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Sentenza del Tribunale del 21 febbraio 2024 – Greenspider / Eismea

(Causa T-733/21)1

[«Clausola compromissoria – Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del Programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 – Costi ammissibili – Nota di addebito – Restituzione delle somme versate»]

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Greenspider GmbH (Germering, Germania) (rappresentanti: G. Vignolo e V. Palmisano, avvocati)

Convenuta: Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI (rappresentanti: A. Galea, V. Roiseux e M. Katrana, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 272 TFUE, la ricorrente chiede al Tribunale, in sostanza, di constatare l’inesigibilità dell’importo di EUR 107 206,55 reclamato con la nota di addebito n. 3242101313 emessa dall’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) il 26 gennaio 2021, e di condannare l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI (Eismea) a versarle la somma di EUR 111 475, sul fondamento della convenzione di sovvenzione n. 738441 – SMASH, firmata in data 16 e 22 febbraio 2017, nell’ambito del Programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Greenspider GmbH è condannata alle spese.

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1 GU C 73 del 14.2.2022.