Language of document : ECLI:EU:T:2023:148

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

22 marzo 2023(*) (1)

«Ambiente – Regolamento (UE) n. 517/2014 – Gas fluorurati a effetto serra – Registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi – Imprese che hanno lo stesso titolare effettivo – Importatore o produttore unico – Atto che arreca pregiudizio – Interesse ad agire – Ricevibilità – Domanda di adattamento del ricorso – Irricevibilità – Eccezione di illegittimità – Interpretazione di un regolamento di esecuzione conforme al regolamento di base – Potere di esecuzione della Commissione»

Nelle cause T‑825/19 e T‑826/19,

Tazzetti SpA, con sede in Volpiano (Italia), rappresentata da M. Condinanzi, E. Ferrero e C. Vivani, avvocati,

ricorrente nella causa T‑825/19,

Tazzetti SA, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata da M. Condinanzi, E. Ferrero e C. Vivani, avvocati,

ricorrente nella causa T‑826/19,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Gattinara e E. Sanfrutos Cano, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata),

composto, al momento della deliberazione, da M. van der Woude, presidente, H. Kanninen (relatore), N. Półtorak, O. Porchia e M. Stancu, giudici,

cancelliere: P. Nuñez Ruiz, amministratrice

vista la fase scritta in ciascuno dei procedimenti,

in seguito all’udienza del 10 maggio 2022, ai fini della quale le cause T‑825/19 e T‑826/19 sono state riunite,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con i ricorsi proposti il 4 dicembre 2019 sulla base dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente nella causa T‑825/19, Tazzetti SpA, nonché la ricorrente nella causa T‑826/19, Tazzetti SA, chiedono l’annullamento, da un lato, di decisioni contenute in tre lettere del 27 e del 30 settembre 2019 e in due messaggi di posta elettronica del 6 e 20 novembre 2019 della Commissione europea, adottate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione, del 25 aprile 2019, che assicura il corretto funzionamento del registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi (GU 2019, L 112, pag. 11) e, dall’altro, della decisione di esecuzione (UE) 2020/1604 della Commissione, del 23 ottobre 2020 che determina, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, i valori di riferimento per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 per ciascun produttore o importatore che ha legalmente immesso in commercio idrofluorocarburi nell’Unione a decorrere dal 1° gennaio 2015, come comunicato a norma di tale regolamento (GU 2020, L 364, pag. 1).

I.      Contesto normativo

A.      Sul regolamento n. 517/2014

2        Nell’ambito della lotta contro le emissioni di gas a effetto serra, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato il regolamento (UE) n. 517/2014, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150, pag. 195).

3        Dal suo articolo 1, lettera d), risulta che il regolamento n. 517/2014 ha segnatamente l’obiettivo di stabilire limiti quantitativi per l’immissione in commercio degli idrofluorocarburi (HFC), una categoria di gas fluorurati a effetto serra.

4        L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 517/2014 dispone, al primo comma, che la Commissione provvede affinché la quantità di HFC che i produttori e gli importatori possono immettere in commercio nell’Unione europea ogni anno non superi la quantità massima per l’anno in questione calcolata conformemente all’allegato V e, al secondo comma, che i produttori e gli importatori assicurano che la quantità di HFC che ognuno di essi immette in commercio non superi la loro rispettiva quota assegnata, segnatamente, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 5, di tale regolamento.

5        L’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento n. 517/2014 prevede che la Commissione assegna a ciascun produttore e importatore una quota per l’immissione in commercio di HFC ogni anno a partire dal 2015, secondo il meccanismo di assegnazione di cui all’allegato VI di tale regolamento, il quale si basa, in particolare, sulla fissazione di un valore di riferimento.

6        Infatti, come risulta dall’allegato VI, punto 1, del regolamento n. 517/2014, ogni impresa per la quale è stato fissato un valore di riferimento ai sensi dell’articolo 16, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento riceve una quota corrispondente all’89% del valore di riferimento moltiplicato per la percentuale indicata nell’allegato V di detto regolamento per l’anno in questione.

7        L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 517/2014 prevede che entro il 31 ottobre 2014 la Commissione determini, per ogni produttore e per ogni importatore che ha comunicato i dati a norma dell’articolo 6 del regolamento n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU 2006, L 161, pag. 1), un valore di riferimento sulla base della media annuale delle quantità di HFC che il produttore o l’importatore hanno comunicato di aver immesso in commercio dal 2009 al 2012. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento n. 517/2014, entro il 31 ottobre 2017 e in seguito ogni tre anni, la Commissione ricalcola i valori di riferimento per i produttori e gli importatori sulla base della media annuale delle quantità di HFC legalmente immesse in commercio a decorrere dal 1° gennaio 2015. La Commissione fissa tali valori di riferimento mediante atti di esecuzione.

8        Le quote di HFC possono inoltre essere assegnate, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014, a produttori e importatori che non beneficiano di un valore di riferimento e dichiarano la loro intenzione di immettere in commercio HFC nell’anno successivo o, in forza dell’articolo 16, paragrafo 4, di tale regolamento, a produttori e importatori che beneficiano di un valore di riferimento e che dichiarano quantità aggiuntive anticipate.

9        Inoltre, l’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 517/2014 dispone che la Commissione istituisce un registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di HFC (in prosieguo: il «registro HFC») e ne assicura il funzionamento. Dall’articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 517/2014 risulta che l’iscrizione nel registro HFC è obbligatoria, in particolare, per i produttori e gli importatori cui è stata assegnata una quota per l’immissione in commercio di HFC.

10      Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014, la Commissione può, ove necessario, mediante atti di esecuzione, assicurare il corretto funzionamento del registro HFC.

B.      Sul regolamento di esecuzione 2019/661

11      Il 25 aprile 2019 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione 2019/661.

12      Secondo il considerando 5 del regolamento di esecuzione 2019/661, il registro HFC dovrebbe essere organizzato e gestito in modo da poter essere utilizzato come strumento per evitare qualsiasi elusione o violazione delle prescrizioni per l’assegnazione delle quote. In particolare, nel caso in cui uno o più titolari effettivi registrino più imprese allo scopo di vedersi assegnata, a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, una quantità di quote più elevata rispetto alla quantità massima di HFC che possono essere immessi in commercio dell’Unione da una singola impresa, le imprese registrate con lo stesso o gli stessi titolari effettivi dovrebbero essere considerate come un’unica impresa ai fini dell’assegnazione delle quote di cui all’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento n. 517/2014.

13      Conformemente all’articolo 2 del regolamento di esecuzione 2019/661, il titolare effettivo corrisponde a quello definito all’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU 2015, L 141, pag. 73).

14      Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661, la Commissione può chiedere a un’impresa di fornire informazioni sull’identità del suo o dei suoi titolari effettivi.

15      L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 prevede, da un lato, che, ai fini della distribuzione delle quote per l’immissione in commercio di HFC a norma dell’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento n. 517/2014, tutte le imprese con lo stesso o gli stessi titolari effettivi sono considerate come un unico dichiarante in conformità all’articolo 16, paragrafi 2 e 4, di detto regolamento. Dall’altro lato, ai fini del ricalcolo dei valori di riferimento a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, del medesimo regolamento, tutte le imprese con lo stesso o gli stessi titolari effettivi sono considerate come un unico importatore o produttore.

16      Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661, il dichiarante unico o il produttore o importatore unico è l’impresa registrata per prima o, se del caso, un’altra impresa registrata indicata dal titolare effettivo.

C.      Sulla direttiva 2015/849

17      Dall’articolo 3, punto 6, lettera a), della direttiva 2015/849 risulta, in particolare, che il titolare effettivo è la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o la persona o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un’operazione o un’attività e che comprende almeno, in caso di società, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità.

II.    Antefatti e fatti successivi alla proposizione dei ricorsi

18      La ricorrente nella causa T‑825/19 è una società di diritto italiano che immette in commercio HFC nell’Unione (in prosieguo: la «società italiana»).

19      La ricorrente nella causa T‑826/19 è una società di diritto spagnolo che immette in commercio HFC nell’Unione (in prosieguo: la «società spagnola»). Nel 2008, essa è stata acquisita dalla società italiana e integrata in un gruppo di imprese al vertice del quale si trova quest’ultima.

20      I valori di riferimento della società italiana e della società spagnola, entrambe iscritte nel registro HFC, per il periodo compreso tra il 2018 e il 2020 sono stati fissati dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1984 della Commissione, del 24 ottobre 2017, recante determinazione, in applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 per ogni produttore o importatore che ha comunicato l’immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2017, L 287, pag.4).

21      Quote per l’immissione in commercio di HFC sono state assegnate alla società italiana nonché alla società spagnola per il periodo dal 2018 al 2020.

22      Il 1° luglio 2019, la Commissione ha scritto a tutte le imprese iscritte nel registro HFC invitandole a fornire informazioni concernenti il nome e cognome del titolare effettivo o dei titolari effettivi dell’impresa interessata, il livello di controllo del titolare effettivo, la forma della titolarità effettiva e, eventualmente, le coordinate delle imprese iscritte nel registro HFC che potessero avere lo stesso o gli stessi titolari effettivi. Tanto la società italiana quanto la società spagnola hanno fornito informazioni che indicavano che entrambe avevano come titolare effettivo la stessa persona fisica.

23      Il 27 settembre 2019, la Commissione ha inviato alla società italiana due lettere con cui indicava che, alla luce delle informazioni fornite in conformità all’articolo 4 del regolamento di esecuzione 2019/661, essa era riconducibile allo stesso titolare effettivo di altre imprese iscritte nel registro HFC e che, in forza dell’articolo 7 di detto regolamento di esecuzione, solo il dichiarante unico, il quale è in linea di principio la società registrata per prima nel registro HFC, avrebbe avuto diritto ad un’assegnazione di quote.

24      Dalla prima di tali lettere (in prosieguo: la «prima lettera del 27 settembre 2019») risulta che la società italiana non riceverà quote e che, nel suo caso, il dichiarante unico è la «Tazzetti SpA».

25      Per la seconda di tali lettere (in prosieguo: la «seconda lettera del 27 settembre 2019» e, congiuntamente alla prima lettera del 27 settembre 2019, le «due lettere del 27 settembre 2019»), la società italiana è considerata il dichiarante unico per le imprese che figurano in allegato a detta lettera, segnatamente la società spagnola.

26      Con lettera del 30 settembre 2019 indirizzata alla società spagnola, la Commissione ha indicato che, alla luce delle informazioni fornite in conformità all’articolo 4 del regolamento di esecuzione 2019/661, essa era riconducibile allo stesso titolare effettivo di altre imprese iscritte nel registro HFC e che, in forza dell’articolo 7 di detto regolamento di esecuzione, solo il dichiarante unico, il quale è in linea di principio la società registrata per prima nel registro HFC, aveva diritto ad un’assegnazione di quote. Di conseguenza, dal momento che il dichiarante unico era la società italiana, la società spagnola non avrebbe ricevuto quote.

27      Dalle due lettere del 27 settembre 2019 nonché dalla lettera del 30 settembre 2019 risulta che, se i loro destinatari non condividono le considerazioni in esse contenute, essi possono comunicare alla Commissione la loro posizione motivata entro un termine di quattro settimane e, inoltre, proporre un ricorso di annullamento alle condizioni di cui all’articolo 263 TFUE entro un termine di due mesi.

28      Con lettera del 22 ottobre 2019, il titolare effettivo delle ricorrenti ha segnatamente chiesto alla Commissione di considerare che le due imprese ricevessero separatamente e individualmente le quote assegnate per il periodo dal 2021 al 2023.

29      Con messaggio di posta elettronica del 6 novembre 2019, la Commissione ha risposto al titolare effettivo delle ricorrenti in merito alla situazione di queste ultime nonché di altre imprese aventi lo stesso titolare effettivo che si erano parimenti rivolte ad essa, in particolare la Tazzetti SARL. Da tale messaggio di posta elettronica risulta che, nei confronti delle imprese interessate, il dichiarante unico è la Tazzetti SARL.

30      In risposta a tale messaggio di posta elettronica, il titolare effettivo delle ricorrenti nonché di altre imprese, con lettera del 14 novembre 2019, ha chiesto alla Commissione di confermare che il dichiarante unico per le imprese in questione era la società italiana e non la Tazzetti SARL, che le ricorrenti avrebbero continuato a beneficiare, per il periodo dal 2021 al 2023 e per i successivi trienni, dei loro rispettivi valori di riferimento e delle corrispondenti quote in conformità all’articolo 16, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 517/2014 e, se del caso, che le due imprese avrebbero beneficiato individualmente e separatamente di detti valori e delle corrispondenti quote di HFC.

31      Con messaggio di posta elettronica del 20 novembre 2019, la Commissione ha confermato che il dichiarante unico ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 per le imprese in questione, fra cui la società spagnola, era la società italiana. La Commissione ha aggiunto che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661, ai fini del ricalcolo dei futuri valori di riferimento, le imprese aventi lo stesso o gli stessi titolari effettivi sarebbero state considerate come un unico importatore o produttore. Di conseguenza, la decisione di fissazione dei valori di riferimento e delle quote per il periodo dal 2021 al 2023 sarebbe stata rivolta soltanto a tali produttori o importatori unici e solo a costoro sarebbero state assegnate quote sulla base di detti valori di riferimento.

32      Il 23 ottobre 2020 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2020/1604, con la quale ha fissato, in particolare, un valore di riferimento per la società italiana. La società spagnola non è destinataria di detta decisione di esecuzione.

III. Procedimenti e conclusioni delle parti

33      Nella causa T‑825/19, la società italiana, nel ricorso, chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione contenuta nella prima lettera del 27 settembre 2019;

–        annullare la decisione contenuta nella seconda lettera del 27 settembre 2019;

–        annullare la decisione contenuta nella lettera del 30 settembre 2019;

–        annullare la decisione contenuta nel messaggio di posta elettronica del 6 novembre 2019, segnatamente e soprattutto per quanto riguarda la designazione della Tazzetti SARL quale dichiarante unico;

–        annullare la decisione contenuta nel messaggio di posta elettronica del 20 novembre 2019;

–        condannare la Commissione alle spese.

34      Nella memoria di adattamento del ricorso, presentata il 18 gennaio 2021, la società italiana chiede, inoltre, che il Tribunale voglia annullare la decisione di esecuzione 2020/1604.

35      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile;

–        in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

36      Con ordinanza del 17 dicembre 2020, il Tribunale ha riunito al merito l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

37      Nella causa T‑826/19, la società spagnola chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione contenuta nella prima lettera del 27 settembre 2019;

–        annullare la decisione contenuta nella seconda lettera del 27 settembre 2019;

–        annullare la decisione contenuta nella lettera del 30 settembre 2019;

–        annullare la decisione contenuta nel messaggio di posta elettronica del 6 novembre 2019;

–        annullare la decisione contenuta nel messaggio di posta elettronica del 20 novembre 2019;

–        condannare la Commissione alle spese.

38      Nella memoria di adattamento del ricorso, presentata il 6 gennaio 2021, la società spagnola chiede, inoltre, che il Tribunale voglia annullare la decisione di esecuzione 2020/1604.

39      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile;

–        in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

40      Con ordinanza del 17 dicembre 2020, il Tribunale ha riunito al merito l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

IV.    In diritto

41      Occorre riunire le cause in esame ai fini della decisione che definisce il giudizio, conformemente all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento di procedura, sentite le parti su tale punto in udienza.

42      Occorre esaminare, anzitutto, i ricorsi contro la prima lettera del 27 settembre 2019 e il messaggio di posta elettronica del 6 novembre 2019, successivamente, i ricorsi contro la seconda lettera del 27 settembre 2019, la lettera del 30 settembre 2019 nonché il messaggio di posta elettronica del 20 novembre 2019 e, infine, gli adattamenti dei ricorsi diretti all’annullamento della decisione di esecuzione 2020/1604. Ciascuno di tali esami deve iniziare con la valutazione della ricevibilità dei suddetti ricorsi e dei suddetti adattamenti, contestata dalla Commissione.

A.      Sui ricorsi contro la prima lettera del 27 settembre 2019 e il messaggio di posta elettronica del 6 novembre 2019

43      Nelle sue memorie, poi in risposta ad un quesito posto dal Tribunale in udienza, la Commissione fa valere, da un lato, che la seconda lettera del 27 settembre 2019, in forza della quale la società italiana è designata come dichiarante unico per le imprese che figurano in allegato a detta lettera, ha lo scopo di correggere e sostituire il contenuto della prima lettera del 27 settembre 2019, secondo la quale detta società italiana non riceverà quote e secondo cui, nel suo caso, il dichiarante unico è la «Tazzetti S.p.A». Dall’altro lato, la Commissione fa valere che il messaggio di posta elettronica del 6 novembre 2019, avendo erroneamente designato la Tazzetti SARL come dichiarante unico per le imprese interessate, sarebbe stato corretto e sostituito dal messaggio di posta elettronica del 20 novembre 2019, che designa la società italiana come dichiarante unico.

44      In risposta ad un quesito posto dal Tribunale in udienza, relativo al loro interesse ad agire contro la prima lettera del 27 settembre 2019 e il messaggio di posta elettronica del 6 novembre 2019, le ricorrenti contestano la tesi della Commissione relativa ad una sostituzione degli atti. Esse fanno valere che la seconda lettera del 27 settembre 2019 non contiene alcuna menzione espressa secondo cui essa avrebbe avuto lo scopo di correggere errori contenuti nella prima lettera del 27 settembre 2019. Per quanto riguarda il messaggio di posta elettronica del 6 novembre 2019 nonché il messaggio di posta elettronica del 20 novembre 2019, esse fanno valere che tali messaggi sono rivolti non alle imprese interessate, bensì al loro titolare effettivo, che non si tratta di atti formalizzati e che è quindi difficile collocarli nel contesto del procedimento amministrativo di cui trattasi.

45      Risulta dalla giurisprudenza che l’interesse ad agire di un ricorrente deve sussistere, relativamente all’oggetto del ricorso, nella fase della presentazione dello stesso sotto pena di irricevibilità (sentenza del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, punto 42).

46      Nel caso di specie, da un lato, alla luce dei numeri Ares riportati nelle due lettere del 27 settembre 2019, la società italiana è stata anzitutto destinataria della prima lettera del 27 settembre 2019. Orbene, come hanno rilevato le stesse ricorrenti in udienza, il contenuto di detta lettera è errato, in quanto ne risulta che la società italiana non riceverà quote di HFC poiché queste ultime saranno assegnate ad un terzo, il dichiarante unico, identificato come la stessa società italiana.

47      Successivamente, la società italiana ha ricevuto la seconda lettera del 27 settembre 2019, avente il medesimo oggetto e non viziata dall’errore summenzionato, poiché ne risulta che essa beneficerà delle quote di HFC delle imprese terze elencate in allegato a detta lettera, nella sua qualità di dichiarante unico.

48      Dall’altro lato, nonostante la funzione del messaggio di posta elettronica del 6 novembre 2019 nell’ambito del procedimento di cui trattasi, l’errore che viziava tale atto è stato identificato dal titolare effettivo delle ricorrenti. Infatti, quest’ultimo ha inviato alla Commissione la lettera del 14 novembre 2019 allo scopo, in particolare, di confermare che il dichiarante unico per le imprese di cui trattasi era la società italiana, e non la Tazzetti SARL. Il messaggio di posta elettronica del 20 novembre 2019 ha proceduto a tale conferma e, pertanto, ha corretto l’informazione errata.

49      Alla luce delle circostanze descritte ai precedenti punti da 46 a 48 nonché delle spiegazioni della Commissione esposte al precedente punto 43, si deve considerare che, prima della proposizione, il 4 dicembre 2019, dei ricorsi in esame, il contenuto della prima lettera del 27 settembre 2019 è stato corretto e sostituito da quello della seconda lettera del 27 settembre 2019, mentre il contenuto del messaggio di posta elettronica del 6 novembre 2019 è stato corretto e sostituito da quello del messaggio di posta elettronica del 20 novembre 2019.

50      Orbene, atteso che le ricorrenti non lamentano alcuna conseguenza che sia stata prodotta nei loro confronti dagli errori summenzionati, nulla indica che la scomparsa ex tunc degli atti sostituiti procurerebbe loro un qualsivoglia beneficio (v., in tal senso, ordinanza del 6 luglio 2011, SIR/Consiglio, T‑142/11, non pubblicata, EU:T:2011:333, punto 25).

51      Inoltre, l’esame delle domande di annullamento degli atti sostituiti non può essere giustificato né dall’obiettivo di evitare che si riproduca l’illegittimità contestata, ai sensi del punto 50 della sentenza del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione (C‑362/05 P, EU:C:2007:322), né da quello di agevolare eventuali ricorsi per risarcimento danni, ai sensi del punto 9 della sentenza del 5 marzo 1980, Könecke Fleischwarenfabrik/Commissione (76/79, EU:C:1980:68), in quanto tali obiettivi possono essere conseguiti, nel caso di specie, con l’esame della domanda di annullamento della seconda lettera del 27 settembre 2019, della lettera del 30 settembre 2019 nonché del messaggio di posta elettronica del 20 novembre 2019.

52      Pertanto, l’interesse ad agire delle ricorrenti contro la prima lettera del 27 settembre 2019 e il messaggio di posta elettronica del 6 novembre 2019 non sussisteva alla data della presentazione dei ricorsi in esame.

53      Ne consegue che i ricorsi contro la prima lettera del 27 settembre 2019 e il messaggio di posta elettronica del 6 novembre 2019 devono essere respinti in quanto irricevibili.

B.      Sui ricorsi contro la seconda lettera del 27 settembre 2019, la lettera del 30 settembre 2019 e il messaggio di posta elettronica del 20 novembre 2019

54      In via preliminare, occorre rilevare che, in udienza, le ricorrenti hanno indicato che i ricorsi erano diretti in via principale contro la seconda lettera del 27 settembre 2019 nonché la lettera del 30 settembre 2019.

55      Ne consegue che occorre esaminare i ricorsi anzitutto nella parte in cui sono diretti contro la seconda lettera del 27 settembre 2019 nonché la lettera del 30 settembre 2019 (in prosieguo: gli «atti impugnati»), poi nella parte in cui sono diretti contro il messaggio di posta elettronica del 20 novembre 2019 (v. infra, punti 127 e 213).

1.      Sulla ricevibilità

56      La Commissione conclude per l’irricevibilità dei ricorsi contro gli atti impugnati e deduce, in ciascuna delle due cause riunite, quattro motivi di irricevibilità.

57      Due motivi di irricevibilità sono comuni alle due cause riunite. Il primo verte sul fatto che gli atti impugnati non contengono una decisione di assegnazione di quote e sul fatto che i ricorsi sarebbero quindi privi di oggetto. Il secondo verte sull’assenza di un atto giuridico idoneo a costituire oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

58      Nella causa T‑825/19, la Commissione fa valere altri due motivi di irricevibilità, vale a dire il difetto di legittimazione ad agire della società italiana contro la lettera del 30 settembre 2019 e la mancanza di interesse ad agire di quest’ultima contro la seconda lettera del 27 settembre 2019.

59      Nella causa T‑826/19, la Commissione deduce altri due motivi di irricevibilità in quanto la società spagnola non sarebbe legittimata ad agire contro la seconda lettera del 27 settembre 2019 e in quanto non avrebbe interesse ad agire contro la lettera del 30 settembre 2019.

60      Occorre esaminare, in primo luogo, il motivo secondo cui i ricorsi contro gli atti impugnati sono privi di oggetto, in secondo luogo, l’impugnabilità degli atti impugnati e, in terzo luogo, l’interesse ad agire e la legittimazione ad agire delle ricorrenti contro gli atti impugnati.

a)      Sul motivo secondo cui i ricorsi contro gli atti impugnati sono privi di oggetto

61      La Commissione sostiene che i ricorsi contro gli atti impugnati sono irricevibili, tenuto conto dell’assenza di decisione corrispondente al loro oggetto. Il ricorso sarebbe diretto, nella causa T‑825/19, all’annullamento di una decisione di assegnare esclusivamente le quote di HFC alla stessa società italiana e, nella causa T‑826/19, all’annullamento di una decisione della Commissione di non assegnare quote alla società spagnola. Orbene, gli atti impugnati si limiterebbero ad individuare il titolare effettivo per le imprese interessate e non conterrebbero alcuna decisione di assegnazione di quote.

62      Le ricorrenti sostengono che i ricorsi mirano a contestare le conseguenze giuridiche che la Commissione ha dedotto dalla regola del produttore o importatore unico negli atti impugnati.

63      Occorre rilevare che il motivo di irricevibilità sollevato dalla Commissione secondo cui i ricorsi contro gli atti impugnati sarebbero privi di oggetto si basa sulla premessa secondo la quale le ricorrenti cercherebbero di contestare una decisione di assegnazione di quote di HFC, mentre gli atti impugnati non si pronuncerebbero in alcun modo su tale assegnazione.

64      È vero che, come risulta espressamente dagli atti introduttivi, i ricorsi sono diretti, nella causa T‑825/19, contro «la decisione della Commissione di non assegnare le quote [alla società spagnola], assegnandole invece esclusivamente alla stessa [società italiana]» e, nella causa T‑826/19, contro «la decisione della Commissione di non assegnare quote alla [società spagnola], assegnandole invece esclusivamente alla [società italiana]».

65      Tuttavia, come sostengono le ricorrenti nelle loro osservazioni sulle eccezioni di irricevibilità, gli atti impugnati non sono contestati in quanto comportano un’assegnazione di quote di HFC, ma perché la Commissione ha applicato l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661, il che conduce, al momento dell’assegnazione delle quote di HFC future, a privare la società spagnola di quote proprie di HFC, per attribuirle alla società italiana.

66      L’eccezione di irricevibilità della Commissione secondo cui i ricorsi sarebbero privi di oggetto deve quindi essere respinta.

b)      Sullimpugnabilità degli atti impugnati

67      La Commissione sostiene che i ricorsi sono rivolti contro atti non impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

68      Anzitutto, gli atti impugnati non fisserebbero una posizione della Commissione, ma si limiterebbero ad informare le imprese interessate dell’entrata in vigore dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 e a consentire alla Commissione di disporre di informazioni aggiornate e precise ai fini dell’applicazione di detta disposizione. Essi non conterrebbero alcuna valutazione definitiva, in quanto le imprese interessate potrebbero sempre segnalare, prima dell’assegnazione delle quote, cambiamenti concernenti l’identità del loro titolare effettivo o qualsiasi altro elemento di fatto rilevante. Al momento dell’adozione della decisione di esecuzione 2020/1604, la Commissione avrebbe proceduto a un riesame della situazione sulla base delle informazioni nel frattempo raccolte.

69      Inoltre, quand’anche contenessero una siffatta posizione, gli atti impugnati sarebbero mere misure preparatorie dell’assegnazione delle quote di HFC. Solo il ricalcolo dei valori di riferimento mediante una decisione di esecuzione produrrebbe effetti giuridici nei confronti delle due ricorrenti. Orbene, tale operazione non era stata ancora realizzata alla data della proposizione del ricorso e la situazione delle due ricorrenti restava pertanto disciplinata dai valori di riferimento precedenti, fissati per il periodo dal 2018 al 2020, i quali non sarebbero stati rimessi in discussione dagli atti impugnati. Il ricalcolo dei valori di riferimento per il periodo dal 2021 al 2023 sarebbe avvenuto nel corso del giudizio tramite l’adozione della decisione di esecuzione 2020/1604, la quale sarebbe una misura distinta dagli atti impugnati. La ricevibilità dei ricorsi dovrebbe essere valutata unicamente nella parte in cui riguardano detta decisione di esecuzione.

70      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, in risposta ai quesiti del Tribunale per sapere se l’assegnazione delle quote di HFC sia effettuata con un atto giuridico distinto dalla decisione di esecuzione che determina i valori di riferimento, la Commissione ha indicato che, una volta stabiliti i valori di riferimento per un periodo di tre anni con una decisione di esecuzione, l’assegnazione delle quote è effettuata, secondo la metodologia indicata nell’allegato VI del suddetto regolamento, mediante il registro HFC nell’ultimo trimestre dell’anno precedente a quello cui l’assegnazione si riferisce. Pertanto, un operatore potrebbe contestare, per mezzo di un ricorso di annullamento, sia la decisione della Commissione che determina i valori di riferimento sia le quote assegnate mediante il registro HFC.

71      In udienza, la Commissione ha precisato che la società spagnola avrebbe potuto contestare l’informazione secondo cui le sarebbe stata assegnata, per il 2021, una quota di HFC pari a 0 tonnellate di CO2 equivalente, trasmessa con un messaggio di posta elettronica inviato nel corso del mese di novembre del 2020, che la invitava a consultare il registro HFC. Per contro, la decisione di esecuzione che ricalcola i valori di riferimento per il periodo dal 2021 al 2023 non sarebbe stata indirizzata alla società spagnola, sicché sarebbe difficile ammettere che un ricorso contro quest’ultima sarebbe ricevibile, in mancanza di un danno individuale e diretto. La società italiana, dal canto suo, avrebbe dovuto proporre il suo ricorso avverso detta decisione di esecuzione che ricalcola i valori di riferimento.

72      La Commissione aggiunge che gli atti impugnati riguardavano solo le quote assegnate nel 2020 a titolo delle dichiarazioni effettuate nel 2019 sulla base delle disposizioni summenzionate. Orbene, essi non potevano avere effetti sulle quote di HFC assegnate alle ricorrenti alle condizioni dell’articolo 16, paragrafi 2 e 4, del regolamento n. 517/2014, in quanto queste ultime non avevano effettuato le dichiarazioni previste da tali disposizioni.

73      Infine, la Commissione sostiene che, se è vero che gli atti impugnati fanno riferimento alla possibilità, per i loro destinatari, di adire il Tribunale alle condizioni di cui all’articolo 263 TFUE, la qualificazione di atto impugnabile rientrerebbe nella sola competenza del giudice.

74      Le ricorrenti rispondono che i ricorsi sono ricevibili.

75      Si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, costituiscono atti che possono formare oggetto di un ricorso di annullamento i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica (v. sentenza del 9 dicembre 2014, Schönberger/Parlamento, C‑261/13 P, EU:C:2014:2423, punto 13 e giurisprudenza citata).

76      Per determinare se un atto produca effetti giuridici, occorre riferirsi in particolare al suo oggetto, al suo contenuto, alla sua sostanza nonché al contesto fattuale e giuridico nel quale è intervenuto (v. sentenza del 23 aprile 2018, One of Us e a./Commissione, T‑561/14, EU:T:2018:210, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).

77      Nel caso di specie, in via preliminare, in primo luogo, occorre respingere l’argomento delle ricorrenti vertente sul fatto che gli atti impugnati sarebbero impugnabili per il solo fatto che contengono un’indicazione secondo la quale il loro destinatario può proporre un ricorso di annullamento in forza dell’articolo 263 TFUE.

78      Infatti, la menzione della possibilità di proporre un ricorso di annullamento figurante in un atto di un’istituzione dell’Unione non può, di per sé, far sorgere il diritto a tale ricorso, in quanto non si può escludere che l’istituzione interessata l’abbia inserita erroneamente in un atto non impugnabile ai sensi della giurisprudenza citata supra, punto 75.

79      In secondo luogo, occorre rilevare che, nelle eccezioni di irricevibilità e in risposta a quesiti posti dal Tribunale nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, la Commissione ha presentato implicitamente o espressamente gli atti impugnati come intervenuti nel contesto del procedimento di ricalcolo dei valori di riferimento per il periodo dal 2021 al 2023. Per contro, nelle controrepliche, poi in udienza, essa ha sostenuto che gli atti impugnati riguardavano unicamente l’assegnazione di quote di HFC nel 2020 a titolo delle dichiarazioni rilasciate nel 2019 conformemente all’articolo 16, paragrafi 2 e 4, del regolamento n. 517/2014.

80      A tal riguardo, occorre osservare, da un lato, che è pacifico tra le parti che le ricorrenti non hanno effettuato dichiarazioni conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 517/2014 al fine di ottenere quote di HFC supplementari per il 2020. Dall’altro, le ricorrenti hanno beneficiato ciascuna di un valore di riferimento in proprio per il periodo compreso tra il 2018 e il 2020, in forza della decisione di esecuzione 2017/1984 e, a tale titolo, di un’assegnazione di quote di HFC per il 2020. Pertanto, gli atti impugnati, che attuano l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661, non hanno prodotto alcun effetto giuridico per il 2020 e, a tale riguardo, non arrecano pregiudizio alle ricorrenti.

81      Tuttavia, non se ne può dedurre che la valutazione contenuta negli atti impugnati non sia valida anche nell’ambito del procedimento di ricalcolo dei valori di riferimento per il periodo dal 2021 al 2023.

82      Secondo quanto risulta del fascicolo, anzitutto, è nell’ambito di detto procedimento che la Commissione ha tratto le conseguenze dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 per le ricorrenti. Infatti, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2020/1604, i cui considerando 7 e 8 indicano che, in forza della summenzionata disposizione, per le imprese che condividono lo stesso o gli stessi titolari effettivi, un valore di riferimento unico è attribuito a quello considerato produttore o importatore unico. Dall’articolo 3 di detta decisione di esecuzione risulta che essa è destinata alla società italiana, alla quale è stato attribuito un valore di riferimento, mentre la società spagnola non ne è destinataria. Pertanto, la prima di tali società è considerata dalla Commissione il produttore o importatore unico al quale è collegata la seconda.

83      Inoltre, è vero che gli atti impugnati contengono l’espressione «dichiarante unico», la quale è utilizzata all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 per riferirsi, in particolare, al caso dell’assegnazione di quote supplementari in applicazione dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 517/2014, mentre è l’espressione «importatore o produttore unico» ad essere utilizzata in detto articolo 7, paragrafo 1, nel caso del ricalcolo dei valori di riferimento.

84      Tuttavia, i criteri di designazione del dichiarante unico e del produttore o importatore unico previsti all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 sono identici. Di conseguenza, gli accertamenti contenuti negli atti impugnati relativi al titolare effettivo delle ricorrenti e all’impresa iscritta in primo luogo nel registro HFC comportano che la società italiana soddisfa i requisiti per essere, al contempo, dichiarante unico per la procedura di assegnazione di quote di HFC per il 2020 e produttore o importatore unico, cui la società spagnola è collegata, per la procedura di ricalcolo dei valori di riferimento per il periodo dal 2021 al 2023.

85      Infine, la Commissione non ha prodotto alcuna prova dalla quale risulti che essa ha proceduto a due distinti esami per stabilire che la società italiana è considerata, da un lato, dichiarante unico e, dall’altro, produttore o importatore unico, al quale è collegata, segnatamente, la società spagnola. Inoltre, il messaggio di posta elettronica del 20 novembre 2019 dimostra piuttosto l’esistenza di un unico esame. Infatti, in tale messaggio, la Commissione, dopo aver indicato che la sua «analisi» notificata alle ricorrenti con le «lettere del 27 settembre 2019» non aveva effetti per il 2020, ha aggiunto che la regola del produttore o importatore unico sarebbe stata applicata nell’ambito della determinazione dei valori di riferimento per il periodo dal 2021 al 2023, senza precisare che la sua posizione sul titolare effettivo delle ricorrenti e l’impresa iscritta in primo luogo nel registro HFC avrebbe dovuto essere riesaminata.

86      Ne consegue che, alla luce del loro contenuto nonché delle circostanze di fatto e del contesto normativo in cui sono intervenuti, gli atti impugnati si inseriscono nel procedimento di ricalcolo dei valori di riferimento per il periodo dal 2021 al 2023. È in tale misura che occorre esaminare il motivo di irricevibilità della Commissione secondo il quale essi costituiscono atti preparatori.

87      A tal proposito, risulta dalla giurisprudenza che costituiscono atti impugnabili, in linea di principio, i provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione di un’istituzione al termine di una procedura amministrativa e che sono intesi alla produzione di effetti giuridici obbligatori tali da incidere sugli interessi della parte ricorrente, con esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione definitiva, privi di tali effetti. Di conseguenza, provvedimenti intermedi che esprimono una valutazione dell’istituzione e il cui scopo è quello di preparare la decisione definitiva non costituiscono, in linea di principio, atti che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento (v. sentenza del 6 maggio 2021, ABLV Bank e a./BCE, C‑551/19 P e C‑552/19 P, EU:C:2021:369, punto 39 e giurisprudenza citata).

88      Benché il provvedimento avente natura meramente preparatoria non sia impugnabile in quanto tale con un’azione di annullamento, i suoi eventuali vizi possono essere fatti valere nel ricorso diretto contro l’atto definitivo, della cui elaborazione esso costituisce un momento preparatorio (sentenza dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punto 12).

89      Tuttavia, un atto intermedio, che produca effetti giuridici autonomi, può formare oggetto di un ricorso di annullamento nella misura in cui non sia possibile porre rimedio all’illegittimità che lo inficia nel quadro di un ricorso avverso la decisione finale di cui esso costituisce una fase di elaborazione. Pertanto, qualora la contestazione della legittimità di un atto intermedio nell’ambito di un ricorso siffatto non sia idonea a garantire una tutela giurisdizionale effettiva al ricorrente contro gli effetti di tale atto, quest’ultimo deve poter essere oggetto di un ricorso di annullamento, sulla base dell’articolo 263 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, Tognoli e a./Parlamento, C‑431/20 P, EU:C:2021:807, punti 42 e 43 e giurisprudenza citata).

90      Nel caso di specie, occorre rilevare che gli atti impugnati sono intervenuti in una fase intermedia del procedimento di ricalcolo dei valori di riferimento per il periodo compreso tra il 2021 e il 2023, che è stato chiuso durante il procedimento dinanzi al Tribunale con l’adozione della decisione di esecuzione 2020/1604.

91      Tuttavia, per quanto riguarda, in primo luogo, la lettera del 30 settembre 2019, occorre rilevare che, con tale lettera, la Commissione ha stabilito che solo la società italiana poteva ricevere un’assegnazione di quote, mentre la società spagnola non avrebbe ricevuto quote, in quanto le due società avevano lo stesso titolare effettivo. Letta alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661, di cui è fatta applicazione, nonché dell’allegato VI, punto 1, del regolamento n. 517/2014, tale decisione comporta che, per il periodo dal 2021 al 2023, la Commissione ha negato alla società spagnola il diritto a un proprio valore di riferimento proprio e, pertanto, alla conseguente assegnazione delle quote di HFC, sebbene tale diritto le fosse precedentemente riconosciuto.

92      Occorre altresì osservare che il solo ricorso effettivo della società spagnola contro gli effetti giuridici prodotti dalla sua designazione come impresa collegata ad un unico produttore o importatore è quello diretto contro la lettera del 30 settembre 2019.

93      Da un lato, in risposta a un quesito del Tribunale nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, la Commissione non ha prodotto alcun atto, diverso dalla lettera del 30 settembre 2019, che sia stato o avrebbe dovuto essere notificato alla società spagnola nel corso del procedimento di ricalcolo dei valori di riferimento per il periodo dal 2021 al 2023.

94      In particolare, era stato annunciato sin dal messaggio di posta elettronica del 20 novembre 2019 che la decisione di esecuzione ricalcolata su detti valori non sarebbe stata indirizzata alle imprese collegate ad un unico produttore o importatore e, del resto, la società spagnola non era destinataria della decisione di esecuzione 2020/1604 adottata durante il procedimento dinanzi al Tribunale. Pertanto, la legittimazione ad agire, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, della società spagnola contro una siffatta decisione di esecuzione e, pertanto, la sua tutela giurisdizionale effettiva non potevano essere stabilite con certezza.

95      Dall’altro lato, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, non poteva neppure essere dimostrato con certezza che la società spagnola avrebbe potuto far valere l’illegittimità della lettera del 30 settembre 2019 nell’ambito di un ricorso di annullamento diretto contro l’ulteriore informazione che le sarebbe stata assegnata una quota di 0 tonnellate di CO2 equivalente per l’anno 2021. Infatti, con tale informazione, la Commissione non avrebbe adottato una nuova posizione sul valore di riferimento della società spagnola nell’ambito del procedimento di ricalcolo per il periodo dal 2021 al 2023, rispetto al quale la lettera del 30 settembre 2019 apparirebbe come un atto intermedio. Nel contesto del procedimento distinto e successivo di assegnazione di quote di HFC per il 2021, disciplinato dall’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento n. 517/2014, essa avrebbe determinato la quota della società spagnola traendo le conseguenze della sua precedente e definitiva decisione di negarle il diritto ad un proprio valore di riferimento.

96      Risulta da quanto precede che la lettera del 30 settembre 2019 è un atto che arreca pregiudizio.

97      In secondo luogo, con la seconda lettera del 27 settembre 2019, la Commissione ha stabilito che, tra le imprese elencate in allegato a tale lettera, aventi lo stesso titolare effettivo, solo la società italiana poteva ricevere un’assegnazione di quote. Letta alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661, di cui è fatta applicazione, nonché dell’allegato VI, punto 1, del regolamento n. 517/2014, tale considerazione comporta che la Commissione ha deciso di attribuire alla società italiana il diritto ad un unico valore di riferimento per il periodo dal 2021 al 2023 nonché le quote di HFC che ne derivano, corrispondenti non solo alle quantità di HFC che quest’ultima aveva precedentemente immesso in commercio, ma anche alle quantità di HFC immesse in commercio dalle altre imprese, tra cui la società spagnola, avente lo stesso titolare effettivo.

98      Un provvedimento del genere produce quindi effetti giuridici autonomi, benché si tratti di un atto intermedio ai fini della determinazione del valore di riferimento della società italiana.

99      Inoltre, la tutela giurisdizionale della società italiana contro gli effetti giuridici della seconda lettera del 27 settembre 2019 non avrebbe potuto essere garantita in modo effettivo mediante un ricorso di annullamento avverso la successiva decisione di ricalcolare i valori di riferimento per il periodo dal 2021 al 2023.

100    Da un lato, dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 517/2014 risulta che i produttori o gli importatori che beneficiano di un’assegnazione di quote di HFC a titolo di un valore di riferimento possono trasferire la loro quota ad un altro produttore o importatore. È pacifico tra le parti che, a causa della loro trasferibilità, le quote di HFC sono attività finanziarie che si scambiano su un mercato. Infatti, la società italiana menziona, nel ricorso, una valorizzazione media delle quote, mentre la Commissione, dopo aver sostenuto, nelle sue memorie, che non era dimostrato che le quote costituissero attivi, ha ammesso in udienza che esisteva un mercato delle quote.

101    Pertanto, la seconda lettera del 27 settembre 2019 ha inciso immediatamente sul patrimonio della società italiana. Inoltre, quest’ultima, sapendo fin dal ricevimento di detta lettera di aver diritto ad un valore di riferimento unico e alle quote di HFC corrispondenti per il periodo dal 2021 al 2023, mentre le altre imprese del gruppo, al cui vertice essa si trovava, venivano private dei valori di riferimento e delle quote proprie ai quali avevano avuto diritto fino ad allora a causa dell’entrata in vigore dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661, era legittimata a prendere subito misure dirette a tener conto della nuova ripartizione, tra le entità di detto gruppo, degli attivi costituiti dalle quote.

102    Dall’altro lato, un ricorso contro la seconda lettera del 27 settembre 2019 consentiva di contestare in tempo utile l’aspetto di quest’ultima indissociabile dalla decisione definitiva contenuta nella lettera del 30 settembre 2019, consistente, in sostanza, nell’attribuire alla società italiana il valore di riferimento precedentemente concesso alla società spagnola.

103    Orbene, in forza dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento n. 517/2017, la decisione di esecuzione che ricalcola i valori di riferimento per il periodo dal 2021 al 2023 poteva essere adottata solo il 31 ottobre 2020 al più tardi, ossia circa un anno dopo l’invio della seconda lettera del 27 settembre 2019.

104    Alla luce di tali elementi, si deve considerare che la seconda lettera del 27 settembre 2019 costituisce un atto che arreca pregiudizio.

105    In terzo luogo, non possono essere accolti gli argomenti della Commissione secondo cui gli atti impugnati non adottavano la sua posizione poiché, prima del ricalcolo dei valori di riferimento per il periodo dal 2021 al 2023 mediante la futura decisione di esecuzione o l’assegnazione delle quote di HFC per il 2021, le ricorrenti avrebbero sempre potuto notificare cambiamenti intervenuti nel frattempo per quanto riguardava l’identità del loro titolare effettivo o qualsiasi altro elemento di fatto rilevante.

106    Da un lato, risulta da una giurisprudenza costante che il destinatario di una decisione definitiva può chiedere il riesame di quest’ultima facendo valere l’esistenza di fatti nuovi sostanziali (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2017, Global Steel Wire e a./Commissione, da C‑454/16 P a C‑456/16 P e C‑458/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:818, punto 31 e giurisprudenza citata). Pertanto, la sola circostanza che l’impresa interessata possa far valere fatti nuovi relativi ai cambiamenti intervenuti per quanto riguarda l’identità del suo titolare effettivo o qualsiasi altro elemento di fatto rilevante prima dell’adozione di una decisione di esecuzione sui valori di riferimento o sull’assegnazione delle quote non dimostra che gli atti impugnati non arrecano pregiudizio.

107    Dall’altro lato, benché sostenga di aver proceduto ad un riesame della situazione al momento dell’adozione della decisione di esecuzione 2020/1604, la Commissione non ha fornito la minima prova al riguardo, né indicato quali elementi sarebbero stati presi in considerazione per quanto riguarda la situazione delle ricorrenti.

108    Tenuto conto di quanto precede, gli atti impugnati costituiscono atti impugnabili.

c)      Sullinteresse ad agire e sulla legittimazione ad agire delle ricorrenti contro gli atti impugnati

109    In primo luogo, nella causa T‑825/19, la Commissione fa valere che la società italiana ha ricevuto la conferma che essa poteva continuare a ricevere quote di HFC e che avrebbe potuto parimenti beneficiare di quelli precedentemente assegnati alle imprese aventi lo stesso titolare effettivo. Essendo così confermate e migliorate le possibilità per la società italiana di continuare ad operare sul mercato, essa non avrebbe alcun interesse ad agire per l’annullamento degli atti impugnati.

110    La ricorrente contesta la tesi della Commissione.

111    Secondo una giurisprudenza costante, un ricorso diretto all’annullamento di una decisione proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove quest’ultima abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Un interesse siffatto presuppone che l’annullamento di tale atto possa produrre, di per sé, conseguenze giuridiche o, secondo un’altra formulazione, che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto e che quest’ultima dimostri un interesse esistente e attuale all’annullamento di tale atto (v. sentenza del 23 ottobre 2012, Vanhecke/Parlamento, T‑14/09, non pubblicata, EU:T:2012:560, punto 24 e giurisprudenza citata).

112    Nel caso di specie, la decisione che emerge dalla seconda lettera del 27 settembre 2019, che non è stata richiesta dalla società italiana, non le dà piena soddisfazione e ha per essa una portata sfavorevole. Infatti, se ne deduce che essa ha diritto a un valore di riferimento unico per il periodo dal 2021 al 2023, corrispondente non solo alle quantità di HFC che essa ha precedentemente immesso in commercio, ma anche alle quantità di HFC immesse in commercio dalle altre imprese, tra cui la società spagnola, che hanno lo stesso titolare effettivo, nonché alle quote di HFC a titolo di tale valore di riferimento unico, mentre la società spagnola è privata del diritto ad un valore di riferimento proprio e alle corrispondenti quote di HFC. Ciò può obbligare la società italiana a trasferire quote di HFC, in particolare, alla società spagnola affinché quest’ultima possa continuare a gestire la propria attività, mentre, in mancanza di una siffatta decisione, la società spagnola disporrebbe dei propri valori di riferimento e delle corrispondenti quote di HFC.

113    Pertanto, la società italiana ha interesse ad agire per l’annullamento della seconda lettera del 27 settembre 2019.

114    In secondo luogo, nella causa T‑826/19, la Commissione contesta l’interesse ad agire della società spagnola contro la decisione di non attribuirle valori di riferimento e quote di HFC in proprio, bensì di attribuirli alla società italiana. Essa fa valere, anzitutto, che alla società italiana saranno assegnate quote di HFC corrispondenti a un valore di riferimento unico comprendente le quantità di HFC immesse in commercio dalla società spagnola, che essa potrà trasferire a quest’ultima al fine di garantire la continuità della sua attività. Inoltre, la circostanza che la società spagnola non può più essa stessa trasferire quote di HFC in forza dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 517/2014 non sarebbe pertinente. Infine, le conseguenze fiscali dei trasferimenti di quote tra imprese non sarebbero realmente dimostrate.

115    La società spagnola sostiene di avere interesse ad agire contro la lettera del 30 settembre 2019.

116    Occorre rilevare che la lettera del 30 settembre 2019 che designa la società spagnola come impresa collegata a un unico produttore o importatore ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 ha privato quest’ultima del diritto ad un proprio valore di riferimento.

117    Il ricorso nella causa T‑826/19 ha segnatamente lo scopo di ottenere l’annullamento della lettera del 30 settembre 2019 affinché la società spagnola possa avere diritto, in proprio, a un valore di riferimento e all’assegnazione delle corrispondenti quote di HFC, senza dover contare su trasferimenti effettuati dalla società italiana.

118    È quindi manifesto che la contestazione della lettera del 30 settembre 2019 può procurare un beneficio alla società spagnola.

119    Gli argomenti dedotti dalla Commissione non sono tali da inficiare tale constatazione.

120    Da un lato, la circostanza che la società spagnola può beneficiare di trasferimenti di quote di HFC della società italiana non fa venir meno qualsiasi interesse ad agire, poiché tale operazione dipende dalla volontà di un terzo, sebbene controllato da un medesimo titolare effettivo, di modo che essa è quindi meno favorevole per la società spagnola rispetto al beneficio di un proprio valore di riferimento che le consentirà di disporre, successivamente, di un’assegnazione diretta di quote di HFC da parte della Commissione.

121    Dall’altro lato, in forza dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 517/2014, solo i produttori o gli importatori che beneficiano di un’assegnazione di quote di HFC a titolo di un valore di riferimento possono trasferire le loro quote ad un altro produttore o ad un altro importatore. Ne consegue che, negando alla società spagnola il diritto di disporre di un proprio valore di riferimento, la lettera del 30 settembre 2019 ha la conseguenza di privare tale società della possibilità di trasferire quote di HFC. Una siffatta limitazione giustifica l’interesse ad agire della ricorrente.

122    Ne consegue che la società spagnola ha interesse ad agire nei confronti della lettera del 30 settembre 2019.

123    Risulta da quanto precede che devono essere respinti gli argomenti della Commissione relativi al difetto di interesse ad agire delle ricorrenti.

124    Inoltre, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, da un lato, la società italiana è legittimata ad agire contro la seconda lettera del 27 settembre 2019 di cui è destinataria e, dall’altro, la società spagnola è legittimata ad agire contro la lettera del 30 settembre 2019 di cui è destinataria, il che non è peraltro contestato dalla Commissione.

d)      Conclusioni sulla ricevibilità dei ricorsi

125    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, anzitutto, nella causa T‑825/19, il ricorso della società italiana avverso la seconda lettera del 27 settembre 2019 è ricevibile.

126    Inoltre, nella causa T‑826/19, il ricorso della società spagnola avverso la lettera del 30 settembre 2019 è ricevibile.

127    Infine, i due ricorsi, proposti entro il termine stabilito dall’articolo 263, sesto comma, TFUE, sono parimenti ricevibili contro il messaggio di posta elettronica del 20 novembre 2019, in quanto, nella parte in cui conferma che la società italiana è considerata come dichiarante unico ed è indirizzato alla società italiana e alla società spagnola, tale messaggio è un atto confermativo, rispettivamente, della seconda lettera del 27 settembre 2019 e della lettera del 30 settembre 2019 e in quanto gli atti confermati, a causa dei presenti ricorsi, non sono divenuti definitivi (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2007, Weißenfels/Parlamento, C‑135/06 P, EU:C:2007:812, punto 54).

128    Occorre quindi, nell’ambito delle presenti cause riunite, procedere all’esame nel merito della legittimità dei tre atti summenzionati, il quale garantisce i diritti e gli interessi delle ricorrenti senza che sia necessario pronunciarsi, nella causa T‑825/19, sulla ricevibilità del ricorso della società italiana avverso la lettera del 30 settembre 2019 e, nella causa T‑826/19, sulla ricevibilità del ricorso della società spagnola contro la seconda lettera del 27 settembre 2019.

2.      Sul merito

129    A sostegno delle loro domande dirette all’annullamento degli atti impugnati, le ricorrenti deducono otto motivi. I detti motivi sono sostanzialmente identici nei due ricorsi.

130    Il primo motivo verte su una violazione dell’articolo 16, paragrafi 1, 3 e 5, e degli allegati V e VI del regolamento n. 517/2014, dell’articolo 291 TFUE, dell’obbligo di motivazione e del principio di proporzionalità, nonché su uno sviamento di potere. Il secondo motivo verte su un’eccezione di illegittimità del regolamento di esecuzione 2019/661. Il terzo motivo verte su una violazione dell’articolo 6 TUE, in combinato disposto, da un lato, con gli articoli 6, 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, dall’altro, con l’articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e su una violazione dell’articolo 11 TFUE nonché su uno sviamento di potere. Il quarto motivo verte su uno sviamento di potere e su una violazione dell’obbligo di motivazione nonché del principio di proporzionalità. Il quinto motivo verte su una violazione degli articoli 49 e seguenti e degli articoli 63 e seguenti, TFUE. Il sesto motivo verte su una violazione dell’obbligo di motivazione. Il settimo motivo verte sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e del principio di certezza del diritto, nonché del divieto di effetti retroattivi delle norme che comprimono diritti individuali. L’ottavo motivo verte su una violazione del principio di parità di trattamento nonché degli articoli 20, 21 e 41 della Carta dei diritti fondamentali.

131    Occorre iniziare l’esame dal primo e dal secondo motivo nelle due cause, considerandoli congiuntamente.

132    In primo luogo, le ricorrenti fanno valere, in sostanza, che interpretando l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 conformemente alle disposizioni del regolamento n. 517/2014, esse non devono ricadere sotto la regola del produttore o dell’importatore unico, cosicché gli atti impugnati sono illegittimi.

133    In secondo luogo, anche supponendo che la censura relativa all’interpretazione conforme sia respinta dal Tribunale, occorrerebbe accogliere le eccezioni di illegittimità sollevate nei due ricorsi avverso l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661, non applicare detto articolo e, di conseguenza, annullare gli atti impugnati.

a)      Sulla censura relativa allinterpretazione dellarticolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 conforme al regolamento n. 517/2014

134    In primo luogo, occorre rilevare che il Tribunale ha dichiarato che, sebbene, in applicazione di una giurisprudenza costante, un regolamento di esecuzione debba formare oggetto, se possibile, di un’interpretazione conforme alle disposizioni del regolamento di base, tale giurisprudenza non trova applicazione nel caso di una disposizione di un regolamento di esecuzione il cui senso sia chiaro e privo di ambiguità e che non richieda quindi alcuna interpretazione. In caso contrario, il principio di interpretazione conforme dei testi di diritto derivato dell’Unione fungerebbe da fondamento per un’interpretazione contra legem di tale disposizione, il che non può essere ammesso (v. sentenza del 15 settembre 2021, Daimler/Commissione, T‑359/19, EU:T:2021:568, punto 92 e giurisprudenza citata).

135    Il regolamento di esecuzione 2019/661, che, secondo il suo titolo, è un regolamento di esecuzione, è fondato, secondo i suoi visti, sul regolamento n. 517/2014 e, in particolare, sull’articolo 17, paragrafo 2, di detto regolamento. Ne consegue che il regolamento di esecuzione 2019/661 è un regolamento di esecuzione del regolamento n. 517/2014. Pertanto, la giurisprudenza citata supra si applica nell’ambito dei rapporti tra tali due regolamenti.

136    In secondo luogo, da un lato, in forza dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 517/2014, i produttori e gli importatori che hanno dichiarato di aver immesso in commercio HFC tra il 2009 e il 2012 (in prosieguo: le «imprese storiche») beneficiano di un valore di riferimento determinato da una decisione di esecuzione adottata entro il 31 ottobre 2014.

137    Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014, i produttori e gli importatori che non hanno dichiarato di aver immesso in commercio HFC tra il 2009 e il 2012 (in prosieguo: i «nuovi entranti») possono dichiarare la loro intenzione di immettere in commercio HFC l’anno successivo.

138    Dall’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento n. 517/2014 risulta che, entro il 31 ottobre 2017 e successivamente ogni tre anni, la Commissione ricalcola i valori di riferimento dei produttori e degli importatori di cui ai paragrafi 1 e 2 di detto articolo che hanno dichiarato di aver immesso in commercio HFC a decorrere dal 1º gennaio 2015. Pertanto, a partire dal 2017, è stabilito un valore di riferimento sia per le imprese storiche sia per i nuovi entranti che hanno immesso in commercio HFC nel periodo considerato (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2021, Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji/Commissione, T‑126/19, EU:T:2021:360, punto 62).

139    Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661, i produttori e gli importatori di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014 nonché quelli di cui all’articolo 16, paragrafo 3, di detto regolamento sono soggetti a determinate norme qualora abbiano lo stesso titolare effettivo. Infatti, i primi sono considerati come un dichiarante unico e i secondi come un produttore o importatore unico.

140    Nel caso di specie, è pacifico che le ricorrenti hanno dichiarato di aver immesso in commercio HFC a partire dal 1º gennaio 2015 e che esse rientrano quindi nella procedura di ricalcolo dei valori di riferimento prevista all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento n. 517/2014. Esse sostengono che l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661, interpretato conformemente al regolamento n. 517/2014, non avrebbe dovuto essere opposto loro, in quanto esse sono imprese storiche e che tale disposizione dovrebbe essere applicata solo ai nuovi entranti.

141    Orbene, come rilevato dalla Commissione, risulta chiaramente e senza ambiguità dalla formulazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 che tale disposizione si applica sia ai nuovi entranti che fanno dichiarazioni conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014 sia a tutti i produttori e agli importatori rientranti nella procedura di ricalcolo dei valori di riferimento prevista all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento n. 517/2014 e che, per quanto riguarda questi ultimi, non è prevista alcuna deroga a favore delle imprese storiche.

142    Di conseguenza, l’interpretazione conforme al regolamento n. 517/2014 sostenuta dalle ricorrenti, se accolta, servirebbe da fondamento ad un’interpretazione contra legem dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661, il che non può essere ammesso.

143    Pertanto, l’argomento delle ricorrenti vertente su un’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 conforme al regolamento n. 517/2014 deve essere respinto.

144    Occorre quindi esaminare le eccezioni di illegittimità del regolamento di esecuzione 2019/661 sollevate nei due ricorsi.

b)      Sulle eccezioni di illegittimità

145    In via preliminare, occorre osservare che, in udienza, le ricorrenti hanno affermato che le eccezioni di illegittimità sollevate nei due ricorsi riguardavano una violazione dell’articolo 16, paragrafo 5, e dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014, dell’articolo 291 TFUE nonché del principio di proporzionalità.

146    La Commissione sostiene che, nelle loro memorie, le ricorrenti non hanno invocato il principio di proporzionalità a sostegno delle loro eccezioni di illegittimità.

147    Occorre anzitutto esaminare gli argomenti delle ricorrenti vertenti su una violazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014 e dell’articolo 291 TFUE, di cui la Commissione non contesta l’esistenza negli atti delle ricorrenti.

148    Le ricorrenti fanno valere che, mentre la competenza di esecuzione della Commissione è limitata, in forza dell’articolo 17 del regolamento n. 517/2014, al funzionamento del registro HFC, l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 avrebbe modificato il funzionamento stesso del meccanismo delle quote di HFC istituito dal regolamento n. 517/2014, in violazione dell’articolo 291 TFUE.

149    Da un lato, esse sostengono che l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 è illegittimo, in quanto modifica le norme sulla «distribuzione» di quote di HFC, vale a dire il diritto delle imprese di beneficiare di un’assegnazione di quote in proprio.

150    Dall’altro lato, l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 avrebbe l’effetto di vietare alle imprese che non sono considerate produttore o importatore unico di trasferire quote di HFC.

151    Secondo la Commissione, la regola introdotta dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 non ha alterato il meccanismo di assegnazione delle quote di HFC. Essa equivarrebbe unicamente, per imprese aventi lo stesso titolare effettivo, ad identificare un operatore considerato come produttore o importatore unico al quale siano attribuiti un unico valore di riferimento e le quote di HFC corrispondenti, fermo restando che l’importo del valore di riferimento unico sarebbe sempre determinato in funzione delle quantità di HFC immesse in precedenza sul mercato. Detta regola consentirebbe, quindi, di impedire un’elusione del sistema di quote consistente nel fatto che uno stesso titolare effettivo inserisca più imprese nel registro per beneficiare di quote di HFC supplementari e di garantire la parità di trattamento dei gestori sul mercato.

152    Dal considerando 19 del regolamento n. 517/2014, poi, risulterebbe che il trasferimento di quote di HFC non avviene a scopo di profitto, ma serve a mantenere la flessibilità del mercato, cosicché la perdita della possibilità di trasferire quote per un’impresa riconducibile ad un produttore o importatore unico sarebbe conforme all’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione.

153    Le ricorrenti non dimostrerebbero quindi in che modo il regolamento di esecuzione 2019/661 violi l’articolo 291, paragrafo 2, TFUE. Dal considerando 18 e dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 517/2014 risulterebbe inoltre che il registro HFC deve servire all’efficace attuazione del meccanismo di quote di HFC e, dall’articolo 17, paragrafo 2, di detto regolamento, che la Commissione ha il compito di assicurare il corretto funzionamento del registro.

154    Ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, laddove siano necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 TUE, al Consiglio dell’Unione europea. Ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 4, TFUE, i termini «di esecuzione» sono inseriti nel titolo degli atti di esecuzione.

155    Dal regolamento di esecuzione 2019/661 risulta che quest’ultimo è fondato sull’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014, secondo il quale la Commissione può, ove necessario, mediante atti di esecuzione, assicurare il corretto funzionamento del registro HFC. Tale disposizione, di conseguenza, applica l’articolo 291, paragrafo 2, TFUE. Pertanto, il potere di esecuzione conferito alla Commissione è delimitato sia dall’articolo 291, paragrafo 2, TFUE sia dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014.

156    Quando alla Commissione è conferito un potere di esecuzione sulla base dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, quest’ultima è chiamata a precisare il contenuto dell’atto legislativo (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2014, Parlamento/Commissione, C‑65/13, EU:C:2014:2289, punto 43).

157    La Commissione precisa l’atto legislativo qualora le disposizioni dell’atto di esecuzione che essa adotta, da un lato, rispettino gli obiettivi generali essenziali perseguiti dall’atto legislativo e, dall’altro, siano necessarie o utili per l’attuazione di quest’ultimo senza integrarlo né modificarlo, neppure nei suoi elementi non essenziali (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2014, Parlamento/Commissione, C‑65/13, EU:C:2014:2289, punti 45 e 46).

158    Inoltre, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 517/2014, entro il 1º gennaio 2015, la Commissione elabora il registro HFC e ne assicura il funzionamento.

159    Secondo il considerando 18 del regolamento n. 517/2014, la Commissione dovrebbe assicurare l’istituzione del registro HFC per la gestione delle quote, per l’immissione degli HFC in commercio e la comunicazione delle apparecchiature immesse in commercio.

160    Dalle disposizioni che precedono risulta che la competenza di esecuzione della Commissione prevista all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014 è limitata al buon funzionamento del registro HFC, che è uno strumento che serve alla gestione delle quote, all’immissione degli HFC in commercio e alla comunicazione delle apparecchiature immesse in commercio.

161    Nel caso di specie, occorre quindi esaminare se, come sostenuto dalle ricorrenti, l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 vada al di là della competenza prevista all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014, tenendo conto dei limiti fissati a qualsiasi competenza di esecuzione dall’articolo 291, paragrafo 2, TFUE. Più precisamente, occorre esaminare se, come sostengono le ricorrenti, la Commissione abbia integrato o modificato il regolamento n. 517/2014 per quanto riguarda, da un lato, i diritti delle imprese di beneficiare di un’assegnazione di quote di HFC e, dall’altro, i diritti delle imprese di trasferire quote di HFC.

1)      Sulla questione se l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 abbia integrato o modificato il regolamento n. 517/2014 per quanto riguarda i diritti delle imprese di beneficiare di un’assegnazione di quote di HFC

162    Le ricorrenti fanno valere che l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 è illegittimo, in quanto priva talune imprese delle quote di HFC in proprio di cui esse disponevano prima dell’entrata in vigore di tale disposizione.

163    È vero che l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 ha prodotto, nel caso di specie, i suoi effetti diretti nell’ambito della procedura di ricalcolo dei valori di riferimento (v. supra, punti da 80 a 86).

164    Tuttavia, dall’allegato VI, punto 1, del regolamento n. 517/2014, che istituisce il meccanismo di assegnazione, risulta che la determinazione di un valore di riferimento per un’impresa porta ad un’assegnazione di quote di HFC per quest’ultima.

165    Occorre quindi esaminare le norme previste dal regolamento n. 517/2014 in merito ai diritti delle imprese di beneficiare di un valore di riferimento e, pertanto, di quote di HFC, al fine di stabilire se esse siano state modificate o integrate dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661.

166    Conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento n. 517/2014, entro il 31 ottobre 2017 e in seguito ogni tre anni, la Commissione ricalcola i valori di riferimento per i produttori e gli importatori di cui ai paragrafi 1 e 2 di tale articolo sulla base della media annuale delle quantità di HFC legalmente immesse in commercio a decorrere dal 1° gennaio 2015, secondo quanto comunicato ai sensi dell’articolo 19 per gli anni disponibili.

167    Il regolamento n. 517/2014 non precisa la definizione della nozione di «produttori e importatori» ai sensi della disposizione summenzionata.

168    Prima di esaminare la portata dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661, occorre quindi precisare, in via preliminare, la nozione di «produttori e importatori» ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento n. 517/2014.

i)      Sulla nozione di «produttori e importatori» ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento n. 517/2014

169    Per precisare la nozione di «importatori e produttori» impiegata all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento n. 517/2014 occorre tener conto, ai fini dell’interpretazione di tale disposizione del diritto dell’Unione, non solo dei termini di quest’ultima, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenza del 7 maggio 2019, Germania/Commissione, T‑239/17, EU:T:2019:289, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

170    In udienza, la Commissione ha sostenuto che tale nozione doveva essere interpretata alla luce della nozione di «impresa» di cui all’articolo 2, punto 30, di detto regolamento.

171    Dall’articolo 2, punto 30, lettere da a) a c), del regolamento n. 517/2014 risulta, per quanto rileva nel caso di specie, una definizione della nozione di impresa secondo cui si tratta di una persona fisica o giuridica che, in particolare, produce o importa o immette in commercio gas fluorurati a effetto serra; gli HFC costituiscono gas siffatti ai sensi del punto 2 di detto articolo.

172    Secondo l’interpretazione sostenuta dalla Commissione, il riferimento ai «produttori e importatori» di cui all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento n. 517/2014 riguarderebbe quindi ogni impresa, ai sensi dell’articolo 2, punto 30, di detto regolamento, vale a dire, in particolare, ogni persona fisica o giuridica che produce o immette in commercio HFC.

173    In primo luogo, a favore della tesi della Commissione, occorre rilevare che il legislatore dell’Unione ha utilizzato indifferentemente le nozioni di impresa e di produttore o importatore.

174    Anzitutto, l’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento n. 517/2014 prevede che la procedura di ricalcolo dei valori di riferimento riguarda i produttori e gli importatori di cui ai paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo.

175    L’articolo 16, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 517/2014 fa riferimento alla nozione di produttore o importatore. Tuttavia, al suo terzo comma, tale articolo prevede che, prima di presentare una dichiarazione ai sensi dei paragrafi 2 e 4 di detto articolo, le «imprese» si iscrivono nel registro HFC. Così, i produttori o gli importatori di cui al primo comma sono imprese ai sensi del terzo comma.

176    Il considerando 16 del regolamento n. 517/2017 indica poi che la Commissione, nel ricalcolare regolarmente i valori di riferimento e le quote, dovrebbe assicurare che le «imprese» siano in grado di proseguire la loro attività sulla base dei volumi medi da essi immessi in commercio negli anni recenti.

177    Infine, l’espressione «ogni impresa» si ritrova all’articolo 19, paragrafo 6, del regolamento n. 517/2014 per imporre obblighi specifici a «ciascun produttore [e] importatore» di cui al paragrafo 1 della medesima disposizione che dichiara l’immissione in commercio di 10 000 tonnellate di CO2 equivalente o più di HFC nel corso dell’anno civile precedente.

178    In secondo luogo, anche dal combinato disposto dell’articolo 16, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 517/2014 risulta che i produttori e gli importatori di cui al paragrafo 3 di detto articolo sono persone fisiche o giuridiche individualmente considerate.

179    Infatti, l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 517/2014, al quale rinvia il paragrafo 3 di detto articolo, prevede che la Commissione determini, per ciascun produttore o importatore che abbia comunicato informazioni ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 842/2006, un valore di riferimento basato sulle dichiarazioni delle quantità di HFC immesse in commercio tra il 2009 e il 2012.

180    L’articolo 6 del regolamento n. 842/2006 disponeva, al paragrafo 1, lettere a) e b), che, entro il 31 marzo 2008 e in seguito ogni anno, ogni produttore, importatore o esportatore di gas fluorurati a effetto serra comunicasse taluni dati alla Commissione e allo Stato membro interessato. Tale obbligo riguarda in particolare «ogni produttore di gas fluorurati ad effetto serra che produce più di una tonnellata all’anno» e «ogni importatore che importa più di una tonnellata all’anno di gas fluorurati ad effetto serra».

181    Sebbene il regolamento n. 842/2006 non abbia definito le nozioni di produttore o di importatore, da un’interpretazione letterale delle sue disposizioni, in particolare dal riferimento a «ogni produttore» o «importatore», risulta che si trattava di persone fisiche o giuridiche che producevano o importavano almeno una tonnellata di gas fluorurati ad effetto serra all’anno.

182    Occorre peraltro rilevare che il considerando 15 del regolamento n. 517/2014, che riguarda i limiti quantitativi applicabili agli operatori che hanno immesso in commercio HFC nel corso del periodo di riferimento compreso tra il 2009 e il 2012, menziona il calcolo dei valori di riferimento e l’assegnazione di quote «ai singoli produttori e importatori».

183    In terzo luogo, l’interpretazione secondo cui i produttori e gli importatori di cui all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento n. 517/2014 sono persone fisiche o giuridiche considerate individualmente è corroborata dai riferimenti a «ciascun produttore o importatore» di cui al considerando 14 e all’articolo 16, paragrafi 1 e 5, del regolamento n. 517/2014.

184    Alla luce di quanto precede, l’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento n. 517/2014 deve essere interpretato nel senso che qualsiasi impresa, intesa come persona fisica o giuridica considerata individualmente, che abbia immesso legalmente in commercio HFC a partire dal 1º gennaio 2015 e che abbia effettuato la dichiarazione prevista all’articolo 19 del regolamento n. 517/2014, ha diritto a un valore di riferimento in occasione del ricalcolo triennale dei valori di riferimento.

ii)    Sulla portata dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661

185    Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661, per ricalcolare i valori di riferimento conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento n. 517/2014, tutte le imprese con lo stesso o gli stessi titolari effettivi sono considerate come un produttore o importatore unico e tale produttore o importatore unico è l’impresa che è stata registrata per prima o, se del caso, un’altra impresa registrata indicata dal titolare effettivo.

186    In primo luogo, dal considerando 5 del regolamento di esecuzione 2019/661 risulta che l’oggetto delle disposizioni dell’articolo 7 di detto regolamento di esecuzione è di evitare qualsiasi elusione o violazione delle prescrizioni per l’assegnazione delle quote. In particolare, nel caso in cui uno o più titolari effettivi registrino più imprese allo scopo di vedersi assegnata una quantità di quote più elevata rispetto alla quantità massima di HFC che possono essere immessi in commercio dell’Unione da una singola impresa, le imprese registrate con lo stesso o gli stessi titolari effettivi dovrebbero essere considerate come un’unica impresa.

187    Come precisato dalla Commissione in udienza, il regolamento di esecuzione 2019/661 introduce in tal modo una nuova norma che le consente di trattare più persone giuridiche distinte che abbiano lo stesso titolare effettivo come un’unica entità, al fine di evitare che un titolare effettivo di un’impresa già iscritta nel registro HFC crei persone giuridiche solo affinché queste ultime dichiarino la loro intenzione di immettere in commercio HFC l’anno successivo in forza dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014, ottenendo in tal modo quote di HFC e beneficiando, a termine, grazie all’articolo 16, paragrafo 3, di detto regolamento, di un valore di riferimento derivante dalle quantità di HFC che esse legalmente immetterebbero in commercio.

188    Occorre quindi interpretare la nozione di impresa ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 nel senso che essa riguarda, al pari della nozione di impresa ai sensi del regolamento n. 517/2014, una persona fisica o giuridica individualmente considerata.

189    In secondo luogo, occorre osservare che, adottando l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661, la Commissione ha aggiunto condizioni che non sono previste all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento n. 517/2014 per determinare il diritto delle imprese aventi lo stesso titolare effettivo di beneficiare di valori di riferimento.

190    Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661, talune imprese hanno diritto, in quanto produttori o importatori unici, ad un unico valore di riferimento definito alla luce delle loro dichiarazioni rilasciate conformemente all’articolo 19 del regolamento n. 517/2014, nonché delle stesse dichiarazioni rese da altre imprese che abbiano lo stesso titolare effettivo.

191    Viceversa, altre imprese, benché abbiano immesso in commercio HFC e abbiano effettuato dichiarazioni conformemente all’articolo 19 del regolamento n. 517/2014, non hanno diritto ad un valore di riferimento in proprio, essendo quest’ultimo attribuito a un’altra impresa che ha lo stesso titolare effettivo e che soddisfa le condizioni per essere considerata produttore o importatore unico.

192    Le condizioni summenzionate conducono quindi a modificare il regime istituito dall’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento n. 517/2014, poiché, a titolo di quest’ultimo, qualsiasi impresa che abbia immesso legalmente in commercio HFC a partire dal 1º gennaio 2015 e che abbia effettuato la dichiarazione prevista all’articolo 19 del regolamento n. 517/2014 ha diritto a un valore di riferimento in occasione del ricalcolo triennale dei valori di riferimento, senza che sia presa in considerazione l’identità del suo titolare effettivo.

193    In terzo luogo, le ricorrenti sostengono correttamente che l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 modifica anche il regime di assegnazione di quote di HFC istituito dal regolamento n. 517/2014.

194    In applicazione dell’allegato VI, punto 1, del regolamento n. 517/2014, al produttore o all’importatore unico ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 sono attribuite, a titolo del suo unico valore di riferimento, non solo le quote di HFC che egli ha immesso in commercio a partire dal 1º gennaio 2015, ma anche le quote corrispondenti alle quantità di HFC immesse in commercio a partire dal 1º gennaio 2015 dalle imprese che hanno lo stesso titolare effettivo. Orbene, in assenza dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661, questa stessa impresa non sarebbe stata designata come produttore o importatore unico e avrebbe quindi percepito unicamente le quote corrispondenti a un valore di riferimento definito con riferimento alle sole quantità di HFC che essa ha immesso in commercio a partire dal 1º gennaio 2015.

195    Per contro, le imprese aventi lo stesso titolare effettivo di un produttore o importatore unico perdono il diritto ad un valore di riferimento in proprio e, pertanto, il diritto di beneficiare di un’assegnazione di quote della HFC in proprio a titolo di un siffatto valore, quand’anche esse avrebbero avuto diritto a tali quote in assenza dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661.

196    Da tutto quanto precede risulta che l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 ha modificato i diritti che le imprese interessate traevano dal regolamento n. 517/2014 per quanto riguardava il beneficio di un valore di riferimento e la possibilità di ottenere quote di HFC in proprio.

2)      Sulla questione se l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 abbia integrato o modificato il regolamento n. 517/2014 per quanto riguarda i diritti delle imprese di trasferire quote di HFC

197    Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 517/2014, ogni produttore o importatore per il quale sia stato determinato un valore di riferimento ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 o paragrafo 3, di detto regolamento e a cui è stata assegnata una quota a norma dell’articolo 16, paragrafo 5, del medesimo regolamento può procedere ad un trasferimento di quote di HFC.

198    Ne consegue che il diritto di trasferire una quota di HFC è riservato alle imprese che hanno fruito dell’assegnazione di una quota a titolo di un valore di riferimento.

199    Orbene, dai precedenti punti da 189 a 192 risulta che, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661, le imprese aventi lo stesso titolare effettivo di un produttore o importatore unico hanno perso il diritto, di cui beneficiavano prima dell’entrata in vigore di tale disposizione sulla sola base dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento n. 517/2014, a un valore di riferimento in proprio.

200    Di conseguenza, queste stesse imprese, quand’anche potessero essere beneficiarie di un trasferimento di quote dalla HFC, non soddisfano più, dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione 2019/661, le condizioni previste all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 517/2014 per procedere esse stesse a un siffatto trasferimento.

201    Poiché è accertata l’esistenza di un mercato in cui vengono scambiate le quote di HFC (v. supra, punto 100), le imprese summenzionate hanno così perso il diritto di cedere quote di HFC sul mercato.

202    Occorre aggiungere che tale perdita del diritto di trasferire quote di HFC riguarda imprese che, come la società spagnola, immettono in commercio HFC dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 517/2014, sebbene dalla relazione della Commissione del 13 luglio 2017, sulla valutazione del metodo di assegnazione di quote a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 [COM (2017) 377 (final)], risulti che la limitazione del diritto di trasferire quote di HFC è stata prevista al fine di evitare che le imprese che non partecipano al commercio dei HFC facciano una domanda di quote gratuite al solo scopo di vendere tali diritti.

203    Pertanto, le ricorrenti sostengono correttamente che l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 ha modificato il regolamento n. 517/2014 per quanto riguarda i diritti delle imprese di trasferire quote di HFC.

3)      Conclusioni

204    Da quanto precede risulta che, adottando l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661, la Commissione ha modificato i diritti che le imprese interessate traevano dal regolamento n. 517/2014 per quanto riguardava il beneficio di un valore di riferimento, la possibilità di vedersi assegnare quote di HFC in proprio nonché la facoltà di trasferire dette quote.

205    Pertanto, le ricorrenti sostengono correttamente che la Commissione ha ecceduto la competenza di esecuzione conferitale dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014.

206    Infatti, ai sensi di tale disposizione, detta competenza è limitata al corretto funzionamento del registro HFC, che è uno strumento per la gestione delle quote, per l’immissione degli HFC in commercio e la comunicazione delle apparecchiature immesse in commercio (v. supra, punto 160). Orbene, la regola prevista all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 non riguarda la gestione delle quote, l’immissione in commercio di HFC o talune comunicazioni, al fine di assicurare il corretto funzionamento del registro HFC. Tale disposizione, poiché incide direttamente sui diritti delle imprese interessate a un valore di riferimento, ad un’assegnazione di quote di HFC e ad un trasferimento di quote, riforma il funzionamento stesso del sistema di quote di HFC.

207    Inoltre, come rilevato dalle ricorrenti, riformando, mediante l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661, il funzionamento stesso del sistema di quote di HFC, la Commissione non si è limitata a precisare le disposizioni del regolamento n. 517/2014 al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione, ma lo ha modificato, in violazione dei limiti che si imponevano a qualsiasi competenza di esecuzione ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE.

208    La circostanza, rilevata dalla Commissione, secondo cui l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 non incide, nel caso di specie, sulla quantità totale di quote di HFC assegnata a tutte le imprese aventi lo stesso titolare effettivo non modifica in alcun modo le precedenti constatazioni, secondo le quali la Commissione ha modificato i diritti delle imprese interessate per quanto riguardava il beneficio di un valore di riferimento, la possibilità di ottenere l’assegnazione di quote di HFC in proprio nonché la facoltà di trasferire dette quote.

209    Quanto all’argomento della Commissione secondo cui l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 mirerebbe a garantire la parità di trattamento tra le imprese o ad evitare che queste ultime superino la quota di HFC loro assegnata, esso non può comunque giustificare una deroga alle norme stabilite dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014 e dall’articolo 291 TFUE per quanto riguarda la portata della competenza del titolare del potere di esecuzione.

210    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve constatare che la Commissione non era competente ad adottare l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661.

211    L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 è quindi una disposizione illegittima che non può essere applicata nel caso di specie.

212    Di conseguenza, senza che occorra esaminare le altre censure dedotte a sostegno delle eccezioni di illegittimità e gli altri motivi dedotti dalle ricorrenti, le decisioni contenute negli atti impugnati, adottate sul fondamento della summenzionata disposizione illegittima, devono essere annullate.

213    Per gli stessi motivi, deve essere annullato il messaggio di posta elettronica del 20 novembre 2019, in quanto è indirizzato alle ricorrenti e costituisce quindi un atto confermativo degli atti impugnati (v. supra, punto 127).

C.      Sugli adattamenti dei ricorsi diretti all’annullamento della decisione di esecuzione 2020/1604

214    A seguito dell’adozione, il 23 ottobre 2020, della decisione di esecuzione 2020/1604, che determina i valori di riferimento per il periodo dal 2021 al 2023, le ricorrenti, con atto separato, hanno adattato i loro rispettivi ricorsi per chiedere l’annullamento di detta decisione di esecuzione nelle due cause riunite.

215    Nella causa T‑825/19, la società italiana sostiene che la decisione di esecuzione 2020/1604 si sostituisce ai cinque atti inizialmente impugnati in quanto, da un lato, essa conferma la volontà della Commissione di attribuirle un valore di riferimento che incorpora il valore della società spagnola e, dall’altro, precisa l’importo di tale valore. Nella causa T‑826/19, la società spagnola fa valere che detta decisione di esecuzione conferma la volontà della Commissione di non attribuirle né valore di riferimento né quote di HFC. Tanto nella causa T‑825/19 quanto nella causa T‑826/19, le ricorrenti ritengono di poter contestare la legittimità di detta decisione di esecuzione mediante un adattamento del ricorso proposto alle condizioni previste dall’articolo 86 del regolamento di procedura piuttosto che dalla proposizione di un nuovo ricorso.

216    La Commissione sostiene che gli adattamenti dei ricorsi sono irricevibili.

217    Ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, del regolamento di procedura, quando un atto di cui si chiede l’annullamento è sostituito o modificato da un altro atto avente il medesimo oggetto, il ricorrente, prima della chiusura della fase orale o prima della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale, può adattare il ricorso per tener conto di questo elemento nuovo.

218    Nel caso di specie, gli atti impugnati sanciscono la posizione della Commissione secondo la quale, per il periodo compreso tra il 2021 e il 2023, la società italiana è designata come produttore o importatore unico, cosicché essa ha diritto a un valore di riferimento unico che incorpora i valori di riferimento delle imprese aventi lo stesso titolare effettivo, mentre la società spagnola non ha diritto ad un valore di riferimento proprio per il fatto di essere collegata a questo stesso produttore o importatore unico.

219    La decisione di esecuzione 2020/1604, dal canto suo, è un insieme di decisioni individuali che stabiliscono l’importo dei valori di riferimento per il periodo dal 2021 al 2023 di tutte le imprese aventi diritto a tale valore, in particolare quelle che, come la società italiana, sono considerate produttori o importatori unici.

220    Ne consegue che la decisione di esecuzione 2020/1604 non ha lo stesso oggetto degli atti impugnati.

221    Non si può quindi ritenere che la decisione di esecuzione 2020/1604 sostituisca o modifichi, ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, del regolamento di procedura, gli atti impugnati. Le stesse conclusioni si impongono per quanto riguarda la ricevibilità dell’adattamento dei ricorsi inizialmente diretti contro il messaggio di posta elettronica del 20 novembre 2019 nella parte in cui esso è indirizzato alle ricorrenti, poiché si limita a confermare gli atti impugnati (v. supra, punto 127).

222    Di conseguenza, gli adattamenti dei ricorsi diretti a chiedere l’annullamento della decisione di esecuzione 2020/1604 devono essere respinti in quanto irricevibili.

V.      Sulle spese

223    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti ne hanno fatto domanda, la Commissione, rimasta sostanzialmente soccombente in ciascuna delle cause riunite, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Le cause T825/19 e T826/19 sono riunite ai fini della sentenza.

2)      Le decisioni contenute nella seconda delle lettere inviate dalla Commissione europea il 27 settembre 2019, nella lettera del 30 settembre 2019 della Commissione nonché nel messaggio di posta elettronica del 20 novembre 2019 della Commissione in quanto indirizzato alla Tazzetti SpA e alla Tazzetti SA sono annullate.

3)      I ricorsi sono respinti quanto al resto.

4)      La Commissione è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Tazzetti SpA e dalla Tazzetti SA.

Van der Woude

Kanninen

Półtorak

Porchia

 

Stancu

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 marzo 2023.

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

M. van der Woude


Indice


I. Contesto normativo

A. Sul regolamento n. 517/2014

B. Sul regolamento di esecuzione 2019/661

C. Sulla direttiva 2015/849

II. Antefatti e fatti successivi alla proposizione dei ricorsi

III. Procedimenti e conclusioni delle parti

IV. In diritto

A. Sui ricorsi contro la prima lettera del 27 settembre 2019 e il messaggio di posta elettronica del 6 novembre 2019

B. Sui ricorsi contro la seconda lettera del 27 settembre 2019, la lettera del 30 settembre 2019 e il messaggio di posta elettronica del 20 novembre 2019

1. Sulla ricevibilità

a) Sul motivo secondo cui i ricorsi contro gli atti impugnati sono privi di oggetto

b) Sull’impugnabilità degli atti impugnati

c) Sull’interesse ad agire e sulla legittimazione ad agire delle ricorrenti contro gli atti impugnati

d) Conclusioni sulla ricevibilità dei ricorsi

2. Sul merito

a) Sulla censura relativa all’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 conforme al regolamento n. 517/2014

b) Sulle eccezioni di illegittimità

1) Sulla questione se l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 abbia integrato o modificato il regolamento n. 517/2014 per quanto riguarda i diritti delle imprese di beneficiare di un’assegnazione di quote di HFC

i) Sulla nozione di «produttori e importatori» ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento n. 517/2014

ii) Sulla portata dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661

2) Sulla questione se l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 abbia integrato o modificato il regolamento n. 517/2014 per quanto riguarda i diritti delle imprese di trasferire quote di HFC

3) Conclusioni

C. Sugli adattamenti dei ricorsi diretti all’annullamento della decisione di esecuzione 2020/1604

V. Sulle spese


*      Lingua processuale: l’italiano.


1      La presente sentenza è oggetto di una pubblicazione per estratto.