Ordinanza del Tribunale del 5 marzo 2024 – YU / Commissione
(Causa T-529/23)1
[«Ricorso per carenza – Aiuti di Stato – Denuncia – Articolo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2015/1589 – Nozione di “parte interessata” – Carenza della legittimazione ad agire – Ricorso di annullamento – atto non impugnabile – Ricorso manifestamente irricevibile – Domanda di ammissione al gratuito patrocinio»]
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: YU (rappresentante: L. Frölich, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky, I. Barcew e A. Steiblytė, agenti)
Oggetto
Con i suoi ricorsi la ricorrente chiede, in via principale, sulla base dell’articolo 265 TFUE, al Tribunale di dichiarare che la Commissione europea si è illegittimamente astenuta dal prendere posizione sulle sue denunce, presentate ni casi SA.46963 e SA.52275 relativi ai pretesi aiuti di Stato concessi dalle autorità francesi e, a in via subordinata, sulla base dell’articolo 263 TFUE, l’annullamento delle decisioni che sarebbero contenute nelle lettere della Commissione del 14 e del 20 luglio 2023 che quest’ultima le ha indirizzato.
Dispositivo
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è respinta.
YU è condannato alle spese.
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1 GU C, C/2023/1165 del 4.12.2023.