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Impugnazione proposta il 25 luglio 2011 da Yvette Barthel e.a. avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 10 maggio 2011, causa F-59/10, Barthel e a./Corte di giustizia

(causa T-398/11 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Yvette Barthel (Arlon, Belgio), Marianne Reiffers (Olm, Lussemburgo), Lieven Massez (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J-N. Louis, É. Marchal, D. Abreu Caldas)

Altra parte nel procedimento: Corte di giustizia dell'Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 10 maggio 2011, causa F-59/10, Barthel e a./Corte di giustizia, che dichiara irricevibile il ricorso dei ricorrenti;

dichiarare il ricorso ricevibile;

rinviare la causa al TFP affinché sia giudicata nel merito secondo legge;

dichiarare riservate le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto, dichiarando irricevibile il ricorso dei ricorrenti, il Tribunale della funzione pubblica ha violato l'art. 296 TFUE, l'art. 36, prima frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché l'art. 7, n. 1, del suo allegato 1, non avendo esaminato tutte le violazioni del diritto dinanzi ad esso dedotte e non avendo consentito ai ricorrenti di apprendere le ragioni per cui sono stati respinti i motivi vertenti sull'illegittimità dell'interpretazione a contrario dell'art. 90, n. 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea rispetto all'art. 91 del medesimo, e del diritto di adire la Corte di giustizia, proponendo un reclamo avverso qualsiasi decisione che rechi pregiudizio agli interessati entro il termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui tale decisione è stata loro notificata, conformemente al secondo trattino di tale disposizione. Non avendo preso in considerazione tutti i motivi e gli argomenti sviluppati dai ricorrenti nel ricorso di annullamento, il Tribunale della funzione pubblica ha quindi violato l'obbligo ad esso incombente di motivare la propria ordinanza.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che la decisione 26 ottobre 2009, recante rigetto della domanda dei ricorrenti, costituiva una decisione puramente confermativa di una mancata risposta avente valore di decisione implicita di rigetto, mentre la tardività della risposta è giustificata dall'attesa di un parere interno chiesto a uno dei servizi della Corte di giustizia, per consentirle di stabilire se i ricorrenti soddisfacessero le condizioni per beneficiare dell'indennità per il servizio a turni, conformemente all'art. 56 bis dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

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