Language of document : ECLI:EU:T:2013:359

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

8 luglio 2013 (*)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Indennità di invalidità – Pagamento di arretrati – Interessi di mora – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Nel procedimento T‑238/11 P,

avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 15 febbraio 2011, Marcuccio/Commissione (F‑81/09),

Luigi Marcuccio, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da J. Currall e C. Berardis-Kayser, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta in primo grado,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger, presidente, O. Czúcz e H. Kanninen (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la sua impugnazione, proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 15 febbraio 2011, Marcuccio/Commissione (F‑81/09; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale detto giudice ha respinto il suo ricorso avente ad oggetto, da una parte, l’annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee recante rigetto parziale della sua domanda di corrispondergli gli interessi di mora sugli arretrati dell’indennità di invalidità versatigli da detta istituzione e, dall’altra, la condanna della Commissione a versargli una somma pari alla differenza tra l’importo degli interessi di mora calcolato secondo i criteri a suo avviso applicabili e l’importo effettivamente versato, somma a sua volta maggiorata degli interessi di mora.

 Fatti

2        I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 9 a 20 della sentenza impugnata nei seguenti termini:

«9      Il ricorrente è funzionario della Commissione dal 16 giugno 2000.

10      Con decisione 30 maggio 2005, presa sul fondamento dell’art. 78 dello Statuto, il ricorrente è stato collocato a riposo per invalidità a far data dal giorno successivo e gli è stato riconosciuto il diritto ad un’indennità di invalidità. Tale decisione è stata annullata per insufficienza di motivazione, con sentenza del Tribunale 4 novembre 2008, causa F‑41/06, Marcuccio/Commissione (oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑20/09 P).

11       Dagli atti di causa risulta che, in un primo periodo, la Commissione ha erroneamente calcolato l’importo dell’indennità di invalidità, da una parte, omettendo di applicare il coefficiente correttore in vigore per l’Italia, paese di residenza del ricorrente, e, dall’altra, versando un’indennità di invalidità superiore all’importo dovuto. A causa di tali errori, al ricorrente era stato complessivamente versato un importo inferiore a quello al quale aveva diritto.

12      Con nota del 30 aprile 2008, la Commissione ha informato il ricorrente che il coefficiente correttore per l’Italia sarebbe stato applicato alla sua pensione di invalidità con effetto retroattivo al 1° giugno 2005.

13      Il 29 maggio 2008 sono stati accreditati sul conto corrente bancario del ricorrente, con data di valuta 28 maggio 2008, gli arretrati della sua indennità di invalidità (in prosieguo: gli “arretrati”) per il periodo da giugno 2005 ad aprile 2008 (in prosieguo: il “periodo in questione”) nonché l’importo relativo alla sua indennità di invalidità riguardante il mese di maggio 2008. Un dettaglio del calcolo degli arretrati e dell’indennità del mese di maggio 2008 era contenuto nel bollettino di pensione di maggio 2008, che il ricorrente afferma di aver ricevuto il 30 maggio 2008.

14      Il 16 giugno 2008, data in cui il ricorrente sostiene di aver ricevuto la nota della Commissione del 30 aprile 2008, quest’ultimo si è reso conto del fatto che gli arretrati versati non comprendevano gli interessi.

15      Con lettera dell’8 settembre 2008, il ricorrente ha presentato all’autorità investita del potere di nomina (in prosieguo: l’“APN”) una domanda, in forza dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, diretta al versamento degli “interessi fino al 31 maggio 2008, con capitalizzazione annuale e nella misura del 10 percento all’anno, su ogni arretrato (...) [dallo stesso] percepit[o], con cadenza mensile, nel periodo che va dal giugno 2005 al maggio 2008, a far tempo, per ogni arretrato, dalla data in cui il medesimo avrebbe dovuto esser[gli] elargito”.

16      Con decisione del 16 dicembre 2008, che il ricorrente afferma di aver ricevuto il 21 gennaio 2009, l’APN ha risposto alla domanda dell’8 settembre 2008. In tale decisione, l’APN ha chiarito gli errori commessi durante il periodo in questione nel calcolo dell’indennità d’invalidità e ha annunciato che sarebbero stati versati interessi di mora sugli arretrati a seguito del calcolo effettuato in una tabella allegata a detta decisione (in prosieguo: la “tabella”). La stessa ha aggiunto che il pagamento della totalità degli interessi di mora, pari a EUR 528,12, avrebbe avuto luogo alla fine di dicembre 2008.

17       Con lettera del 18 febbraio 2009 il ricorrente ha proposto reclamo avverso la decisione del 16 dicembre 2008 nella quale ha lamentato il fatto che sul suo conto in banca non erano ancora stati accreditati gli interessi di mora.

18      Il 20 febbraio 2009, con valuta di pari data, il ricorrente ha percepito dalla Commissione la somma di EUR 528,12.

19      Dagli atti di causa risulta che il 30 marzo 2009 e con data di valuta 27 marzo 2009, il ricorrente, senza esserne stato precedentemente avvertito, ha ricevuto dalla Commissione un ulteriore versamento pari a EUR 7,5.

20      Con decisione del 29 maggio 2009, che il ricorrente afferma di aver ricevuto il 4 luglio successivo, l’APN ha respinto il suo reclamo. In tale decisione, l’APN riconosce che l’importo di EUR 528,12 è stato pagato solo nel febbraio 2009 e non nel dicembre 2008 come previsto, motivo per il quale – essendo stati ricalcolati gli interessi di mora al 31 marzo 2009 – è stato corrisposto al ricorrente un importo pari a EUR 7,5 (in prosieguo: la “decisione del 29 maggio 2009”)».

 Procedimento in primo grado e sentenza impugnata

3        Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 28 settembre 2009, il ricorrente ha proposto ricorso, registrato con il numero di ruolo F‑81/09.

4        Il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto necessario chiarire la domanda del ricorrente indicando che risultava che questi chiedesse in sostanza (punto 30 della sentenza impugnata):

–        «l’annullamento della decisione del 16 dicembre 2008, recante rigetto parziale della sua domanda dell’8 settembre 2008, nella parte in cui la Commissione ha calcolato e corrisposto interessi moratori per un importo inferiore a quello che sarebbe stato calcolato e corrisposto se i criteri contenuti in detta domanda fossero stati applicati, vale a dire se: a) il 28 maggio 2008 fosse stato considerato come dies ad quem; b) fosse stato ritenuto quale dies a quo il primo giorno del mese successivo a quello in cui ciascuna delle quote degli importi mensili de quibus avrebbe dovuto essergli corrisposta; c) il tasso di interesse applicato fosse stato quello del 10% annuo con capitalizzazione annuale (primo e secondo capo della domanda);

–        per quanto necessario, l’annullamento della decisione del 29 maggio 2009 (capo della domanda subordinato);

–        la condanna della Commissione a corrispondergli la differenza tra gli interessi moratori calcolati secondo i criteri contenuti nella sua domanda dell’8 settembre 2008 e quelli effettivamente versati, astenendosi, eventualmente, dall’applicare alla presente controversia, ai sensi dell’art. 241 CE, il regolamento [(CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell’Unione europea (in prosieguo: il “regolamento finanziario”)] (terzo capo della domanda);

–        la condanna della Commissione a corrispondergli interessi moratori, al tasso del 10% annuo con capitalizzazione annuale, a decorrere dal 29 maggio 2008 e fino al giorno del versamento effettivo, sulla differenza tra i menzionati interessi, eventualmente astenendosi dall’applicare alla presente controversia, ai sensi dell’art. 241 CE, il regolamento finanziario (quarto capo della domanda);

–        la condanna della Commissione a versargli un euro per il danno morale subìto (quarto capo della domanda);

–        la condanna della Commissione a tutte le spese (quinto capo della domanda)».

5        Ai punti 31 e 32 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha precisato che, quanto alla domanda di annullamento della decisione del 29 maggio 2009, occorreva rilevare, alla luce della giurisprudenza e della portata della stessa decisione del 29 maggio 2009, la quale si limitava a confermare la decisione del 16 dicembre 2008, che la domanda di annullamento della decisione del 29 maggio 2009 era, in quanto tale, priva di contenuto autonomo e si confondeva, in realtà, con la domanda di annullamento della decisione del 16 dicembre 2008. Il Tribunale della funzione pubblica ha concluso che si doveva pertanto ritenere che la domanda di annullamento si riferisse unicamente alla decisione del 16 dicembre 2008 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

6        La Commissione ha concluso, in primo grado, per il rigetto del ricorso in quanto infondato e per la condanna del sig. Marcuccio alle spese (punto 23 della sentenza impugnata).

7        A sostegno della sua domanda intesa all’annullamento della decisione impugnata, il ricorrente ha invocato due motivi attinenti, da una parte, al difetto assoluto di motivazione e, dall’altra, all’irragionevolezza della decisione impugnata, all’errore manifesto di valutazione nonché alla violazione di legge e del principio patere legem quam ipse fecisti.

8        Con la sentenza impugnata (punti da 34 a 66), il Tribunale della funzione pubblica ha respinto i due motivi nonché, conseguentemente, la domanda di annullamento e di risarcimento danni.

9        Nel contesto del primo motivo, il ricorrente sosteneva, in primo luogo, che la decisione impugnata non consentiva di comprendere le ragioni per cui la Commissione aveva parzialmente respinto la sua domanda dell’8 settembre 2008, in secondo luogo, che la tabella allegata alla decisione impugnata era inintelligibile, in quanto non consentiva di individuare il tasso applicato né i calcoli in base ai quali risultava la cifra indicata alla fine di ogni riga di tale tabella e, in terzo luogo, che la decisione del 29 maggio 2009 non individuava né il regolamento finanziario citato né le disposizioni del regolamento medesimo applicabili al caso di specie.

10      Il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il primo motivo argomentando come segue:

«39      Va rilevato che, secondo costante giurisprudenza, l’obbligo di motivazione sancito dall’art. 25, secondo comma, dello Statuto, che si limita a riprodurre l’obbligo generale enunciato all’art. 253 CE, è diretto, da un lato, a fornire all’interessato indicazioni sufficienti per valutare la fondatezza dell’atto che gli arreca pregiudizio e l’opportunità di proporre un ricorso dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a consentire a quest’ultimo di esercitare il proprio sindacato sulla legittimità dell’atto. Ne consegue che l’obbligo di motivazione così formulato costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, al quale si può derogare solo a seguito di ragioni imperative (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado 15 settembre 2005, causa T‑132/03, Casini/Commissione, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

40      Risulta parimenti da costante giurisprudenza che è possibile, in primo luogo, ovviare all’insufficienza – ma non all’assenza totale – di motivazione anche in corso di giudizio se, precedentemente all’introduzione del ricorso, l’interessato già disponeva di elementi costitutivi di un principio di motivazione e, in secondo luogo, considerare una decisione sufficientemente motivata quando è intervenuta in un contesto noto al funzionario interessato che gli consenta di comprenderne la portata (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 2 marzo 2010, causa T‑248/08 P, Doktor/Consiglio, punto 93 e giurisprudenza ivi citata).

41      Nel caso di specie il Tribunale rileva che, in effetti, la decisione impugnata non indica, neanche sommariamente, le ragioni per cui la Commissione non ha calcolato gli interessi moratori secondo i criteri esposti dal ricorrente nella sua domanda dell’8 settembre 2008.

42      Il Tribunale osserva, tuttavia, che il prospetto allegato alla decisione impugnata riprende, per ogni mese del periodo de quo per il quale sono stati corrisposti arretrati, a) il capitale sul quale sono stati calcolati gli interessi moratori, b) il dies a quo e il dies ad quem del periodo per il quale sono dovuti tali interessi moratori, ove il dies a quo è il primo giorno del mese successivo a quello in cui ciascuna delle quote degli arretrati mensili avrebbe dovuto essere corrisposta e il dies ad quem è il 31 dicembre 2008, c) il numero di giorni di ritardo, d) il tasso della BCE applicato dalla Commissione, e) tale tasso aumentato di 3 punti e mezzo di percentuale e f) l’importo degli interessi moratori calcolati. Conseguentemente, tale prospetto indica quali siano i diversi parametri impiegati per calcolare gli interessi moratori versati al ricorrente.

43      Quanto alla censura del ricorrente secondo cui la Commissione non avrebbe correttamente individuato, nella decisione del 29 maggio 2009, la normativa applicata per il calcolo degli interessi moratori, il Tribunale osserva che la Commissione ha indicato in tale decisione che “il tasso d’interesse utilizzato, conformemente al [r]egolamento finanziario applicabile al bilancio generale [dell’Unione europea], è il tasso di riferimento, vale a dire quello applicato dalla Banca centrale europea (…) alle sue operazioni principali di rifinanziamento in vigore il primo giorno di calendario del mese di pagamento, aumentato di tre punti e mezzo di percentuale”.

44      Detta decisione, se è pur vero che non menziona gli estremi del regolamento finanziario, costituiti dal numero e dall’anno di adozione di tale atto, né precisa il pertinente articolo del [regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario (in prosieguo: il “regolamento di esecuzione”)] ai fini di detto calcolo, si richiama tuttavia espressamente al “regolamento finanziario” precisando le modalità con cui sono stati fissati i tassi di interesse. Pertanto, il Tribunale ritiene che l’informazione fornita dalla Commissione nella decisione del 29 maggio 2009 fosse sufficiente per consentire al ricorrente di comprendere in qual modo, e sulla base di quale normativa erano stati calcolati gli interessi moratori.

45      Del pari, il Tribunale osserva che il ricorrente ha ricevuto informazioni più precise quanto alla normativa applicata per il calcolo degli interessi moratori nel controricorso nonché in sede di chiarimenti forniti dalla Commissione all’udienza.

46      Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve ritenere che la decisione impugnata presenta quantomeno un principio di motivazione, completata dalla decisione del 29 maggio 2009, che ha consentito alla Commissione di fornire informazioni complementari nel corso del giudizio e di adempiere il proprio obbligo di motivazione (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 20 maggio 2009, causa F‑73/08, Marcuccio/Commissione, punto 52, oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑311/09 P). La decisione impugnata e la decisione del 29 maggio 2009, pur non avendo accolto la domanda del ricorrente intesa al conseguimento di interessi moratori calcolati secondo i criteri fissati dal medesimo, hanno tuttavia fornito indicazioni sufficienti che hanno consentito al ricorrente di valutare, precedentemente all’introduzione del suo ricorso, la fondatezza dell’atto che gli arrecava pregiudizio e al Tribunale di esercitare il suo controllo di legittimità dell’atto medesimo».

11      Nel contesto del secondo motivo, il ricorrente contestava alla Commissione, segnatamente, di aver erroneamente calcolato gli interessi moratori sulla base di un tasso annuo inferiore al 10% e di non aver applicato la capitalizzazione annuale. Al riguardo, il ricorrente sosteneva che, per analogia ed in virtù del principio di diritto patere legem quam ipse fecisti, dovevano essere applicati, nella specie, da una parte, la comunicazione della Commissione 2003/C 110/08 sui tassi d’interesse da applicarsi in caso di recupero di aiuti illegali (GU C 110, pag. 21; in prosieguo: la «comunicazione del 2003»), nonché l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (GU L 140, pag. 1), che prevedono la capitalizzazione annuale degli interessi, e, dall’altra, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 200, pag. 35), che prevede la maggiorazione di almeno sette punti dei tassi di interesse applicati.

12      Il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il secondo motivo così argomentando:

«53      In limine, il Tribunale osserva che la direttiva 2000/35, ai sensi del suo art. 1, si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. La comunicazione del 2003 e l’art. 11 del regolamento n. 794/2004, dal canto loro, sono relativi al tasso di interesse applicabile al recupero, da parte degli Stati membri, di aiuti illegittimi.

54      Conseguentemente, la presente controversia esula dalla sfera di applicazione ratione materiae della suddetta normativa vertendo sugli interessi moratori da corrispondere da parte di una delle istituzioni dell’Unione europea sugli arretrati di un’indennità di invalidità versata a uno dei suoi funzionari.

55      Quanto all’applicazione per analogia di detta normativa, il Tribunale ricorda che, secondo la giurisprudenza, la sfera di applicazione di un regolamento è normalmente definita dalle disposizioni del regolamento stesso e non può, in linea di principio, essere estesa a situazioni diverse da quelle che esso ha inteso disciplinare. Come statuito dalla Corte nelle sue sentenze 20 febbraio 1975, causa 64/74, Reich, e 11 luglio 1978, causa 6/78, Union française de Céréales, la situazione può tuttavia essere diversa in determinati casi eccezionali. Emerge, infatti, dalle menzionate sentenze che gli operatori economici possono legittimamente chiedere l’applicazione analogica di un regolamento che normalmente non sarebbe applicabile nei loro confronti, purché dimostrino, da una parte, che il regime giuridico cui sono soggetti è perfettamente simile a quello di cui domandano l’applicazione per analogia e, dall’altra, che detto regime implica un’omissione incompatibile con un principio generale di diritto dell’Unione, alla quale consente di ovviare l’applicazione analogica del regolamento, che normalmente non sarebbe applicabile nei loro confronti (v., in tal senso, sentenza della Corte 12 dicembre 1985, causa 165/84, Krohn, punti 13 e 14). Risulta pertanto dalla giurisprudenza che l’applicazione per analogia di una normativa è subordinata alla coesistenza di due requisiti cumulativi, vale a dire, da una parte, l’esistenza di un forte nesso di comparabilità tra il regime giuridico normalmente applicabile e la normativa di cui si intende compiere l’applicazione analogica e, dall’altra, l’esistenza di una lacuna in detto regime giuridico, lacuna incompatibile con un principio generale del diritto dell’Unione, che potrebbe essere colmata dalla normativa che si intende applicare per analogia.

56      Nel caso di specie, è pacifico, da una parte, che, ai sensi dell’art. 83 dello Statuto, il pagamento delle indennità di invalidità è a carico del bilancio dell’Unione e, dall’altra, che le regole relative alla costituzione e all’esecuzione del bilancio generale dell’Unione sono oggetto del regolamento finanziario e del regolamento di esecuzione. Pertanto, il versamento dell’indennità di invalidità a favore del ricorrente ricade nel regime giuridico contenuto in tali due regolamenti.

57      Al riguardo, il Tribunale osserva che il regime giuridico applicabile al pagamento di un’indennità di invalidità non è, manifestamente, strettamente comparabile con quello del pagamento nelle transazioni commerciali, previsto dalla direttiva 2000/35, né con quello del recupero degli aiuti illegittimi, contenuto nella comunicazione del 2003 e nell’art. 11 del regolamento n. 794/2004.

58       Atteso che il primo requisito richiesto per l’applicazione analogica di una normativa non risulta soddisfatto, si deve concludere che né la direttiva 2000/35, né la comunicazione del 2003 e il regolamento n. 794/2004 sono applicabili per analogia nel caso di specie.

59      Ciò premesso, dato che nessuno dei testi sulla base dei quali il ricorrente fonda le sue domande trova applicazione alla controversia in oggetto, erroneamente questi sostiene che la Commissione avrebbe dovuto, da una parte, calcolare gli interessi sulla base di un tasso più elevato e, dall’altra, procedere ad una capitalizzazione degli interessi. Inoltre, il ricorrente non può nemmeno legittimamente invocare la violazione del principio patere legem quam ipse fecisti».

13      Il ricorrente chiedeva la condanna della Commissione a corrispondergli, da una parte, la differenza tra gli interessi moratori dovuti sugli arretrati, calcolati, per ciascuna delle quote di arretrati mensili, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui detta quota avrebbe dovuto essergli erogata e sino al 28 maggio 2008, al tasso del 10% all’anno con capitalizzazione annuale, e quelli effettivamente corrisposti e, dall’altra, interessi moratori su tale differenza, a titolo di danno morale subìto, calcolati al tasso del 10% all’anno con capitalizzazione annuale, a decorrere dal 29 maggio 2008 e sino al giorno della corresponsione effettiva di tale differenza.

14      Il Tribunale della funzione pubblica ha respinto integralmente tale domanda argomentando che il secondo motivo era stato respinto in toto.

15      Quanto alla domanda di condanna della Commissione a corrispondere al ricorrente un euro simbolico, a titolo di risarcimento del danno morale subìto, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che, dato che la domanda di annullamento della decisione impugnata era infondata, la domanda del ricorrente di risarcimento del danno morale asseritamente subìto in ragione della sua adozione doveva essere respinta.

16      Infine, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, e dell’articolo 88 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, detto giudice ha statuito che, in considerazione del fatto che la decisione impugnata conteneva solo un principio di motivazione, che la Commissione ha successivamente completato, nella sua decisione del 29 maggio 2009, nel suo controricorso e all’udienza, la Commissione doveva sopportare, oltre alle proprie spese, un quarto delle spese del ricorrente, mentre quest’ultimo avrebbe sopportato i tre quarti delle sue spese.

 Sull’impugnazione

 Procedimento e conclusioni delle parti

17      Con memoria depositata nella cancelleria del Tribunale il 4 maggio 2011, il ricorrente ha proposto la presente impugnazione.

18      La fase scritta si concludeva il 15 novembre 2011.

19      Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 26 dicembre 2011, il ricorrente ha formulato una domanda, ai sensi dell’articolo 146 del regolamento di procedura, per essere sentito nell’ambito della fase orale del procedimento.

20      Il ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

e, in via principale:

–        accogliere le domande presentate in primo grado, fatte salve quelle relative al rimborso delle spese;

–        condannare la Commissione alla rifusione, a suo favore, dei tre quarti delle spese poste a suo carico dal Tribunale della funzione pubblica;

o, in via subordinata,

–        rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito a ognuna delle sue domande.

21      Nella sua comparsa di risposta, depositata nella cancelleria del Tribunale il 18 luglio 2011, la Commissione chiede al Tribunale di:

–        respingere l’impugnazione in quanto irricevibile e/o infondata;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

22      Ai sensi dell’articolo 145 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, il Tribunale può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, anche se una delle parti ha chiesto al Tribunale lo svolgimento di un’udienza (ordinanze del Tribunale del 24 settembre 2008, Van Neyghem/Commissione, T‑105/08 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑49 e II‑B‑1‑355, punto 21, e del 26 giugno 2009, Marcuccio/Commissione, T‑114/08 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑53 e II‑B‑1‑313, punto 10). Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tale disposizione, di statuire senza proseguire il procedimento.

23      A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce sette motivi. Il primo motivo attiene, essenzialmente, al difetto assoluto di motivazione della decisione impugnata e della sentenza impugnata. Il secondo motivo attiene all’erronea interpretazione e applicazione del contenuto della comunicazione del 2003. Il terzo motivo attiene all’erronea interpretazione e applicazione delle norme relative all’applicazione analogica di una norma. Il quarto motivo attiene alla violazione del principio patere legem quam ipse fecisti e al difetto assoluto di motivazione. Il quinto motivo attiene all’illegittimità del rigetto della domanda di condanna pecuniaria. Il sesto motivo attiene all’illegittimità del rigetto della domanda di risarcimento del danno. Il settimo motivo attiene all’illegittimità della condanna del ricorrente ai tre quarti delle spese.

 Sul primo motivo, attinente al difetto assoluto di motivazione della decisione impugnata e della sentenza impugnata

24      A sostegno del primo motivo, il ricorrente deduce tre censure. In primo luogo, contesta il punto 42 della sentenza impugnata a termini del quale «[il] prospetto [allegato alla decisione impugnata] indica quali siano i diversi parametri impiegati per calcolare gli interessi moratori». A suo avviso, tale affermazione non è motivata. Al riguardo, fa valere che l’iter logico della decisione impugnata è incomprensibile. In secondo luogo, sostiene che il Tribunale della funzione pubblica abbia erroneamente avallato la motivazione della decisione impugnata relativa al pagamento di EUR 7,5 a titolo di nuovo calcolo degli interessi moratori. In terzo luogo, il Tribunale della funzione pubblica sarebbe incorso in errore nello statuire che la motivazione della decisione del 29 maggio 2009 fosse sufficiente per comprendere in qual modo e sulla base di quale normativa erano stati calcolati gli interessi moratori.

25      Secondo la Commissione, il primo motivo è irricevibile, dal momento che il ricorrente si limita a ripetere il motivo e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. In subordine, l’istituzione fa valere che il motivo è infondato.

26      Secondo la giurisprudenza, ove un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un’impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse così fondare la sua impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento d’impugnazione sarebbe privato di parte del suo significato (v., in tal senso, ordinanza della Corte dell’11 novembre 2003, Martinez/Parlamento, C‑488/01 P, Racc. pag. I‑13355, punti da 39 a 41). Tuttavia, risulta dall’articolo 11 dell’allegato I allo Statuto della Corte e dall’articolo 138, paragrafo l, primo comma, lettera c), del regolamento di procedura che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza o dell’ordinanza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo interessato (v., per analogia, sentenze della Corte dell’8 gennaio 2002, France/Monsanto e Commissione, C‑248/99 P, Racc. pag. I‑1, punto 68; del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Racc. pag. I‑5425, punto 426, e del Tribunale del 19 marzo 2010, Bianchi/ETF, T‑338/07 P, punto 59). Secondo una giurisprudenza parimenti costante, non risponde a tale requisito un ricorso d’impugnazione che si limiti a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, ivi compresi quelli basati su fatti da questo espressamente disattesi. Infatti, un ricorso del genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, il che esula dalla competenza del Tribunale (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 4 aprile 2011, Marcuccio/Commissione, T‑239/09 P, punto 62; v., per analogia, ordinanza della Corte del 19 marzo 2004, Lucaccioni/Commissione, C‑196/03 P, Racc. pag. I‑2683, punti 40 e 41 nonché giurisprudenza ivi citata).

27      Si deve peraltro rammentare che consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi al Tribunale un motivo che essa non ha dedotto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica equivarrebbe a consentirle di sottoporre al Tribunale, la cui competenza in materia di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui è stato investito il Tribunale della funzione pubblica. Nell’ambito di un ricorso di impugnazione, la competenza del Tribunale è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi ai giudici di primo grado (v., per analogia, sentenze della Corte dell’11 novembre 2004, Ramondín e a./Commissione, C‑186/02 P e C‑188/02 P, Racc. pag. I‑10653, punto 60, e del 22 giugno 2006, Storck/UAMI, C‑25/05 P, Racc. pag. I‑5719, punto 61).

28      Per quanto riguarda la prima censura, occorre ricordare, in limine, che, nel ricorso in primo grado, il ricorrente ha sostenuto che la tabella allegata alla decisione impugnata era «inintelligibile» sulla base del rilievo che, da una parte, il tasso della BCE applicabile e, dall’altra, la base di calcolo dell’importo che figura su ogni riga della tabella non sarebbero stati comprensibili. Orbene, nell’ambito dell’impugnazione, il ricorrente non presenta alcun argomento in diritto tale da dimostrare che la risposta del Tribunale della funzione pubblica, nella sentenza impugnata, alla censura dedotta in primo grado, non è motivata, ma si limita ad affermare che i parametri della tabella allegata alla decisione impugnata, esposti al punto 42 della sentenza impugnata, non consentono di comprendere in qual modo siano calcolati gli interessi moratori che gli sono stati versati, ripetendo gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

29      Quanto alla seconda censura, è giocoforza rilevare che il ricorrente non indica in termini precisi le ragioni per cui ritiene che il Tribunale della funzione pubblica abbia implicitamente avallato erroneamente tutti i motivi della decisione impugnata relativi al pagamento di EUR 7,5 a titolo di nuovo calcolo degli interessi moratori. Pertanto, conformemente alla giurisprudenza citata supra al punto 26, occorre respingere la censura di cui trattasi in quanto irricevibile.

30      Con la terza censura, il ricorrente ritiene che erroneamente il Tribunale della funzione pubblica abbia statuito, al punto 44 della sentenza impugnata, che l’informazione fornita dalla Commissione nella decisione del 29 maggio 2009, secondo la quale «il tasso d’interesse utilizzato, conformemente al [r]egolamento finanziario applicabile al bilancio generale [dell’Unione europea], è il tasso di riferimento, vale a dire quello applicato dalla Banca centrale europea (…) alle sue operazioni principali di rifinanziamento in vigore il primo giorno di calendario del mese di pagamento, aumentato di tre punti e mezzo di percentuale», fosse «sufficiente per consentire al ricorrente di comprendere in qual modo, e sulla base di quale normativa erano stati calcolati gli interessi moratori».

31      Come risulta dal punto 26 supra, l’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza o dell’ordinanza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, a pena di irricevibilità dell’impugnazione stessa o del motivo di gravame di cui trattasi.

32      Orbene, occorre rilevare che il ricorrente non presenta alcun argomento in diritto inteso a dimostrare, riguardo al punto 44 della sentenza impugnata, l’errore di diritto del Tribunale della funzione pubblica, ma si limita ad affermare che «in nessun documento avente denominazione di [r]egolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell’Unione europea vi è alcun riferimento alla misura degli interessi di mora dovuti da un’istituzione dell’Unione europea a chicchessia».

33      Ne deriva che tale primo motivo deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.

 Sul secondo motivo, attinente all’erronea interpretazione e applicazione del contenuto della comunicazione del 2003

34      Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale della funzione pubblica, la comunicazione del 2003 non riguarda solo il tasso di interesse applicabile al recupero, da parte degli Stati membri, di aiuti illegittimi, ma è intesa, parimenti, a rendere noto agli Stati membri il fatto che la Commissione avrebbe applicato il metodo della capitalizzazione annuale degli interessi a partire da una certa data, antecedente al 2008.

35      La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.

36      Nella specie, occorre rilevare che la presente censura non presenta alcun argomento in diritto inteso a dimostrare che il Tribunale della funzione pubblica è incorso in errore nell’affermare che la comunicazione del 2003 riguardava solo il tasso di interesse applicabile al recupero, da parte degli Stati membri, di aiuti illegittimi, ma è inteso, per contro, a un mero riesame del ricorso proposto in primo grado, il che è in contrasto con la giurisprudenza citata supra al punto 26.

37      Ne consegue che il secondo motivo deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.

 Sul terzo motivo, attinente all’erronea interpretazione e applicazione delle norme relative all’applicazione analogica di una norma

38      Nell’ambito del terzo motivo, il ricorrente deduce tre censure sostenendo, in primo luogo, che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale della funzione pubblica, «l’applicazione per analogia di una norma è possibile, ed invero obbligatoria se ne ricorrono gli altri presupposti, qualora la situazione di fatto che la norma espressamente regola e quella in relazione alla quale la norma medesima è invocata abbiano un grado sufficiente di comparabilità, e non già una comparabilità stretta». In secondo luogo, il ricorrente sostiene che, nella specie, il ritardato pagamento di un emolumento nell’ambito di un rapporto di lavoro presenti chiaramente delle affinità con il ritardato pagamento di una somma nel contesto di una transazione commerciale, se non altro in ragione della natura sinallagmatica del rapporto contrattuale in entrambi i casi. In terzo luogo, nella replica, sostiene che la capitalizzazione sia applicabile ai rapporti tra le istituzioni dell’Unione europea ed i funzionari o agenti delle medesime, come previsto dall’articolo 4 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee.

39      La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.

40      Con la prima censura, il ricorrente contesta l’affermazione del Tribunale della funzione pubblica, al punto 57 della sentenza impugnata, secondo la quale il regime giuridico applicabile al pagamento di un’indennità di invalidità non è strettamente comparabile con quello del pagamento nelle transazioni commerciali previsto dalla direttiva 2000/35.

41      Occorre tuttavia rilevare che, a sostegno di tale contestazione, il ricorrente si limita ad affermare che, ai fini dell’applicazione analogica di una norma, non è necessaria una «comparabilità stretta» delle situazioni di fatto, ma basta un «grado sufficiente di comparabilità» tra tali situazioni, senza chiarire per quali ragioni, a suo avviso, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe erroneamente richiesto una «comparabilità stretta».

42      Orbene, come ricordato al punto 26 supra, un’impugnazione deve indicare in modo preciso tutti gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo interessato. La prima censura deve quindi essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.

43      Con la seconda censura, il ricorrente tenta di dimostrare l’esistenza di una perfetta comparabilità tra il ritardato pagamento di un emolumento nel contesto di un rapporto di lavoro e il ritardato pagamento di una somma nel contesto di una transazione commerciale, giustificando tale comparabilità unicamente in forza della natura sinallagmatica del rapporto contrattuale in entrambi i casi.

44      In tal modo, il ricorrente non riesce, tuttavia, a dimostrare l’errore in diritto del Tribunale della funzione pubblica, ai punti 56 e 57 della sentenza impugnata, a termini dei quali il versamento dell’indennità di invalidità ricade nel regime giuridico contenuto nel regolamento finanziario e nel regolamento di esecuzione, mentre il pagamento delle transazioni commerciali ricade nel regime giuridico previsto dalla direttiva 2000/35. Pertanto, la seconda censura deve essere respinta in quanto manifestamente infondata.

45      Quanto alla terza censura, secondo la quale nella specie doveva applicarsi la capitalizzazione degli interessi, ai sensi dell’articolo 4 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, occorre rilevare che non è stata dedotta dal ricorrente in primo grado. Orbene, conformemente alla giurisprudenza citata supra al punto 27, consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi al Tribunale un motivo che essa non ha dedotto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica equivarrebbe a consentirle di sottoporre al Tribunale, la cui competenza in materia di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui è stato investito il Tribunale della funzione pubblica. La terza censura, pertanto, deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.

46      Ne consegue che il terzo motivo deve essere disatteso essendo, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato.

 Sul quarto motivo, attinente alla violazione del principio patere legem quam ipse fecisti e al difetto assoluto di motivazione

47      Il ricorrente sostiene, da una parte, che il Tribunale della funzione pubblica si sarebbe limitato ad affermare, senza motivazione, che egli non poteva legittimamente far valere la violazione del principio patere legem quam ipse fecisti e asserisce, dall’altra, che la decisione impugnata sarebbe stata adottata in violazione del principio medesimo.

48      La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.

49      Con la prima censura, il ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica non darebbe alcuna spiegazione a sostegno dell’affermazione, contenuta al punto 59 della sentenza impugnata, secondo la quale «il ricorrente non può nemmeno legittimamente invocare la violazione del principio patere legem quam ipse fecisti».

50      Occorre ricordare, anzitutto, che la questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria o insufficiente costituisce una questione di diritto che può, in quanto tale, essere sollevata nell’ambito di un’impugnazione (v. ordinanza del Tribunale del 20 giugno 2011, Marcuccio/Commissione, T‑256/10 P, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

51      Occorre poi ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l’obbligo di motivazione delle sentenze, che incombe al Tribunale della funzione pubblica, in forza dell’articolo 36 dello Statuto della Corte e dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I allo Statuto medesimo, non impone a detto giudice l’obbligo di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali sono state adottate le misure di cui trattasi ed al Tribunale di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo giurisdizionale (v. ordinanza del Tribunale del 7 dicembre 2011, Mioni/Commissione, T‑274/11 P, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

52      Nella specie, la censura del ricorrente si fonda su una lettura manifestamente erronea della sentenza impugnata. Infatti, il punto 59 della sentenza impugnata, dal quale risulta che il ricorrente non poteva legittimamente invocare la violazione del principio patere legem quam ipse fecisti, costituisce il punto conclusivo di un ragionamento iniziato dal Tribunale della funzione pubblica al punto 53 della sentenza impugnata.

53      Come risulta dai punti 53 e 54 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha osservato, in limine, che la presente controversia esulava dalla sfera di applicazione, da una parte, della direttiva 2000/35 relativa alle transazioni commerciali e, dall’altra, della comunicazione del 2003 nonché dell’articolo 11 del regolamento n. 794/2004, relativi al tasso di interesse applicabile al recupero, da parte degli Stati membri, di aiuti illegittimi.

54      Ai punti da 55 a 58 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha poi chiarito che la summenzionata normativa non poteva nemmeno applicarsi per analogia al calcolo degli interessi moratori, in quanto il regime giuridico applicabile al pagamento di un’indennità di invalidità non è strettamente comparabile con quello del pagamento nelle transazioni commerciali né con quello del recupero degli aiuti illegittimi previsti dalla summenzionata normativa.

55      Alla luce di tali circostanze, il Tribunale della funzione pubblica ha concluso, segnatamente al punto 59 della sentenza impugnata, che il ricorrente non poteva legittimamente invocare la violazione del principio patere legem quam ipse fecisti. Pertanto, il ricorrente non può sostenere che il Tribunale della funzione pubblica non abbia motivato tale affermazione.

56      Con la seconda censura, il ricorrente intende dimostrare che la mancata applicazione del metodo della capitalizzazione costituisce una violazione, da parte della Commissione, del principio patere legem quam ipse fecisti.

57      Alla luce delle summenzionate spiegazioni, illustrate ai punti da 53 a 58 della sentenza impugnata, che il ricorrente non è stato in grado di rimettere in discussione né nel contesto del secondo motivo né in quello del terzo motivo, deve affermarsi che il Tribunale della funzione pubblica non è incorso in errore nello statuire che il ricorrente non poteva legittimamente invocare la violazione, da parte della Commissione, del principio patere legem quam ipse fecisti.

58      Il quarto motivo deve pertanto essere respinto in quanto manifestamente infondato.

 Sul quinto motivo, attinente all’illegittimità del rigetto della domanda di condanna pecuniaria

59      Il ricorrente sostiene che il Tribunale della funzione pubblica abbia illegittimamente respinto la sua domanda di condanna pecuniaria. Al riguardo asserisce, da una parte, che, in primo grado, ha chiesto che gli fossero versati «ulteriori interessi» senza limitare tale domanda agli interessi moratori. Pertanto, ritiene di aver diritto a percepire parimenti «interessi compensativi» in relazione ad una regolarizzazione tardiva dell’indennità d’invalidità. Il ricorrente sostiene, d’altra parte, che, in considerazione dell’illegittimità delle decisione impugnata, il Tribunale della funzione pubblica sia incorso in errore nel non concedergli il versamento degli interessi moratori e compensativi ai quali avrebbe diritto.

60      Secondo la Commissione, tale motivo è irricevibile in quanto il ricorrente formulerebbe in sede di impugnazione una domanda nuova che non avrebbe presentato dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Inoltre, la Commissione ritiene che il motivo sia destituito di fondamento.

61      In primo luogo, dal punto 33 del ricorso in primo grado risulta che, a titolo di risarcimento del danno materiale subìto, il ricorrente ha chiesto il pagamento di interessi sulla somma della quale il suo patrimonio è stato ingiustamente diminuito in ragione della decisione impugnata.

62      Con il rinvio del punto 33 del ricorso in primo grado al punto A.4 del ricorso medesimo, si deve intendere, al pari del Tribunale della funzione pubblica, che tale somma corrisponde alla differenza tra gli interessi moratori dovuti sugli arretrati, calcolati, per ogni quota degli arretrati mensili, a far data dal primo giorno del mese successivo a quello in cui tale quota avrebbe dovuto essergli erogata e sino al 28 maggio 2008, nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale, e quelli effettivamente corrisposti.

63      Si deve pertanto rilevare che, nel ricorso in primo grado, il ricorrente non chiede il pagamento di interessi diversi da quelli menzionati al punto 63 supra. In tale contesto, e conformemente alla giurisprudenza citata supra al punto 27, la domanda di versare «interessi compensativi», presentata per la prima volta dinanzi al Tribunale, deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.

64      In secondo luogo, quanto alla domanda di pagamento di interessi moratori relativi alla differenza tra gli interessi moratori dovuti sugli arretrati, calcolati, per ogni quota degli arretrati mensili, a far data dal primo giorno del mese successivo a quello in cui tale quota avrebbe dovuto essergli erogata e sino al 28 maggio 2008, nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale, e quelli effettivamente corrisposti, occorre rilevare che, alla luce dei rilievi enunciati ai punti da 39 a 59 supra, il Tribunale della funzione pubblica non è incorso in errore nel respingere tale domanda.

65      Di conseguenza, il quinto motivo deve essere respinto in quanto, in parte, manifestamente infondato e, in parte, manifestamente irricevibile.

 Sul sesto motivo, attinente all’illegittimità del rigetto della domanda di risarcimento del danno

66      Il ricorrente sostiene, in sostanza, che il Tribunale della funzione pubblica abbia illegittimamente respinto la sua domanda risarcitoria. Al riguardo indica anzitutto che, in primo grado, la sua domanda risarcitoria riguardava il risarcimento non solo del suo danno morale, bensì parimenti del suo danno materiale. Conseguentemente, il Tribunale della funzione pubblica sarebbe incorso in errore nell’inferire dal rigetto della domanda di risarcimento del danno morale il rigetto delle domande risarcitorie in toto. Il ricorrente sostiene poi che, in ogni caso, le sue domande di risarcimento del danno materiale e morale dovevano essere accolte in quanto, da una parte, la decisione impugnata è illegittima e, dall’altra, ricorrono le altre condizioni per l’accoglimento delle sue domande.

67      La Commissione ritiene il motivo irricevibile in base al rilievo che il ricorrente si limiterebbe a contestare le affermazioni del Tribunale della funzione pubblica senza precisare i vizi dai quali sarebbe inficiata la sentenza impugnata e senza addurre alcuna argomentazione giuridica a supporto della propria tesi. In ogni caso, il motivo sarebbe destituito di fondamento.

68      In primo luogo, dai punti da 67 a 75 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale della funzione pubblica ha fissato una distinzione tra la «domanda di condanna pecuniaria», intesa al risarcimento del danno materiale asseritamente subìto, e la «domanda di risarcimento del danno», intesa al risarcimento del danno morale.

69      Infatti, come risulta dai punti 62 e 63 supra, il ricorrente ha chiesto in primo grado, a titolo di risarcimento del suo asserito danno materiale, la condanna della Commissione al pagamento di interessi moratori, corrispondenti alla differenza tra gli interessi moratori dovuti sugli arretrati, calcolati, per ogni quota degli arretrati mensili, a far data dal primo giorno del mese successivo a quello in cui tale quota avrebbe dovuto essergli erogata e sino al 28 maggio 2008, nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale, e quelli effettivamente corrisposti.

70      Il Tribunale della funzione pubblica, che ai punti 69 e 70 della sentenza impugnata ha esaminato la domanda di pagamento di tali interessi moratori, ha respinto quest’ultima, statuendo che il ricorrente non poteva legittimamente esigere dalla Commissione il calcolo degli interessi moratori sulla base di un tasso più elevato e in applicazione del metodo di capitalizzazione. Ha quindi concluso che il ricorrente non potrà essere risarcito di qualsivoglia differenza tra gli interessi moratori a suo avviso dovutigli e quelli effettivamente corrispostigli né, conseguentemente, per un importo corrispondente all’applicazione di interessi moratori su tale differenza.

71      In tale contesto, il ricorrente non può validamente sostenere che il rigetto, da parte del Tribunale della funzione pubblica, della sua domanda di risarcimento del suo asserito danno materiale costituisca la conseguenza del rigetto della sua domanda di risarcimento del suo danno morale.

72      In secondo luogo, alla luce dei rilievi esposti ai punti da 39 a 59 supra, che dimostrano che il Tribunale della funzione pubblica non è incorso in errore nello statuire che la decisione impugnata non era illegittima, occorre parimenti rilevare che detto giudice non è incorso in errore nel respingere la domanda di condanna pecuniaria a titolo di risarcimento dell’asserito danno materiale del ricorrente nonché la domanda di risarcimento del danno a titolo di risarcimento dell’asserito danno morale.

73      Conseguentemente il presente motivo, senza che occorra pronunciarsi in ordine alla sua ricevibilità, deve pertanto essere respinto in quanto manifestamente infondato.

 Sul settimo motivo, attinente all’illegittimità della condanna del ricorrente ai tre quarti delle spese

74      Con il settimo motivo, il ricorrente censura al Tribunale della funzione pubblica di aver posto a suo carico i tre quarti delle spese.

75      La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.

76      Al riguardo risulta dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato I dello Statuto della Corte che l’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui tutti gli altri motivi di un’impugnazione siano stati respinti, la domanda relativa all’asserita irregolarità della decisione del Tribunale della funzione pubblica sulle spese deve essere respinta in quanto irricevibile (v. ordinanza del Tribunale del 9 settembre 2009, Nijs/Corte dei conti, T‑375/08 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑65 e II‑B‑1‑413, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).

77      Il settimo motivo deve quindi essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.

78      Ne consegue parimenti che l’impugnazione deve essere respinta in toto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.

 Sulle spese

79      Conformemente all’articolo 148, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, il Tribunale statuisce sulle spese.

80      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, primo comma, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 144, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

81      Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente nell’impugnazione, è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito del presente grado di giudizio.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente grado di giudizio.

Lussemburgo, 8 luglio 2013

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.