizio – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 7)

2.      Funzionari – Organizzazione degli uffici – Assegnazione del personale – Rotazione dei funzionari assegnati ad una sede di servizio al di fuori dell’Unione – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti – Interesse del servizio – Decisione che nega ad un capo delegazione la proroga della sua assegnazione – Differenziazione effettuata tra i richiedenti la proroga – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20 e 21; Statuto dei funzionari, art. 7, § 1)

3.      Funzionari – Parità di trattamento – Parità di opportunità tra uomini e donne – Carattere essenziale di tale parità – Omessa considerazione nell’adozione di una decisione sull’organizzazione degli uffici – Annullamento della decisione

(Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, §§ 2 e 3)

4.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Ricorso diretto al risarcimento dei danni cagionati da un’istituzione dell’Unione – Assenza di indicazioni quanto alla natura e alla portata del danno subito nonché al nesso di causalità – Irricevibilità

[Statuto della Corte di giustizia, art. 21, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]

1.      In materia di politica di rotazione dei funzionari, le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale nell’organizzazione dei loro servizi, in funzione dei compiti loro affidati, e nell’assegnazione a determinati posti, in considerazione dei detti compiti, del personale disponibile, a condizione che tale assegnazione venga effettuata nell’interesse del servizio e nel rispetto dell’equivalenza degli impieghi. Nel sindacato da esso esercitato sulle decisioni riguardanti l’organizzazione dei servizi, il Tribunale, quando è investito di un ricorso, deve verificare se l’autorità che ha il potere di nomina si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia fatto uso del suo potere discrezionale in maniera manifestamente errata. Per dimostrare l’esistenza di un errore manifesto, il funzionario deve fornire elementi di prova che privino di plausibilità le valutazioni operate dall’amministrazione.

Riguardo all’interesse del servizio, esso esige che la sua continuità non conosca interruzioni con la conseguenza che il sindacato deve vertere anche sull’esistenza di eventuali errori manifesti che privino di plausibilità le valutazioni operate dall’autorità che ha il potere di nomina. Tuttavia, il rinnovo del personale è inerente all’esercizio di mobilità e non mette in questione, di per se stesso, la continuità del servizio, continuità che viene garantita da una concertazione tra il personale in uscita, il personale restante e il personale in arrivo, il quale è in particolare selezionato sulla base delle conoscenze e dell’esperienza che può vantare per il tipo di posto interessato.

(v. punti 27‑29, 39, 41)

2.      L’obbligo di garantire una parità di trattamento costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, sancito dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tale principio impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato. Il principio non è violato da differenze giustificate sulla base di un criterio obiettivo e ragionevole qualora tali differenze siano proporzionate al fine perseguito dalla differenziazione di cui trattasi. Il principio della parità di trattamento ha portata generale e si applica agli atti adottati dall’autorità che ha il potere di nomina nel contesto statutario ogniqualvolta sia possibile un raffronto tra situazioni.

Nella specie, la sua applicazione non è, di per sé, impedita dal fatto che le decisioni concernenti le domande di proroga dell’assegnazione ai posti di capo delegazione siano fondate sull’interesse del servizio, interesse che figura tra i criteri obiettivi e ragionevoli atti a giustificare una disparità di trattamento tra funzionari.

Un raffronto tra le risposte date a tali domande di proroga è possibile, dato che l’istituzione interessata stessa opera un siffatto raffronto nella decisione di rigetto del reclamo sforzandosi di mettere in rilievo in che modo gli altri capi delegazione si trovassero in situazioni diverse da quella della persona interessata.

Ciò dev’essere esaminato sulla base della giurisprudenza che concede all’amministrazione un ampio potere discrezionale per decidere sui provvedimenti da adottare nell’interesse del servizio, mentre il giudice dell’Unione deve allora verificare, nel suo sindacato, se una differenziazione arbitraria o un errore manifesto di valutazione sia stato commesso. Nella specie, le considerazioni formulate nella decisione di rigetto del reclamo per spiegare la differenziazione operata tra i diversi casi presentano un carattere plausibile senza che la ricorrente abbia addotto elementi che facciano pensare che una discriminazione arbitraria o un errore manifesto avesse potuto essere commesso.

(v. punti 58‑60, 62‑64, 66, 76)

3.      Ai sensi dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 2, dello Statuto, una completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa costituisce un elemento essenziale di cui tener conto nell’attuazione di tutti gli aspetti dello Statuto. Ai sensi della stessa disposizione, il principio della parità di trattamento non osta a che le istituzioni dell’Unione mantengano o adottino misure che prevedono vantaggi specifici diretti a facilitare l’esercizio di un’attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.

In forza dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 3, dello Statuto, le autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni definiscono, di comune accordo, previo parere del comitato dello Statuto, i provvedimenti e le azioni destinate a favorire le pari opportunità tra uomini e donne nei settori coperti dallo Statuto e adottano i provvedimenti del caso, in particolare per ovviare alle ineguaglianze di fatto che pregiudicano le opportunità delle donne nei settori coperti dallo Statuto.

Pertanto, un’istituzione che esclude la parità di genere dalle considerazioni che hanno accompagnato l’adozione della decisione vertente sulla domanda di proroga dell’assegnazione a un posto di capo delegazione presentata dall’interessata, mentre tale dimensione presenta un carattere essenziale agli occhi del legislatore statutario, viola le disposizioni statutarie summenzionate.

(v. punti 81‑83, 94)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 100‑103)