Language of document : ECLI:EU:T:2012:274

Causa T‑395/11

Elti d.o.o.

contro

Delegazione dell’Unione europea in Montenegro

«Ricorso di annullamento — Appalti pubblici di forniture — Gara d’appalto — Digitalizzazione del servizio pubblico di radiodiffusione del Montenegro — Decisione di assegnazione dell’appalto adottata dalla delegazione dell’Unione in Montenegro — Assenza di legittimazione passiva della convenuta — Irricevibilità»

Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 4 giugno 2012 ?II ‑ 0000

Massime dell’ordinanza

Ricorso di annullamento — Legittimazione passiva — Delegazione dell’Unione — Insussistenza della qualità di organo od organismo dell’Unione — Atti adottati dal capo di una delegazione dell’Unione nell’ambito di una procedura di attribuzione di appalto pubblico di forniture — Atti imputabili alla Commissione — Irricevibilità del ricorso

(Artt. 221 TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, artt. 51, secondo comma, 59, 60 bis e 85; decisione del Consiglio 2010/427)

Dall’articolo 221 TFUE, dalla decisione 2010/427, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), e dagli articoli 51, secondo comma, 59, 60 bis e 85 del regolamento n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, risulta che lo status giuridico delle delegazioni dell’Unione è caratterizzato da una duplice dipendenza organica e funzionale nei confronti del SEAE e della Commissione, che non consente di considerarle organi ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

Inoltre, gli atti adottati in forza di poteri delegati sono normalmente attribuiti all’istituzione delegante, alla quale spetta difendere in giudizio l’atto di cui trattasi. Tale soluzione vale a maggior ragione per le deleghe di firma e nell’ipotesi di una sottodelega. Così, gli atti adottati dal capo di una delegazione dell’Unione, che agisce in qualità di ordinatore sottodelegato della Commissione, nell’ambito di un procedimento di attribuzione di un appalto pubblico di forniture non consentono di riconoscere alla suddetta delegazione la legittimazione passiva e sono, se del caso, imputabili alla Commissione.

Da ciò risulta che una delegazione dell’Unione non può essere considerata un organo o organismo dell’Unione e che non le può quindi essere riconosciuta la legittimazione passiva, e che un ricorso proposto nei suoi confronti è irricevibile.

(v. punti 46, 62-64, 73-74)