Language of document : ECLI:EU:T:2013:523

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

8 ottobre 2013 (*)

«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi alla prima autorizzazione di immissione in commercio della sostanza attiva glifosato — Rifiuto parziale di accesso — Rischio di pregiudizio per gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica — Articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001 — Interesse pubblico prevalente — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 — Direttiva 91/414/CEE»

Nella causa T‑545/11,

Stichting Greenpeace Nederland, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi),

Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), con sede in Bruxelles (Belgio),

rapresentati da B. Kloostra e A. van den Biesen, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da P. Oliver, P. Ondrůšek e C. ten Dam, successivamente da Oliver, Ondrůšek e C. Zadra, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione del 10 agosto 2011, che ha negato l’accesso al volume 4 del progetto di relazione di valutazione della sostanza attiva glifosato, redatto dalla Repubblica federale di Germania, in quanto Stato membro relatore, in applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da N. J. Forwood, presidente, F. Dehousse e J. Schwarcz (relatore), giudici,

cancelliere: N. Rosner, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 febbraio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 20 dicembre 2010 la Stichting Greenpeace Nederland e la Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), ricorrenti, chiedevano l’accesso ad una serie di documenti relativi alla prima autorizzazione di immissione sul mercato del glifosato come sostanza attiva, rilasciata ai sensi della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1). La domanda era fondata sul regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), e sul regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).

2        I documenti richiesti erano i seguenti:

–        una copia del progetto di relazione di valutazione redatto dallo Stato membro relatore, la Repubblica federale di Germania, precedentemente alla prima iscrizione del glifosato nell’allegato I alla direttiva 91/414 (in prosieguo: il «progetto di relazione»);

–        un elenco completo di tutti i test presentati dai richiedenti l’iscrizione del glifosato nell’allegato I alla direttiva 91/414, decisa con la direttiva 2001/99/CE della Commissione, del 20 novembre 2001, che modifica l’allegato I della direttiva 91/414, con l’iscrizione, in particolare, del glifosato (GU L 304, pag. 14);

–        la documentazione completa, integrale e originale dei test fornita nel 2001 dai richiedenti l’iscrizione del glifosato nell’allegato I alla direttiva 91/414, nella parte relativa ai test di tossicità a lungo termine, ai test di mutagenicità, di cancerogenicità, di neurotossicità e agli studi sulla riproduzione.

3        Con lettera del 20 gennaio 2011, la Commissione europea invitava le ricorrenti a rivolgersi alle autorità tedesche al fine di ottenere l’accesso ai documenti richiesti.

4        Con lettera del 7 febbraio 2011, le ricorrenti presentavano domanda confermativa di accesso ai documenti, ex articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.

5        Dopo aver chiesto il previo accordo delle autorità tedesche, conformemente all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001, il Segretario generale della Commissione, con lettera del 6 maggio 2011, concedeva l’accesso al progetto di relazione, ad eccezione del volume 4 del medesimo (in prosieguo: il «documento controverso»), di cui dette autorità negavano la divulgazione ed il quale avrebbe compreso l’elenco completo di tutti i test forniti dai richiedenti la prima iscrizione del glifosato nell’allegato I alla direttiva 91/414. Lo stesso Segretario informava le ricorrenti che la Commissione non possedeva la documentazione completa, integrale e originale di tali test, non essendole mai stata trasmessa, osservando altresì che la consultazione delle autorità tedesche era ancora in corso per quanto riguardava la divulgazione del documento controverso e che una decisione sarebbe stata adottata successivamente.

6        Con decisione del 10 agosto 2011, il Segretario generale della Commissione negava l’accesso al documento controverso, basandosi sul rifiuto espresso dalla Repubblica federale di Germania (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

7        Nella decisione impugnata, il Segretario generale della Commissione ha esposto i motivi per i quali la Repubblica federale di Germania si è opposta alla divulgazione del documento controverso, sulla base dell’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, vale a dire della tutela degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica. La Repubblica federale di Germania ha ritenuto, infatti, che il documento controverso contenesse informazioni riservate sui diritti di proprietà intellettuale dei richiedenti l’iscrizione del glifosato nell’allegato I alla direttiva 91/414, vale a dire la composizione chimica dettagliata della sostanza attiva prodotta da ciascuno di essi, informazioni dettagliate sul processo di fabbricazione della sostanza da parte di ogni richiedente l’iscrizione, informazioni sulle impurità, la composizione dei prodotti finiti e i rapporti contrattuali tra i vari richiedenti l’iscrizione.

8        Il Segretario generale della Commissione, dopo aver osservato che le autorità tedesche avevano escluso l’esistenza di un interesse pubblico prevalente, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, che giustificasse la divulgazione del documento controverso, ha esaminato se un interesse pubblico siffatto potesse essere invocato alla luce del regolamento n. 1367/2006. Il Segretario medesimo rilevava che l’articolo 6, paragrafo 1, di quest’ultimo non era applicabile al documento controverso, poiché questo non conteneva alcuna informazione che potesse essere intesa nel senso di fare riferimento ad emissioni nell’ambiente.

9        Orbene, secondo il Segretario generale della Commissione, l’Istituzione aveva ritenuto che le informazioni di cui trattasi riguardassero il processo di produzione del glifosato da parte dei richiedenti la relativa iscrizione nell’allegato I alla direttiva 91/414, e che, nella ponderazione degli interessi, la necessità di tutelare i diritti di proprietà intellettuale di detti richiedenti superasse l’interesse pubblico alla divulgazione delle informazioni. Infatti, la divulgazione delle informazioni contenute nel documento controverso consentirebbe ad imprese concorrenti di copiare i processi produttivi dei richiedenti l’iscrizione del glifosato, i quali subirebbero perdite considerevoli, in violazione dei loro interessi commerciali e dei loro diritti di proprietà intellettuale. L’interesse pubblico alla divulgazione delle informazioni sarebbe già stato preso in considerazione, in quanto i possibili effetti delle emissioni di glifosato risulterebbero da altre parti, rese pubbliche, del progetto di relazione, in particolare per quanto concerne le impurità pertinenti e i metaboliti. Quanto alle informazioni relative alle impurità non pertinenti, incluse nel documento controverso, esse riguarderebbero elementi che non presentano rischi per la salute o per l’ambiente, ma condurrebbero a rivelare i processi produttivi di ciascun prodotto.

10      Il Segretario generale della Commissione ha inoltre osservato che dal procedimento con il quale il glifosato era stato iscritto nell’allegato I alla direttiva 91/414 emergeva che i requisiti posti dal regolamento n. 1367/2006, in termini di messa a disposizione del pubblico di informazioni sugli effetti di tale sostanza sull’ambiente, erano stati presi in considerazione. Ciò premesso, la tutela degli interessi dei produttori del glifosato doveva prevalere.

11      Il Segretario generale della Commissione ne ha concluso che le informazioni richieste non vertevano sulle emissioni nell’ambiente, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, e che non esistevano prove dell’esistenza di un interesse pubblico prevalente a favore della divulgazione, a norma del regolamento n. 1049/2001, poiché un interesse del genere, a suo parere, risiedeva nella tutela degli interessi commerciali e dei diritti di proprietà intellettuale dei produttori di glifosato.

 Procedimento e conclusioni delle parti

12      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 ottobre 2011, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

13      Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        dichiarare che la Commissione ha agito in violazione della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 (in prosieguo: la «convenzione di Aarhus»), nonché dei regolamenti nn. 1049/2001 e 1367/2006;

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

14      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

15      A titolo di misura di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha posto due quesiti alle ricorrenti, che hanno risposto con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 18 gennaio 2013.

16      Con ordinanza del Tribunale del 9 gennaio 2013, è stato chiesto alla Commissione di presentare dinanzi a quest’ultimo il documento controverso e di individuare le parti concernenti la purezza del glifosato, l’«identità» e la quantità di tutte le impurità ivi contenute e il profilo analitico dei lotti utilizzati per i controlli, atteso che il documento controverso non doveva essere comunicato alle ricorrenti. Con lettera depositata il 25 gennaio 2013, la Commissione ha presentato il documento controverso.

17      Quest’ultimo è composto da tre sottodocumenti. Il primo è intitolato «Monografia — 11 dicembre 1998 — Volume 4 — Parte A — Glifosato» e contiene otto punti, recanti il titolo «C.1 Informazione riservata», «C.1.1 Informazione dettagliata sui processi produttivi della sostanza attiva (allegato II A 1.8)», «C.1.2 Specifica dettagliata della sostanza attiva (allegato II A da 1.9 a 1.11)», «C.1.3 Specifica dettagliata dei preparati (allegato II A 1.4)», «C.2 Sintesi e valutazione delle informazioni relative alla presentazione di pratiche collettive», «C.2.1 Sintesi delle informazioni e della documentazione prodotte (fascicolo documento B)», «C.2.2 Valutazione delle informazioni e della documentazione prodotte» e «C.2.3 Conclusione sulla ragionevolezza o meno delle misure adottate dalle imprese notificanti». Il secondo sottodocumento è intitolato «Addendum alla monografia — Volume 4 dell’11 dicembre 1998 — Glifosato — Glifosato trimesium — Parte A — Glifosato», reca la data del 14 gennaio 2000 e contiene un solo punto, intitolato «C.1.2.1 Identità degli isomeri, impurità e additivi (allegato II A 1.10)». Il terzo sottodocumento è intitolato «Addendum 2 alla monografia — Volume 4 dell’11 dicembre 1998 — Glifosato — Glifosato trimesium», reca la data del 12 maggio 2001 e contiene tre punti, intitolati «C.1.1 Informazione dettagliata sui processi di fabbricazione della sostanza attiva (allegato II A 1.8)», «C.1.2 Specifica dettagliata della purezza della sostanza attiva» e «C.1.2.1 Identità degli isomeri, impurità e additivi (allegato II A 1.10)».

18      Con lettera del 25 gennaio 2013, la Commissione ha individuato altresì le parti dei tre sottodocumenti che formano il documento controverso, vertenti sulla purezza del glifosato, sull’«identità» e sulla quantità di tutte le impurità ivi contenute e sul profilo analitico dei lotti utilizzati per i controlli.

 Sulla portata della controversia

19      La portata della controversia deve essere precisata sotto tre aspetti.

20      Anzitutto, la Commissione ha fatto valere che né la decisione del 6 maggio 2011 né la decisione impugnata contengono un diniego di accesso alla documentazione completa, integrale e originale dei test presentati dai richiedenti l’iscrizione del glifosato nell’allegato I alla direttiva 91/414, accesso richiesto dalle ricorrenti con lettera del 20 dicembre 2010. Conformemente alla normativa relativa all’esame delle sostanze attive incluse nei prodotti fitosanitari, la Commissione avrebbe ricevuto dalla Repubblica federale di Germania unicamente una documentazione sommaria sul glifosato, contenente una copia della notifica, le condizioni di utilizzo raccomandate nonché le sintesi e i risultati delle prove, ma non i protocolli e le relazioni di studio.

21      Le ricorrenti hanno dichiarato all’udienza di accettare il fatto che la Commissione non possedesse tale documentazione. Si deve quindi rilevare che la controversia non riguarda l’eventuale diniego di accesso a quest’ultima.

22      In secondo luogo, le ricorrenti hanno affermato che il documento controverso, laddove conteneva informazioni sui rapporti contrattuali tra differenti operatori che avevano notificato la sostanza attiva o informazioni sul metodo di produzione di quest’ultima, non era di loro interesse. Pertanto, esse chiedono l’annullamento della decisione impugnata solo nella parte in cui la Commissione ha negato l’accesso alle informazioni riguardanti il grado di purezza della sostanza attiva, l’«identità» e la quantità delle impurità presenti nel materiale tecnico, il profilo analitico dei lotti e la composizione esatta del prodotto sviluppato.

23      In terzo luogo, le ricorrenti hanno precisato all’udienza quali fossero, a loro parere, le informazioni sull’«identità» e sulla quantità delle impurità nonché sul profilo analitico dei lotti. Per quanto concerne le impurità, esse hanno dichiarato che il loro intento era di conoscere le altre sostanze chimiche prodotte nel corso del processo di fabbricazione del glifosato e la loro quantità. Riguardo al profilo analitico dei lotti presentato dalle imprese per i test, esse hanno reso noto di voler conoscere il contenuto e la composizione dei lotti, in particolare le altre sostanze chimiche aggiunte, nonché la descrizione dei test e i loro effetti reali.

24      Occorre quindi limitare la controversia alla parte del documento controverso contenente informazioni sul grado di purezza della sostanza attiva, sull’«identità» e sulla quantità delle impurità presenti nel materiale tecnico, sul profilo analitico dei lotti e sulla composizione esatta del prodotto sviluppato, come precisate supra al punto 23.

 In diritto

25      Nel loro ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi. In primo luogo, esse ritengono che l’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001 non attribuisca alcun diritto di veto ad uno Stato membro e che la Commissione possa discostarsi dalla posizione di quest’ultimo in merito all’applicazione di una deroga prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento. In secondo luogo, esse sostengono che la deroga al diritto di accesso diretta a tutelare gli interessi commerciali di una determinata persona fisica o giuridica deve essere esclusa, sussistendo un interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione delle informazioni richieste concernenti le emissioni nell’ambiente. In terzo luogo, esse deducono che la decisione impugnata non è conforme all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001 e all’articolo 4 della convenzione di Aarhus, poiché la Commissione non ha valutato il rischio effettivo di un pregiudizio agli interessi commerciali fatti valere.

26      Occorre esaminare, in limine, il secondo motivo di ricorso, il che presuppone di determinare anzitutto la portata del diritto di accesso risultante dall’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006 e, in seguito, la nozione di informazioni attinenti alle emissioni nell’ambiente.

 Sulla portata del diritto di accesso risultante dall’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006

27      Occorre ricordare preliminarmente che il regolamento n. 1049/2001, conformemente al suo considerando 1, traduce l’intento espresso dall’articolo 1, secondo comma, TUE, inserito con il Trattato di Amsterdam, di segnare una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano adottate nel modo più trasparente possibile e più vicino possibile ai cittadini. Come ricordato dal successivo considerando 2, il diritto di accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni è connesso al carattere democratico di queste ultime (v. sentenza della Corte del 21 luglio 2011, Svezia/MyTravel e Commissione, C‑506/08 P, Racc. pag. I‑6237, punto 72, e giurisprudenza ivi citata).

28      A tal fine, il regolamento n. 1049/2001, come precisato dal suo considerando 4 e dal suo articolo 1, mira a conferire al pubblico un diritto di accesso ai documenti delle istituzioni che sia il più ampio possibile (v. sentenza Svezia/MyTravel e Commissione, punto 27 supra, punto 73, e giurisprudenza ivi citata).

29      Indubbiamente, tale diritto è comunque sottoposto a determinate limitazioni fondate su ragioni di interesse pubblico o privato. Più specificamente, e in conformità al suo considerando 11, tale regolamento prevede, all’articolo 4, un regime di eccezioni che autorizza le istituzioni a rifiutare l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio a uno degli interessi tutelati dall’articolo stesso (v. sentenza Svezia/MyTravel e Commissione, punto 27 supra, punto 74, e giurisprudenza ivi citata). In particolare, il paragrafo 5 di tale articolo dispone che uno Stato membro possa chiedere ad un’istituzione di non divulgare un documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo.

30      Nel momento in cui uno Stato membro ha esercitato la facoltà, ad esso riconosciuta dall’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001, di chiedere che uno specifico documento da esso proveniente non sia divulgato senza il suo previo accordo, l’eventuale divulgazione di tale documento da parte dell’istituzione necessita del previo ottenimento dell’accordo di tale Stato membro (sentenza della Corte del 18 dicembre 2007, Svezia/Commissione, C‑64/05 P, Racc. pag. I‑11389, punto 50).

31      Tuttavia, dalla giurisprudenza risulta che l’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001 autorizza lo Stato membro interessato a opporsi alla divulgazione di documenti da esso provenienti soltanto sulla base delle eccezioni specifiche previste dai paragrafi da 1 a 3 di tale articolo e motivando debitamente la propria posizione in proposito (sentenza Svezia/Commissione, punto 30 supra, punto 99).

32      Cionondimeno, dato che siffatte eccezioni derogano al principio del più ampio accesso possibile del pubblico ai documenti, esse devono essere interpretate ed applicate in senso restrittivo (v. sentenza Svezia/MyTravel e Commissione, punto 27 supra, punto 75, e giurisprudenza ivi citata).

33      Qualora l’eccezione fatta valere sia una di quelle enunciate nell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, lo Stato membro che si oppone alla divulgazione di documenti da esso provenienti deve valutare se non esista un interesse pubblico prevalente che giustifichi la divulgazione dei documenti considerati.

34      Nella specie, dalla decisione impugnata emerge che la Repubblica federale di Germania, da cui proviene il documento controverso, si è opposta alla sua divulgazione, motivando il proprio rifiuto sulla base dell’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, relativa al pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali di una determinata persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale, e che essa ha affermato che non esisteva un interesse pubblico prevalente che giustificasse la sua divulgazione.

35      In secondo luogo, l’articolo 3 del regolamento n. 1367/2006 stabilisce che il regolamento n. 1049/2001 costituisce la normativa applicabile a qualsiasi domanda di accesso a informazioni ambientali. Infatti, dai considerando 8 e 15 del regolamento n. 1367/2006 e, in particolare, dalla formula «fatte salve eventuali disposizioni più specifiche del presente regolamento in materia di richiesta di informazioni ambientali», letti in combinato disposto con gli articoli 3 e 6 del predetto regolamento, risulta che quest’ultimo contiene disposizioni che sostituiscono, modificano o puntualizzano talune disposizioni del regolamento n. 1049/2001 nel caso in cui la domanda di accesso riguardi informazioni ambientali o informazioni relative a emissioni nell’ambiente (sentenza del Tribunale del 9 settembre 2011, LPN/Commissione, T‑29/08, Racc. pag. II-6021, punti 105 e 106, che forma oggetto delle impugnazioni C‑514/11 P e C‑605/11 P, pendenti dinanzi alla Corte).

36      Per quanto concerne il diritto di accesso a documenti contenenti informazioni ambientali, l’obbligo di interpretazione restrittiva delle eccezioni previste dal regolamento n. 1049/2001, ribadito dal considerando 15, secondo periodo, e dall’articolo 6, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 1367/2006, è rafforzato, da un lato, dalla necessità per l’istituzione interessata di tener conto dell’interesse pubblico alla divulgazione di siffatte informazioni nonché dal riferimento alla questione se informazioni del genere si riferiscano a emissioni nell’ambiente e, dall’altro, dal fatto che il regolamento n. 1049/2001 non contiene analoghe precisazioni circa l’applicazione delle predette eccezioni in tale settore (sentenza LPN/Commissione, punto 35 supra, punto 107).

37      L’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006 prevede una presunzione iuris et de iure secondo cui la divulgazione presenta un interesse pubblico prevalente quando le informazioni richieste riguardano emissioni nell’ambiente, salvo il caso in cui tali informazioni vertano su un’indagine, in particolare quella relativa a possibili inadempimenti del diritto dell’Unione europea (sentenza LPN/Commissione, punto 35 supra, punto 108).

38      Di conseguenza, l’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006 esige che l’istituzione interessata, cui sia stata presentata una domanda di accesso ad un documento, lo divulghi se le informazioni richieste riguardano emissioni nell’ambiente, anche se una divulgazione simile rischi di pregiudicare la tutela degli interessi commerciali di una determinata persona fisica o giuridica, compresi i diritti di proprietà intellettuale di tale persona, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

39      Gli argomenti dedotti dalla Commissione a sostegno di una diversa interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006 non possono che essere disattesi.

40      In primo luogo, la Commissione rileva che la divulgazione delle informazioni contenute nel documento controverso rischierebbe di perturbare gravemente l’equilibrio attuato dal legislatore dell’Unione nella direttiva 91/414, comportando conseguenze economiche significative per gli operatori che hanno seguito la procedura di autorizzazione delle sostanze attive prevista da tale direttiva. Orbene, sebbene quest’ultima contenga disposizioni volte a tutelare la riservatezza delle informazioni, le quali costituiscono segreti industriali e commerciali, fornite nell’ambito della procedura di autorizzazione delle sostanze attive ivi disciplinate, è sufficiente rilevare che l’esistenza di simili norme non consente di opporsi alla presunzione inconfutabile che discende dall’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006 (v. precedente punto 38).

41      In secondo luogo, lo stesso ragionamento vale per quanto attiene alla circostanza secondo cui la divulgazione di un certo numero di informazioni relative alle impurità rilevate in una sostanza attiva risulterebbe pregiudizievole per la tutela degli interessi commerciali degli interessati, in forza dell’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309, pag. 1). Infatti, una disposizione siffatta si limita a rinviare all’interesse pubblico tutelato dall’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, su cui prevale l’interesse pubblico superiore menzionato nell’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006.

42      In terzo luogo, la Commissione richiama la giurisprudenza con la quale la Corte avrebbe fissato specifiche norme per l’interpretazione del regolamento n. 1049/2001, qualora anche i documenti di cui si chiede la divulgazione siano soggetti a norme speciali per quanto concerne la loro comunicazione agli interessati nell’ambito di una procedura particolare (sentenze della Corte del 29 giugno 2010, Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau, C‑139/07 P, Racc. pag. I‑5885, punto 58, e del 21 settembre 2010, Svezia e a./API e Commissione, C‑514/07 P, C‑528/07 P e C‑532/07 P, Racc. pag. I‑8533, punto 100). Pur ammettendo che, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, occorresse tener conto della circostanza che le informazioni richieste nella fattispecie sono state trasmesse allo Stato membro relatore nel corso della procedura di richiesta di iscrizione del glifosato nell’allegato I alla direttiva 91/414, ciò farebbe solo sorgere, alla luce delle menzionate sentenze, la presunzione generale secondo cui la divulgazione di informazioni del genere sarebbe idonea a pregiudicare gli interessi tutelati da detta disposizione. Una simile conclusione non avrebbe alcun effetto sulla portata della norma fissata dall’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006, che attribuisce primato assoluto al prevalente interesse pubblico ivi menzionato rispetto all’interesse relativo al rischio di un pregiudizio per gli interessi commerciali, compresa la proprietà intellettuale.

43      In quarto luogo, la Commissione ritiene necessario garantire un’interpretazione dei regolamenti nn. 1049/2001 e 1367/2006 che sia coerente con il diritto dell’Unione e con gli accordi internazionali firmati dall’Unione, nel caso di specie, con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2010, C 83, pag. 389) (in prosieguo: la «Carta») e con l’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) del 15 aprile 1994 (GU L 336, pag. 214; in prosieguo: «l’accordo TRIPS»), che costituisce l’allegato 1 C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (GU L 336, pag. 3).

44      Da un lato, va certamente ricordato che gli articoli 16 e 17 della Carta sanciscono, rispettivamente, la libertà di impresa e il diritto di proprietà, il quale fa altresì parte dei principi generali dell’Unione, così come la tutela del segreto industriale (v. sentenza della Corte del 29 marzo 2012, Interseroh Scrap and Metal Trading, C‑1/11, punto 43 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, non si può ammettere che, per garantire un’interpretazione coerente della normativa dell’Unione, la validità di una disposizione del diritto derivato, chiara e incondizionata, sia rimessa in discussione (v., per analogia, sentenza Interseroh Scrap and Metal Trading, cit., punti 44 e 46). Orbene, richiamandosi ad un giusto equilibrio tra la tutela del diritto fondamentale di proprietà, di cui fanno parte i diritti connessi alla proprietà intellettuale, e la tutela di altri diritti fondamentali, la Commissione cerca, con il proprio ragionamento, di escludere l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006 e non di garantire un’interpretazione coerente o armoniosa dei regolamenti nn. 1049/2001 e 1367/2006 con le disposizioni della Carta, della direttiva 91/414 o del regolamento n. 1107/2009. Un’affermazione di tal genere non può comunque essere presa in considerazione, poiché essa comporterebbe l’inapplicabilità di una disposizione chiara e incondizionata di un regolamento dell’Unione, di cui non viene nemmeno sostenuto che essa sarebbe contraria ad una norma giuridica di rango superiore.

45      D’altro lato, le disposizioni dell’accordo TRIPS, che fa parte dell’accordo OMC, firmato dalla Commissione e successivamente approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1), costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Qualora esista, nel settore interessato dall’accordo TRIPS, una normativa dell’Unione, trova applicazione il diritto dell’Unione, ciò che implica l’obbligo, nella misura del possibile, di operare un’interpretazione conforme a tale accordo, senza che tuttavia possa essere riconosciuta alla disposizione in questione dell’accordo suddetto un’efficacia diretta (v. sentenza della Corte dell’11 settembre 2007, Merck Genéricos − Produtos Farmacêuticos, C‑431/05, Racc. pag. I‑7001, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). La Commissione sostiene che occorre interpretare in modo equilibrato e proporzionato i regolamenti nn. 1049/2001 e 1367/2006 nonché le disposizioni relative alle emissioni nell’ambiente contenute nella convenzione di Aarhus, affinché essi non risultino in contrasto con le disposizioni dell’articolo 39, paragrafi 2 e 3, dell’accordo TRIPS, le quali tutelano le informazioni aventi valore commerciale contro una divulgazione pubblica. In sostanza, viene chiesto al Tribunale di garantire un’interpretazione delle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006 che sia conforme all’articolo 39, paragrafi 2 e 3, dell’accordo TRIPS. Tuttavia, ancora una volta, si deve rilevare che l’argomento della Commissione conduce all’inapplicabilità delle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006 e non a garantire un’interpretazione del tenore letterale di tale articolo che sia conforme al contenuto dell’articolo 39, paragrafi 2 e 3, dell’accordo TRIPS, in quanto esso fa prevalere la tutela attribuita ai diritti di proprietà intellettuale sulla presunzione inconfutabile a favore della divulgazione delle informazioni allorché queste riguardano emissioni nell’ambiente. Orbene, una simile affermazione non può comunque essere presa in considerazione, dato che essa, in realtà, porta a rimettere in discussione la legittimità dell’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006 alla luce dell’articolo 39, paragrafi 2 e 3, dell’accordo TRIPS (v., per analogia, sentenza del Tribunale del 17 settembre 2007, Microsoft/Commissione, T‑201/04, Racc. pag. II‑3601, punto 800).

46      Dai punti da 35 a 45 supra risulta che l’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006 impone la divulgazione di un documento qualora le informazioni richieste riguardino emissioni nell’ambiente, anche in caso di rischio di pregiudizio per gli interessi tutelati dall’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, ove tale affermazione non può essere rimessa in discussione con il richiamo ad un’interpretazione coerente, armoniosa o conforme alle disposizioni degli articoli 16 e 17 della Carta, dell’articolo 39, paragrafi 2 e 3, dell’accordo TRIPS, della direttiva 91/414 o del regolamento n. 1107/2009.

 Sulla nozione di informazioni riguardanti emissioni nell’ambiente

47      A parere delle ricorrenti, la Commissione ha violato la presunzione dettata dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, dato che le informazioni richieste costituiscono informazioni ambientali concernenti emissioni nell’ambiente. Infatti, le informazioni direttamente connesse alla purezza del glifosato, segnatamente all’«identità» e alla quantità di tutte le impurità ivi presenti, e al profilo analitico dei lotti che sono stati utilizzati per i controlli e gli studi secondo i quali detta sostanza è stata iscritta nell’allegato I alla direttiva 91/414 costituirebbero informazioni del genere, in quanto la composizione del prodotto consente di determinare gli elementi tossici emessi.

48      In limine, la Commissione ritiene che la nozione di emissione debba essere interpretata restrittivamente e che, a termini della guida all’applicazione della convenzione di Aarhus, pubblicata nel 2000 dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (CEE-ONU) (in prosieguo: la «guida all’applicazione»), essa consista in una diffusione diretta o indiretta di sostanze da impianti. La Commissione afferma inoltre che le informazioni richieste non si riferiscono ad emissioni nell’ambiente, poiché le informazioni contenute nel documento controverso riguardano dettagliatamente i metodi di produzione del glifosato, forniti dai diversi richiedenti l’iscrizione e tutelati da diritti di proprietà intellettuale, e le categorie di informazioni che interessano le ricorrenti non possono essere distinte e isolate dalle informazioni sui metodi di produzione della sostanza attiva, che costituiscono l’oggetto stesso del documento controverso.

49      In primo luogo, sebbene la Commissione faccia valere che la disposizione relativa alle emissioni nell’ambiente deve essere interpretata restrittivamente, è giocoforza constatare che la logica del diritto di accesso ai documenti delle istituzioni, sancito dall’articolo 15 TFUE e dal regolamento n. 1049/2001, e precisato, per quanto concerne le informazioni ambientali o attinenti alle emissioni nell’ambiente, dal regolamento n. 1367/2006, non conduce ad una siffatta conclusione.

50      Infatti, qualora le istituzioni intendano opporre un’eccezione a una domanda di accesso ai documenti, esse devono interpretarla e applicarla in senso restrittivo (v. sentenza Svezia/MyTravel e Commissione, punto 27 supra, punto 75 e giurisprudenza ivi citata), in modo da non vanificare l’applicazione del principio generale consistente nel fornire al pubblico il più ampio accesso possibile ai documenti di cui dispongono le istituzioni (sentenza del Tribunale del 24 maggio 2011, NLG/Commissione, T‑109/05 e T‑444/05, Racc. pag. II‑2479, punto 123).

51      Orbene, considerato che, quando le informazioni richieste riguardano emissioni nell’ambiente, la divulgazione presenta un interesse pubblico superiore ad un interesse tutelato da un’eccezione, l’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006 consente un’attuazione effettiva di detto principio generale.

52      Va altresì rilevato che, ai sensi del considerando 15 del regolamento n. 1367/2006, solo i motivi di rifiuto concernenti l’accesso alle informazioni ambientali devono essere interpretati in modo restrittivo, tenendo conto dell’interesse pubblico che la rivelazione di dette informazioni persegue e valutando se le informazioni richieste riguardino le emissioni nell’ambiente. Orbene, come rilevato all’udienza, la proposta legislativa COM(2003) 622 def. della Commissione, del 24 ottobre 2003, prevedeva l’applicazione delle eccezioni al diritto di accesso ai documenti derivanti dall’articolo 4, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 1049/2001 alle richieste di accesso ad informazioni ambientali, senza riservare una disciplina speciale alle informazioni attinenti alle emissioni nell’ambiente. È la posizione comune del Consiglio, del 18 luglio 2005, che ha tradotto l’opzione per un approccio più restrittivo riguardo alle eccezioni al diritto di accesso, riformulando il considerando 15 in una versione simile a quella definitiva e inserendo l’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, contenente la presunzione iuris et de iure a favore della divulgazione delle informazioni concernenti le emissioni nell’ambiente.

53      Dalle suesposte considerazioni discende che né la logica del diritto di accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione, quale risulta dai regolamenti nn. 1049/2001 e 1367/2006 nonché dalla loro applicazione, né la lettera di quest’ultimo regolamento, alla luce dei relativi lavori preparatori, implicano che la nozione di emissioni nell’ambiente debba essere interpretata restrittivamente. Di conseguenza, affinché la divulgazione sia legittima, è sufficiente che le informazioni richieste riguardino in modo sufficientemente diretto le emissioni nell’ambiente.

54      Il rinvio effettuato dalla Commissione alla guida all’applicazione per sostenere che la nozione di emissione fa riferimento alle emissioni provenienti da impianti non permette di riconsiderare tale conclusione.

55      È già stato dichiarato che la guida all’applicazione non può fornire un’interpretazione vincolante della convenzione di Aarhus (sentenza della Corte del 14 febbraio 2012, Flachglas Torgau, C‑204/09, punto 36), e l’avvocato generale Sharpston ha concluso che tale guida non aveva alcun valore autoritativo per quanto concerne l’interpretazione di detta convenzione (conclusioni nella sentenza Flachglas Torgau, cit., paragrafo 58). Lo stesso ragionamento deve valere, a maggior ragione, per quanto attiene all’interpretazione del regolamento n. 1367/2006.

56      Inoltre, la guida all’applicazione rinvia alla nozione di emissione quale risultante dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 257, pag. 26), il cui articolo 2, punto 5, definisce l’emissione come lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell’impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua ovvero nel terreno, e l’impianto è un’unità permanente in cui sono svolte, segnatamente, una o più attività menzionate nell’allegato I alla direttiva. Una siffatta definizione si spiega, dunque, con l’oggetto della direttiva 96/61, vale a dire con la prevenzione e con la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente da attività esclusivamente industriali. Orbene, va rilevato che né la convenzione di Aarhus né il regolamento n. 1367/2006 limitano i loro rispettivi ambiti di applicazione alle conseguenze di simili attività. Pertanto, la definizione di emissioni nell’ambiente risultante dalla guida all’applicazione non può, tantomeno, essere utilizzata ai fini dell’interpretazione del regolamento n. 1367/2006.

57      In secondo luogo, occorre determinare se il documento controverso contenga informazioni riguardanti in termini sufficientemente diretti le emissioni nell’ambiente.

58      Anzitutto va ricordato che, come rilevato supra al punto 22, le ricorrenti non chiedono l’accesso alle informazioni sui rapporti contrattuali tra differenti operatori che hanno notificato il glifosato o sul metodo di produzione di quest’ultimo, le quali formano i punti «C.1.1 Informazione dettagliata sui processi produttivi della sostanza attiva (allegato II A 1.8)» (pagg. da 1 a 11) e «C.2 Sintesi e valutazione delle informazioni relative alla presentazione di fascicoli collettivi» (pagg. 88 e 89) del primo sottodocumento comunicato dalla Commissione al Tribunale nonché il punto «C.1.1 Informazione dettagliata sui processi produttivi della sostanza attiva (allegato II A 1.8)» (pagg. da 1 a 3 inclusa) del terzo sottodocumento comunicato dalla Commissione.

59      In secondo luogo, le ricorrenti hanno precisato all’udienza taluni punti della loro richiesta di accesso. Esse intendono disporre di informazioni concernenti l’«identità» e la quantità delle impurità presenti nel glifosato nonché il profilo analitico dei lotti testati, segnatamente la loro composizione, l’«identità» e la quantità delle sostanze chimiche aggiunte durante i test, la durata dei test e gli effetti reali sulla sostanza attiva.

60      Pertanto, soltanto nei limiti in cui le parti del documento controverso diverse da quelle menzionate al precedente punto 58 contenessero informazioni del genere di quelle precisate supra al punto 59 o relative alla composizione del prodotto fitosanitario contenente glifosato, e a condizione che tali informazioni possano essere considerate come attinenti alle emissioni nell’ambiente, occorrerebbe affermare che la Commissione è incorsa in un errore di valutazione rifiutando di divulgarle.

61      In terzo luogo, le ricorrenti hanno fornito precisazioni sul modo in cui le informazioni attinenti all’«identità» e alla quantità delle impurità presenti nel glifosato, al profilo analitico dei lotti testati e alla composizione del prodotto contenente tale sostanza potevano portare a stabilire il livello di emissione di dette impurità nell’ambiente.

62      Nel ricorso, le ricorrenti sostengono che i residui della sostanza attiva nell’ambiente e il loro effetto sulla salute umana sono direttamente connessi alla purezza della sostanza, segnatamente all’«identità» e alla quantità delle impurità presenti nel glifosato, e non unicamente al«l’identità» e alla quantità delle impurità considerate pertinenti dalla Commissione. A loro parere, è altresì importante conoscere il profilo analitico dei lotti utilizzati per i controlli al fine di poterli interpretare nonché gli studi su cui è stata basata l’iscrizione del glifosato nell’allegato I alla direttiva 91/414. Sarebbe questo il motivo per cui la composizione esatta dei prodotti sviluppati e controllati dovrebbe essere divulgata, il che consentirebbe di determinare gli elementi tossici che vengono emessi nell’ambiente e che rischiano di restarvi a lungo.

63      Nella loro risposta ai quesiti scritti del Tribunale, le ricorrenti hanno precisato altresì sotto quale profilo le informazioni che esse richiedevano facessero riferimento alla nozione di emissione nell’ambiente. In tal senso, le impurità contenute nel glifosato sarebbero liberate nell’ambiente contemporaneamente a quest’ultimo. Inoltre, tali impurità avrebbero potuto incidere, in funzione della loro quantità, sui risultati dei test richiesti per l’esame degli effetti nocivi del glifosato ai fini della sua iscrizione nell’allegato I alla direttiva 91/414. Per determinare se i test effettuati in ordine a tale iscrizione siano rappresentativi delle emissioni nell’ambiente che avvengono durante l’utilizzo dei prodotti fitosanitari contenenti glifosato, sarebbe quindi necessario disporre di informazioni sul profilo analitico dei lotti. In allegato alla loro risposta, le ricorrenti hanno prodotto un documento che illustra, in particolare, un procedimento con il quale viene prodotto il glifosato nonché gli elementi che sono aggiunti per produrre tale sostanza attiva, e che insiste sul fatto che le impurità presenti nella sostanza attiva prodotta saranno emesse nell’ambiente. Peraltro, lo stesso documento sottolinea l’importanza di ottenere le informazioni relative al profilo analitico dei lotti testati, al fine di verificare se tale profilo corrisponda a quello dei prodotti immessi in commercio, poiché una produzione su piccola scala può portare ad un profilo analitico del glifosato diverso da quello prodotto su vasta scala per la sua commercializzazione. Ottenendo tali informazioni, sarebbe possibile controllare le eventuali differenze tra i profili analitici dei lotti testati ai fini dell’iscrizione del glifosato nell’allegato I alla direttiva 91/414 e quelli dei prodotti immessi in commercio, e determinare se i test effettuati siano pertinenti rispetto alle emissioni reali di glifosato nell’ambiente. Infine, detto documento sottolinea che le informazioni richieste consentirebbero di conoscere il livello del metabolita nel quale si trasforma il glifosato, che viene emesso nell’ambiente, che ha carattere permanente e che inquina le acque sotterranee.

64      Sebbene la Commissione concordi che ogni sostanza viene necessariamente rigettata nell’ambiente in un momento del suo ciclo di vita, essa considera che il documento controverso non contiene informazioni che possano essere considerate come attinenti alle emissioni nell’ambiente, bensì informazioni riguardanti i metodi di produzione utilizzati dai differenti operatori che hanno notificato il glifosato ai fini della sua iscrizione nell’allegato I alla direttiva 91/414. L’Istituzione si oppone alla divulgazione delle informazioni concernenti le impurità e il profilo analitico dei lotti, in quanto ciò consentirebbe di ricostituire il metodo di produzione della sostanza attiva e i relativi segreti commerciali, non essendo possibile distinguere e isolare queste diverse categorie di informazioni. Infine, la Commissione sostiene che tutte le informazioni pertinenti dal punto di visto tossicologico e per quanto riguarda gli effetti della sostanza attiva sulla salute sono state oggetto di un’analisi dettagliata e sono state divulgate mediante la sua decisione del 6 maggio 2011, rilevando altresì che le ricorrenti non indicano i motivi per cui i documenti già divulgati non sarebbero sufficienti per la valutazione della fondatezza del procedimento di iscrizione del glifosato nell’allegato I alla direttiva 91/414.

65      In quarto luogo, occorre ricordare che il Tribunale, nell’ambito delle misure istruttorie, ha preso visione del documento controverso, il quale, come ricordato dalla Commissione nella sua lettera allegata a quest’ultimo, si divide in sottodocumenti.

66      Il primo sottodocumento contiene, in particolare, un punto «C.1.2 Specifica dettagliata della sostanza attiva (allegato II A da 1.9 a 1.11)», che presenta, da un lato, le notifiche presentate allo Stato membro relatore dagli operatori che intendono iscrivere il glifosato nell’allegato I alla direttiva 91/414 e che individuano le varie impurità contenute nel glifosato prodotto nonché il quantitativo preciso o massimo di ciascuna di esse [punto «C.1.2.1 Identità degli isomeri, impurità e additivi (allegato II A 1.10)», pagg. da 11 a 61] e, d’altro lato, il profilo analitico dei lotti testati, facendo apparire sotto forma di tabelle i quantitativi di tutte le impurità presenti nei differenti lotti nonché i quantitativi minimi, medi e massimi di ciascuna impurità, e anche i metodi di analisi e di convalida dei dati sono presentati dalla maggioranza degli operatori di cui trattasi [sezione «C.1.2.2 Profilo analitico dei lotti (allegato II A 1.11)», pagg. da 61 a 84]. Il primo sottodocumento contiene parimenti un punto «C.1.3 Specifica dettagliata dei preparati (allegato II A 1.4)», che descrive il contenuto del prodotto fitosanitario, il quale include il glifosato prodotto da ogni operatore che ha proceduto alla notifica di tale sostanza attiva (pagg. da 84 a 88).

67      Il punto unico del secondo sottodocumento (v. citato punto 17) consiste in una tabella ove sono individuati i differenti operatori che hanno notificato il glifosato, la formula strutturale di ciascuna impurità presente nella sostanza attiva di ognuno di detti operatori e la quantità precisa o massima di tutte queste impurità (pagg. da 1 a 6).

68      Il terzo sottodocumento comprende, segnatamente, due punti, rispettivamente intitolati «C.1.2 Specifica dettagliata della purezza della sostanza attiva» e «C.1.2.1 Identità degli isomeri, impurità e additivi (allegato II A 1.10)» (pagg. da 4 a 13). Il punto C.1.2 presenta le diverse impurità contenute nel glifosato trimesium nonché il quantitativo preciso o massimo di ogni impurità (pag. 4), e il profilo analitico dei lotti testati, facendo apparire sotto forma di tabelle le quantità di tutte le impurità presenti nei differenti lotti (pag. 7). Il punto C.1.2.1 è formato da una tabella simile a quella contenuta nel secondo sottodocumento e contenente informazioni della medesima natura (pagg. da 8 a 13).

69      Si deve rilevare che, come sostengono le ricorrenti, gran parte dei dati risultanti dai sottodocumenti che costituiscono il documento controverso, menzionati supra ai punti da 66 a 68, riguarda l’individuazione e i quantitativi delle differenti impurità presenti nella sostanza attiva notificata da ogni operatore che ha partecipato al procedimento di iscrizione del glifosato nell’allegato I alla direttiva 91/414. Poiché la sostanza attiva deve essere inclusa in un prodotto fitosanitario, che sarà sicuramente emesso nell’aria, principalmente mediante dispersione, l’«identità» ed il quantitativo di ciascuna impurità contenuta in una sostanza simile costituiscono un’informazione concernente in termini sufficientemente diretti le emissioni nell’ambiente, come giustamente rilevato dalle ricorrenti (v. citati punti 62 e 63).

70      Tuttavia, va precisato che il nome e il quantitativo preciso o massimo delle impurità presenti nella sostanza attiva notificata da ciascuno degli operatori interessati costituiscono l’unica informazione richiesta dalle ricorrenti, come le stesse hanno affermato all’udienza.

71      Per quanto attiene al profilo analitico dei lotti testati, si deve altresì rilevare che le informazioni relative ai quantitativi di tutte le impurità presenti nei differenti lotti e ai quantitativi minimo, medio e massimo di ognuna di queste impurità (v. citati punti da 66 a 68), presentate sotto forma di tabelle per ogni operatore che ha richiesto l’iscrizione del glifosato nell’allegato I alla direttiva 91/414 nel primo sottodocumento e sotto forma di tabelle ricapitolative nel secondo e nel terzo sottodocumento, costituiscono, ad eccezione delle formule strutturali delle impurità che figurano in queste due ultime tabelle, informazioni concernenti in termini sufficientemente diretti le emissioni nell’ambiente.

72      Per contro, le informazioni sui metodi di analisi e di convalida dei dati fornite per stabilire il profilo analitico dei lotti non costituiscono informazioni attinenti alle emissioni nell’ambiente, dato che dall’esame del punto unico del documento controverso, contenente dette informazioni, vale a dire del punto «C.1.2.2 Profilo analitico dei lotti (allegato II A 1.11)», il quale fa parte del punto C.1.2 del primo sottodocumento, non risulta che esso conterrebbe elementi che consentano di determinare in termini sufficientemente diretti il livello di emissione nell’ambiente dei diversi componenti della sostanza attiva.

73      Quanto alla composizione dei prodotti fitosanitari sviluppati dagli operatori che hanno chiesto l’iscrizione del glifosato nell’allegato I alla direttiva 91/414, si deve rilevare che quantitativi esatti, per kilogrammo o per litro, della sostanza attiva e dei coadiuvanti utilizzati per la loro produzione figurano nel punto C.1.3, intitolato «Specifiche dettagliate dei preparati (allegato III A 1.4)» del primo sottodocumento e che si tratta di informazioni riguardanti in termini sufficientemente diretti le emissioni nell’ambiente (v. citato punto 69).

74      Nessuno degli argomenti dedotti dalla Commissione è idoneo a rimettere in discussione i rilievi operati supra ai punti da 69 a 73, poiché essi non consentono di dimostrare che le informazioni richieste non riguardano le emissioni nell’ambiente (v. citato punto 64).

75      Dalle suesposte considerazioni discende che la Commissione, respingendo la domanda di accesso al documento controverso, è incorsa in un errore di valutazione, atteso che tale domanda riguardava informazioni concernenti le emissioni nell’ambiente, vale a dire, anzitutto, l’«identità» e la quantità di tutte le impurità contenute nella sostanza attiva notificata da ciascun operatore, quali precisate al precedente punto 70, che compaiono al punto C.1.2.1 del primo sottodocumento (pagg. da 11 a 61), al punto C.1.2.1 del secondo sottodocumento (pagg. da 1 a 6) e al punto C.1.2.1 del terzo sottodocumento (pagg. 4 e da 8 a 13), in secondo luogo, le impurità presenti nei differenti lotti ed i quantitativi minimi, medi e massimi di ognuna di queste impurità, che figurano, per ogni operatore, nelle tabelle incluse nel punto C.1.2.2 del primo sottodocumento (pagg. da 61 a 84) e nel punto C.1.2.4 del terzo sottodocumento (pag. 7), e, in terzo luogo, la composizione dei prodotti fitosanitari sviluppati dagli operatori, contenuta nel punto C.1.3, intitolato «Specifiche dettagliate dei preparati (allegato III A 1.4)», del primo sottodocumento (pagg. da 84 a 88).

76      Di conseguenza, il secondo motivo di ricorso deve essere accolto e, senza che sia necessario esaminare il primo e il terzo motivo di ricorso, la decisione impugnata deve essere annullata nella parte in cui viene negato l’accesso alle informazioni precisate al citato punto 75.

 Sulle spese

77      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nella specie, la Commissione, essendo risultata soccombente, va condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalle ricorrenti.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della Commissione europea del 10 agosto 2011, che nega l’accesso al volume 4 del progetto di relazione di valutazione della sostanza attiva glifosato, redatto dalla Repubblica federale di Germania, in quanto Stato membro relatore, in applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, è annullata nella parte in cui essa nega l’accesso alle parti di detto volume comprendente informazioni concernenti le emissioni nell’ambiente: l’«identità» e la quantità di tutte le impurità contenute nella sostanza attiva notificata da ciascun operatore, che compaiono al punto C.1.2.1 del primo sottodocumento (pagg. da 11 a 61), al punto C.1.2.1 del secondo sottodocumento (pagg. da 1 a 6) e al punto C.1.2.1 del terzo sottodocumento (pagg. 4 e da 8 a 13) di detto volume; le impurità presenti nei differenti lotti ed i quantitativi minimi, medi e massimi di ognuna di queste impurità, che figurano, per ogni operatore, nelle tabelle incluse nel punto C.1.2.2 del primo sottodocumento (pagg. da 61 a 84) e nel punto C.1.2.4 del terzo sottodocumento (pag. 7) di detto volume; la composizione dei prodotti fitosanitari sviluppati dagli operatori, contenuta nel punto C.1.3, intitolato «Specifiche dettagliate dei preparati (allegato III A 1.4)», del primo sottodocumento (pagg. da 84 a 88) del medesimo volume.

2)      La Commissione è condannata alle spese.

Forwood

Dehousse

Schwarcz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’8 ottobre 2013.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.