Language of document : ECLI:EU:T:2018:817

Causa T545/11 RENV

Stichting Greenpeace Nederland
e
Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

contro

Commissione europea

«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi alla prima autorizzazione di immissione in commercio della sostanza attiva “glifosato” – Diniego parziale di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo – Articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001 – Interesse pubblico prevalente – Regolamento (CE) n. 1367/2006 – Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 – Direttiva 91/414/CEE»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 21 novembre 2018

1.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Documenti promananti da uno Stato membro – Facoltà per lo Stato membro di chiedere all’istituzione di non divulgare documenti – Competenza dell’istituzione – Controllo della fondatezza del diniego di accesso alla luce delle eccezioni previste da tale regolamento – Portata – Obbligo di motivazione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, §§ 1-3 e 5)

2.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Domanda di accesso riguardante informazioni ambientali – Regolamento n. 1367/2006 – Presunzione assoluta di esistenza di un interesse pubblico prevalente che impone la divulgazione di informazioni relative a emissioni nell’ambiente – Rischio di pregiudizio agli interessi commerciali delle persone interessate in caso di divulgazione – Irrilevanza

(Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, primo trattino, e n. 1367/2006, art. 6, § 1)

3.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Domanda di accesso riguardante informazioni ambientali – Regolamento n. 1367/2006 – Informazioni attinenti a emissioni nell’ambiente – Nozione – Interpretazione estensiva

[Art. 339 TFUE; convenzione di Aarhus, art. 4, § 4, d); regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, primo trattino, e n. 1367/2006, considerando 2 e artt. 2, § 1, d), e 6, § 1]

4.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Domanda di accesso riguardante informazioni ambientali – Regolamento n. 1367/2006 – Informazioni attinenti a emissioni nell’ambiente – Nozione – Documenti relativi alla prima autorizzazione di immissione in commercio della sostanza attiva «glifosato» – Esclusione

(Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, art. 6, § 1, e n. 1107/2009, art. 29; direttiva del Consiglio 91/414, allegato I)

5.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interpretazione e applicazione restrittive – Obbligo di esame concreto e specifico per i documenti rientranti in un’eccezione – Portata

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4)

6.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali – Diniego di accesso – Obbligo di motivazione – Portata

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, primo trattino)

7.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Documenti promananti da uno Stato membro – Facoltà per lo Stato membro di chiedere all’istituzione di non divulgare documenti – Competenza del giudice dell’Unione a controllare la fondatezza del diniego dell’istituzione – Portata

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, §§ 1-3 e 5)

8.      Accordi internazionali – Accordi dell’Unione – Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) – Disposizioni di tale convenzione riguardanti i motivi di rifiuto di una domanda di accesso a informazioni ambientali – Effetto diretto – Insussistenza

(Convenzione di Aarhus, art. 4, § 4)

9.      Accordi internazionali – Accordi dell’Unione – Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) – Effetti – Primato sugli atti di diritto derivato dell’Unione – Interpretazione del diritto derivato alla luce degli accordi internazionali conclusi dall’Unione – Obbligo di interpretazione conforme – Limiti

(Convenzione di Aarhus, art. 9, § 3)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 36-41, 43, 44)

2.      L’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 1367/2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, impone la divulgazione di un documento qualora le informazioni richieste riguardino emissioni nell’ambiente, anche in caso di rischio di pregiudizio per gli interessi tutelati dall’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

(v. punto 49)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 56-58)

4.      Non contengono informazioni attinenti a emissioni nell’ambiente, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 1367/2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, documenti relativi alla prima autorizzazione di immissione in commercio del glifosato come sostanza attiva, rilasciata ai sensi della direttiva 91/414, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Infatti, una sostanza attiva come il glifosato dev’essere approvata a livello dell’Unione prima di rientrare nella composizione di prodotti fitosanitari, i quali, a loro volta, devono essere necessariamente soggetti all’autorizzazione di uno Stato membro per garantire che la composizione di detti prodotti soddisfi i requisiti per l’autorizzazione previsti all’articolo 29 del regolamento n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Inoltre, la valutazione e l’approvazione della sostanza attiva glifosato a livello dell’Unione non presentano ancora, in linea di principio, alcun nesso con l’effettivo utilizzo successivo che verrà fatto di tale sostanza. Infatti, l’approvazione della sostanza attiva glifosato non include in alcun modo l’autorizzazione dell’uso di tale sostanza, in modo separato. Tale sostanza sarà utilizzata solo quando essa rientrerà nella composizione di un prodotto fitosanitario autorizzato all’immissione in commercio da uno Stato membro. Pertanto, se è pur vero che una sostanza attiva quale il glifosato è necessariamente rilasciata nell’ambiente in un momento del suo ciclo di vita, ciò si verifica unicamente attraverso un prodotto fitosanitario soggetto alla procedura di autorizzazione.

Ciò premesso, va osservato che è solo in fase di procedura di autorizzazione nazionale di immissione in commercio di un prodotto fitofarmaceutico che lo Stato membro valuta le eventuali emissioni nell’ambiente e che si ottengono informazioni concrete sulla natura, la composizione, la quantità, la data e il luogo delle emissioni effettive o prevedibili in tali circostanze della sostanza attiva e del prodotto fitosanitario specifico che la contiene. In proposito, poiché l’utilizzo, le condizioni di applicazione e la composizione di un prodotto fitosanitario autorizzato da uno Stato membro nel proprio territorio possono essere molto diversi da quelli dei prodotti valutati a livello dell’Unione, in fase di approvazione della sostanza attiva, le informazioni contenute nei documenti relativi alla prima autorizzazione di immissione in commercio del glifosato come sostanza attiva non riguardano emissioni di cui è prevedibile il rilascio nell’ambiente e sono tutt’al più riferibili unicamente a emissioni nell’ambiente. Tali informazioni, pertanto, sono escluse dalla nozione di informazioni riguardanti emissioni nell’ambiente.

(v. punti 82, 88, 90, 91)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 97-99, 107)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 100, 101)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punto 103)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punto 105)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punto 106)