Language of document : ECLI:EU:T:2003:338

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

11 dicembre 2003 (1)

«Agricoltura - FEAOG - Soppressione di un contributo finanziario - Motivazione - Errore di valutazione dei fatti - Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 - Principio di proporzionalità»

Nella causa T-305/00,

Conserve Italia Soc. coop. a r.l., con sede in San Lazzaro di Savena, rappresentata dagli avv.ti M. Averani, A. Pisaneschi e S. Zunarelli, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. L. Visaggio, in qualità di agente, assistito dall'avv. M. Moretto, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 11 luglio 2000, C (2000) 1751, che sopprime il contributo del FEAOG concesso nel quadro del progetto n. 88.41.IT.003.0 intitolato «Ammodernamento di uno stabilimento ortofrutticolo in Portomaggiore (Ferrara)»,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dal sig. R. García-Valdecasas, presidente, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. J.D. Cooke, giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 3 giugno 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Regolamento (CEE) del Consiglio n. 355/77

1.
    Il regolamento (CEE) del Consiglio 15 febbraio 1977, n. 355, relativo a un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (GU L 51, pag. 1), dispone, agli artt. 1, n. 3, e 2, che la Commissione può accordare un contributo per l'azione comune finanziando, tramite il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Orientamento», progetti che si inseriscano in programmi specifici previamente elaborati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione e che siano volti allo sviluppo o alla razionalizzazione del trattamento, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli.

2.
    Il secondo ‘considerando’ del regolamento n. 355/77 indica che «le azioni previste in materia (...) tendono al conseguimento degli obiettivi definiti [al n. 1, lett. a), dell'art. 39 del Trattato CE (divenuto art. 33 CE)]». Il quarto ‘considerando’ enuncia che, «per poter beneficiare del finanziamento comunitario, i progetti devono in particolare permettere di garantire tanto il miglioramento e la razionalizzazione delle strutture di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, quanto effetti positivi duraturi nel settore agricolo». Infine, il settimo ‘considerando’ precisa che «per garantire che i beneficiari rispettino le condizioni per la concessione del contributo del [FEAOG], occorre prevedere un'efficace procedura di controllo e la possibilità di sospendere, ridurre ovvero sopprimere il contributo del [FEAOG]».

3.
    L'art. 3, n. 1, del regolamento n. 355/77, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 19 giugno 1984, n. 1932 (GU L 180, pag. 1), precisa che «[i] programmi devono dimostrare che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi della politica agricola comune, in particolare al corretto funzionamento dei mercati dei prodotti agricoli».

4.
    Inoltre, l'art. 9, n. 1, del regolamento n. 355/77, conformemente alle indicazioni del quarto ‘considerando’, dispone che «[i] progetti devono contribuire a migliorare la situazione del rispettivo settore di produzione agricola di base» e che «essi devono in particolare assicurare un'adeguata e duratura partecipazione dei produttori del prodotto di base ai vantaggi economici che ne derivano».

5.
    Infine, l'art. 10, n. 1, lett. c), del regolamento n. 355/77 precisa che «[i] progetti devono (...) contribuire all'effetto economico durevole del miglioramento della struttura perseguito dai programmi».

6.
    Il regolamento n. 355/77 è stato abrogato il 1° gennaio 1990 dal regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4256 (GU L 374, pag. 25), e dal regolamento (CEE) del Consiglio 29 marzo 1990, n. 866 (GU L 91, pag. 1), fatta eccezione per talune disposizioni - quali gli artt. 9 e 10 - che sono rimaste applicabili, in via transitoria, fino al 3 agosto 1993 ai progetti presentati anteriormente al 1° gennaio 1990.

Comunicazione della Commissione del 1983 sui criteri per la scelta dei progetti da finanziare ai sensi del regolamento n. 355/77

7.
    Il 10 giugno 1983 la Commissione ha pubblicato la comunicazione relativa ai criteri per la scelta dei progetti da finanziare ai sensi del regolamento n. 355/77 (GU C 152, pag. 2; in prosieguo: la «Comunicazione del 1983»), ove essa precisa i criteri di ammissibilità e di selezione cui i progetti devono rispondere per potere essere considerati ai fini di un contributo del FEAOG, nonché i settori e le produzioni soggetti a restrizioni.

8.
    Per quanto riguarda il settore ortofrutticolo, il titolo III dei criteri di selezione, punto B.5, n. 21, dispone che «[s]ono esclusi gli investimenti che mirano all'aumento della capacità di trasformazione di pomodori» e che «[t]uttavia, eccezionalmente, può essere ammesso il finanziamento di investimenti da realizzare nelle regioni in cui il reddito degli agricoltori è particolarmente basso rispetto alla media nazionale e dove le capacità di trasformazione sono insufficienti o obsolete».

Regolamento (CEE) del Consiglio n. 4253/88

9.
    Il 19 dicembre 1988 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 4253, recante disposizioni di attuazione del regolamento n. 2052/88, per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374, pag. 1). Tale regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 1989 ed è stato più volte modificato.

10.
    L'art. 24 del regolamento n. 4253/88, dal titolo «Riduzione, sospensione o soppressione del contributo», come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2082 (GU L 193, pag. 20), così dispone:

«1.    Se la realizzazione di un'azione o di una misura sembra non giustificare né in parte né totalmente il contributo finanziario assegnato, la Commissione procede ad un esame appropriato del caso nel quadro della partnership, chiedendo in particolare allo Stato membro o alle autorità da esso designate per l'attuazione dell'azione di presentare le loro osservazioni entro una scadenza determinata.

2.     In seguito a questo esame la Commissione può ridurre o sospendere il contributo per l'azione o la misura in questione, se l'esame conferma l'esistenza di un'irregolarità o di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell'azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l'approvazione della Commissione.

3.     Qualsiasi somma che dia luogo a ripetizione di indebito deve essere restituita alla Commissione (...)».

Fatti all'origine del ricorso

11.
    Il 17 luglio 1987 la Commissione riceveva una domanda, datata 22 maggio 1987, per la concessione di un contributo del FEAOG da parte della Colombani Lusuco SpA (in prosieguo: la «Colombani»), società controllata dalla Federazione Italiana dei Consorzi Agrari (Federconsorzi), un importante raggruppamento di cooperative agricole italiane. Il governo italiano depositava tale domanda a norma del regolamento n. 355/77.

12.
    Il contributo era destinato a finanziare il progetto n. 88.41.IT.003.0 relativo all'«ammodernamento di uno stabilimento ortofrutticolo in Portomaggiore (Ferrara)». Il progetto si proponeva, segnatamente, di ammodernare e sostituire taluni impianti tecnologicamente superati dei reparti succhi di frutta e semilavorati di frutta e di adeguare gli impianti alle vigenti norme in materia igienico-sanitaria ed ambientale.

13.
    Nella domanda del 22 maggio 1987 la Colombani dichiarava «[d]i impegnarsi a non distogliere dal previsto impiego il macchinario e le altre cose installate nel complesso in questione per un periodo di almeno cinque anni dalla data degli accertamenti di collaudo».

14.
    Con decisione 30 giugno 1988 C(88) 1005/275 (in prosieguo: la «decisione di concessione») la Commissione approvava il progetto n. 88.41.IT.003.0 e accordava alla Colombani un contributo di ITL 697 836 871, per un investimento complessivo di ITL 2 832 123 766. La Commissione ne informava la beneficiaria con lettera di pari data, con cui precisava espressamente, al sesto capoverso, quanto segue:

«[Q]ualora il progetto, così come descritto nella decisione della Commissione con cui viene concesso il contributo del Fondo, dovesse subire delle modifiche, si prega di tener presente che esse vanno sottoposte alla Commissione (...) prima che i nuovi lavori progettati siano eseguiti. La Commissione Vi informerà nel più breve tempo possibile sull'esito della(e) proposta(e) di modifica, ed in caso di accettazione, delle relative condizioni. Il mancato rispetto della procedura menzionata (...) od il rigetto delle modifiche da parte della Commissione potrà causare la soppressione o la riduzione del contributo».

15.
    Nel dicembre 1989 la Colombani acquisiva uno stabilimento in Massa Lombarda, dando luogo alla Società Massalombarda Colombani SpA, che diveniva quindi la beneficiaria del contributo (in prosieguo: la «beneficiaria» o la «Massalombarda»).

16.
    Nella primavera del 1992, a causa del commissariamento della società Federconsorzi del 1991, la beneficiaria varava un importante programma di riorganizzazione e ristrutturazione riguardante le attività e il personale che comportava, fra l'altro, la concentrazione della produzione di confetture di frutta presso lo stabilimento di Portomaggiore e la concentrazione delle produzioni di succhi e nettari di frutta presso lo stabilimento di Massa Lombarda.

17.
    Nel 1994 la Commissione decideva di avviare verifiche su taluni progetti per i quali la beneficiaria aveva ottenuto contributi comunitari, tra i quali il progetto n. 88.41.IT.003.0 relativo allo stabilimento di Portomaggiore. A tal fine, con telex 12 settembre 1994, la Commissione invitava il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali e la beneficiaria a predisporre una serie di documenti atti a consentirle di verificare, al momento di un successivo controllo in loco, la conformità dell'investimento realizzato con il progetto approvato nonché il rispetto delle condizioni prescritte in sede di approvazione del progetto. In particolare essa chiedeva gli originali di tutti i documenti giustificativi riportati nella domanda di pagamento del contributo (punto 5 del telex) nonché i buoni di consegna e i documenti di trasporto relativi alle fatture di cui al punto 5 (punto 9 del telex).

18.
    La Commissione effettuava il controllo fra il 26 e il 30 settembre 1994 rilevando varie irregolarità. Tali irregolarità venivano iscritte nel verbale di constatazione del 30 settembre 1994 (in prosieguo: il «verbale»), firmato da tutte le parti, ivi compresi i rappresentanti della beneficiaria, nel modo seguente:

«(...)

8)    Le fatture indicate nell'unito elenco (all. 6) presentano varie irregolarità sia fiscali (bolle di accompagnamento aventi date remote rispetto a quelle delle relative fatture) che agli effetti dell'osservanza di quanto previsto dai Reg. n. 355/77 e 2515/85 (bolle aventi date anteriori a quelle di ricezione della domanda di contributo da parte della Commissione (...), bolle mancanti ecc.)

(...)

10)    [L]a “linea 700” dello stabilimento di Portomaggiore, relativa alla produzione di succhi e nettari, nella quale sono state apportate migliorie contabilizzate nel suddetto progetto n. 88.41.IT.003.0, a partire dal[l'] agosto 1992 (...) viene essenzialmente utilizzata per il confezionamento di prodotti a base di pomodoro. Questo stato è conseguente alla avvenuta acquisizione degli stabilimenti [di Massa Lombarda]. Tali lavorazioni (pomodoro) sono escluse da qualsiasi finanziamento del FEOGA Orientamento.

11)    Gli impianti relativi alla cosiddetta “linea 125” dello stabilimento di Portomaggiore, finanziati nell'ambito del progetto di cui al punto precedente, al momento della verifica sono risultati inutilizzati. A richiesta dei funzionari in verifica è stata fatta una prova di funzionamento della linea a vuoto. In merito, il dott. Malagoni, l'ing. Rasi, responsabile dello stabilimento, e il [sig.] Giuseppe Piazzi hanno fatto presente che lo stato di non utilizzo permane dal[l'] agosto 1992 ed è legato al progetto di trasferimento di questa linea nell'unità produttiva di Massa Lombarda, in via Selice, interamente dedicata alla produzione di succhi e bevande. Il dr. Malagoni, Direttore di produzione, dichiara inoltre: “Questo progetto approvato nel piano di investimenti 1994 è rimasto sospeso, come le relative adempienze burocratiche, in dipendenza dell'imminente passaggio di proprietà dell'Azienda. Per l'attuazione di questo progetto è già approntato idoneo locale in via Selice”.

(...)».

19.
    L'allegato 6 del verbale elenca, al punto 2, le fatture contestate relative allo stabilimento di Portomaggiore. Si tratta delle sette seguenti fatture: la fattura NIMAX n. 745 del 16 maggio 1988, la fattura OCME n. 1256 del 31 maggio 1990, la fattura ATLAS COPCO n. 17380 del 31 maggio 1988, la fattura Bronzoni n. 87 del 20 febbraio 1990, la fattura ATLAS COPCO n. 44098 del 31 dicembre 1989, la fattura Gairsa n. 650 del 2 novembre 1990 e la fattura MIT Mantovani n. 107 del 1° ottobre 1987.

20.
    Nell'ottobre 1994 la Massalombarda veniva acquisita e poi fusa per incorporazione, nel 1997, dalla Frabi SpA (in seguito divenuta la Finconserve SpA), società finanziaria del gruppo Conserve Italia Soc. Coop. a.r.l., che è la ricorrente nella presente causa e costituisce la realtà più importante della cooperazione agricola in Italia e una delle più importanti in Europa.

21.
    Con telefax inviato alla Commissione il 3 novembre 1994, le autorità italiane esprimevano parere favorevole all'avvio della procedura di soppressione del contributo concesso alla beneficiaria, in considerazione delle gravi irregolarità riscontrate.

22.
    Con lettera 22 maggio 1995 la Commissione comunicava alla beneficiaria e alle autorità italiane le infrazioni verbalizzate, nonché la sua intenzione di avviare tale procedura al fine di recuperare le somme indebitamente versate. Essa le invitava a presentare le proprie osservazioni al riguardo. Le irregolarità imputate alla beneficiaria in relazione alla presente causa sono esposte al terzo, quarto, quinto e nono paragrafo della detta lettera:

«Considerato che durante tale verifica si è accertato che determinate fatture imputate allo stabilimento di Portomaggiore o concernono un altro impianto, o sono relative ad una linea di produzione di marmellata estranea al progetto;

considerato che una linea di produzione di succhi e nettari di frutta (linea 700) è stata essenzialmente utilizzata, dall'agosto 1992, per il condizionamento di prodotti a base di pomodoro, il quale è escluso da un finanziamento del FEAOG-Orientamento;

considerato che una linea di produzione (linea 125), finanziata quasi interamente nell'ambito del presente progetto, è in uno stato di abbandono completo dall'agosto 1992;

(...)

considerato quindi che a seguito della verifica in loco si è rilevato il mancato rispetto dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 10, dell'articolo 19, paragrafo 2, 2° capoverso, dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2, [del regolamento n. 355/77]».

23.
    In data 3 agosto 1995 e 22 settembre 1995, la beneficiaria presentava le proprie osservazioni alla Commissione, evidenziando come le irregolarità verbalizzate fossero di scarso rilievo e non giustificassero la soppressione del contributo. A seguito di incontri con i funzionari dei servizi competenti della Commissione, tenutisi il 19 gennaio 1996 e il 22 ottobre 1996, essa depositava delle memorie integrative, il 27 febbraio 1996 e l'11 novembre 1996.

24.
    L'11 luglio 2000 la Commissione adottava la decisione C(2000) 1751, fondata sull'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, che sopprime il contributo concesso (in prosieguo: la «decisione impugnata»), ritenendo che le osservazioni presentate dalla ricorrente non lasciassero emergere elementi atti a confutare le irregolarità constatate in occasione del controllo del 1994 e che l'importanza e la gravità delle stesse giustificassero la soppressione del contributo.

25.
    Le principali motivazioni della decisione impugnata sono elencate qui di seguito:

«considerando quanto segue:

(...)

(6)    (...) è stato rilevato che talune fatture, benché imputate allo stabilimento di Portomaggiore, in realtà non riguardavano questo impianto.

(7)    E' stato accertato che una linea di produzione di succhi e nettari di frutta (“linea 125”), finanziata quasi interamente nell'ambito di questo progetto, versava in uno stato di abbandono completo dal mese di agosto 1992.

(8)    E' stato altresì accertato che una linea di produzione di succhi e nettari di frutta (“linea 700”), inclusa nel progetto, è stata utilizzata, dal mese di agosto 1992, essenzialmente per il condizionamento di prodotti a base di pomodori, i quali non erano previsti nella domanda di contributo; che, in virtù della disposizione B.5 n. 21 della [Comunicazione del 1983] sono esclusi dal finanziamento del FEAOG-Orientamento i progetti miranti a un aumento della capacità di trasformazione dei pomodori.

(...)

(22)    Sulla base delle indicazioni di cui sopra, le irregolarità constatate incidono sulle condizioni di attuazione del progetto in questione.

(...)

(24)    A norma dell'art. 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Commissione può ridurre o sospendere il contributo per l'azione o la misura in questione, se l'esame conferma l'esistenza di un'irregolarità o di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione (...) e per la quale non sia stata chiesta l'approvazione della Commissione.

(25)    Alla luce delle indicazioni di cui sopra, è necessario sopprimere il contributo concesso.

(26)    Il beneficiario è tenuto a rimborsare l'importo di ITL 697 836 871, il cui fondamento è venuto meno».

Procedimento e conclusioni delle parti

26.
    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 settembre 2000, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

27.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di dare inizio alla trattazione orale e, a titolo delle misure di organizzazione del procedimento di cui all'art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, ha chiesto alla Commissione di rispondere ad un quesito. La Commissione ha ottemperato a tale richiesta nel termine impartito.

28.
    Le parti hanno svolto le loro osservazioni orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza del 3 giugno 2003.

29.
    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione della Commissione 11 luglio 2000, C(2000) 1751;

-    condannare la Commissione alle spese.

30.
    La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

-    respingere interamente il ricorso;

-    condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

31.
    A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione impugnata la ricorrente deduce sei motivi. Il primo motivo è relativo alla carenza di motivazione del ‘considerando’ 6 della decisione impugnata; il secondo motivo si riferisce all'errata valutazione delle circostanze di fatto di cui al ‘considerando’ 6 della decisione impugnata; il terzo motivo si fonda sull'errata interpretazione degli obblighi assunti dalla beneficiaria e sulla violazione delle norme comunitarie relative al buon funzionamento del mercato per quanto riguarda la linea di produzione 125, di cui al ‘considerando’ 7 della decisione impugnata; il quarto motivo è tratto dalla violazione e dall'errata interpretazione della normativa comunitaria relativa alla Comunicazione del 1983 dei progetti finanziabili per quanto riguarda la linea di produzione 700, di cui al ‘considerando’ 8 della decisione impugnata; il quinto motivo si fonda sulla violazione dell'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88; il sesto motivo è tratto dalla violazione del principio di proporzionalità.

Sul primo e sul secondo motivo, relativi alla carenza di motivazione e all'errata valutazione dei fatti di cui al ‘considerando’ 6 della decisione impugnata

Argomenti delle parti

32.
    La ricorrente ritiene che il ‘considerando’ 6 della decisione impugnata, secondo cui talune fatture, benché imputate allo stabilimento di Portomaggiore, in realtà non riguardavano questo impianto, sia viziato, da un lato, da carenza di motivazione e, dall'altro, da un'errata valutazione delle circostanze di fatto constatate dalla Commissione.

- Sulla motivazione

33.
    La ricorrente eccepisce che le circostanze esposte al ‘considerando’ 6 sono del tutto inidonee a fornire un'adeguata motivazione, conformemente ai criteri stabiliti dalla costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale. A tale proposito essa sostiene che dalla formulazione di tale punto non è assolutamente possibile risalire a quali fatture la Commissione considera irregolari perché imputate ad altro impianto.

34.
    Inoltre, la ricorrente afferma che, anche facendo riferimento al contesto nel quale la decisione impugnata è stata adottata, la motivazione di quest'ultima rimane carente. L'allegato 6, punto 2, del verbale avrebbe elencato un totale di sette fatture, mentre la lettera 22 maggio 1995 di avvio della procedura di infrazione non presenterebbe precisazioni al riguardo, riferendosi unicamente a «talune fatture». Orbene, la Commissione avrebbe riconosciuto per la prima volta nel controricorso (punto 36) che le fatture contestate nella decisione impugnata non erano tutte le fatture elencate al detto allegato 6, punto 2, ma solamente tre di esse, cioè le fatture OCME n. 1256/90 del 31 maggio 1990, ATLAS COPCO n. 44098 del 3 dicembre 1989 e MIT Mantovani n. 107 del 1° ottobre 1987, il che dimostrerebbe l'incertezza della motivazione dell'atto impugnato.

35.
    La Commissione contesta tali argomenti ritenendoli infondati. A suo parere, si evincerebbe chiaramente dalla formulazione del ‘considerando’ 6 che le fatture oggetto dell'addebito erano quelle indicate nel detto allegato 6, punto 2, ovverosia quelle la cui bolla di consegna dimostra che il materiale è stato consegnato ad un diverso stabilimento o quelle per le quali la ricorrente non è riuscita a dimostrare che il luogo di consegna è stato effettivamente lo stabilimento di Portomaggiore, cioè le fatture OCME n. 1256/90, ATLAS COPCO n. 44098 e MIT Mantovani n. 107. Comunque, sarebbe evidente che la ricorrente ha potuto identificare, dal contesto in cui è stata adottata la decisione impugnata, le tre fatture oggetto dell'addebito, in quanto ha assistito alla verifica e ha partecipato attivamente al procedimento amministrativo replicando più volte in dettaglio alla detta censura.

- Sulla valutazione dei fatti

36.
    La ricorrente afferma che la Commissione ha ritenuto a torto che le fatture di cui al ‘considerando’ 6 della decisione impugnata fossero irregolari in quanto si riferivano a uno stabilimento diverso da quello di Portomaggiore e che ciò giustificasse la soppressione del contributo. La ricorrente produce in allegato alla sua memoria di replica, per quanto riguarda le tre fatture controverse identificate dalla Commissione nel controricorso, bolle di consegna e altri documenti giustificativi che, a suo parere, sarebbero tali da dimostrare che la localizzazione dei materiali e dei lavori contestati è stata realmente ed effettivamente lo stabilimento di Portomaggiore.

37.
    Quindi, la ricorrente sostiene, in primo luogo, che la fattura OCME n. 1256/90 del 31 maggio 1990, relativa alla modifica di programma sul pallettizzatore, non sarebbe irregolare e che il fatto che la bolla sia stata indirizzata a uno stabilimento diverso da quello di Portomaggiore - lo stabilimento di Codigoro - sarebbe un mero errore materiale del fornitore. La fattura, la commessa del 14 maggio 1990 e la relazione tecnica del servizio d'assistenza della ditta OCME del 30 maggio 1990 proverebbero che la localizzazione dei lavori è stata realmente ed effettivamente lo stabilimento di Portomaggiore.

38.
    In secondo luogo, per quanto riguarda la fattura ATLAS COPCO n. 44098 del 31 dicembre 1989, relativa all'acquisto di un selettore, la ricorrente riconosce che la bolla di consegna di tale acquisto non è stata ritrovata al momento del controllo e precisa che in seguito ne è stata chiesta una copia al fornitore. A tale proposito, essa produce la fattura, la commessa e la bolla per dimostrare che la destinazione del selettore è stata unicamente lo stabilimento di Portomaggiore.

39.
    In terzo luogo, per quanto riguarda la fattura MIT Mantovani n. 107 del 1° ottobre 1987, relativa alla fornitura e posa in opera di materiale idraulico, la ricorrente argomenta che si tratta di una fattura regolare relativa a lavori in economia iniziati nel cantiere dello stabilimento di Portomaggiore. Così dimostrerebbero le due bolle del fornitore e la commessa prodotte.

40.
    Peraltro, la ricorrente rileva che, comunque, l'importo complessivo delle tre fatture contestate dalla Commissione, pari a ITL 4 143 120, è irrisorio rispetto al valore complessivo dell'investimento del progetto (ITL 2 794 000 000) e all'entità del contributo comunitario approvato dalla Commissione (ITL 697 836 871).

41.
    La Commissione eccepisce, in base all'art. 48, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, l'inammissibilità dei nuovi mezzi di prova costituiti da fatture e bolle di consegna prodotte dalla ricorrente in fase di replica, essendo la produzione tardiva e non motivata, e chiede che siano esclusi dal fascicolo di causa.

42.
    La Commissione sostiene che, comunque, il ‘considerando’ 6 della decisione impugnata non è viziato da alcun errore di valutazione dei fatti. Con telex 12 settembre 1994 essa avrebbe già formalmente richiesto alla ricorrente gli originali dei documenti giustificativi delle spese nonché le relative bolle di consegna (punti 5 e 9 del telex), dal momento che tali documenti non erano stati prodotti né in sede di controllo né nel corso della fase amministrativa, ancorché più volte annunciati dalla ricorrente. Quindi, la decisione impugnata non sarebbe viziata da alcuna errata valutazione, giacché la Commissione non poteva tener conto di tali documenti quando ha adottato la decisione impugnata, per motivi ascrivilbili unicamente alla negligenza della beneficiaria.

43.
    All'udienza, la Commissione ha riconosciuto che, purché ammissibili, i documenti prodotti dalla ricorrente nella memoria di replica erano idonei a dimostrare che il reale luogo di consegna dei materiali e dei lavori di cui trattasi era stato lo stabilimento di Portomaggiore.

Giudizio del Tribunale

44.
    Occorre esaminare, innanzi tutto, la motivazione del detto ‘considerando’, poi, la ricevibilità dei mezzi di prova prodotti dalla ricorrente in sede di replica e, infine, l'argomento della ricorrente relativo all'errata valutazione della Commissione delle circostanze di fatto oggetto dell'addebito.

- Sulla motivazione

45.
    Risulta da una giurisprudenza costante, in primo luogo, che, in forza dell'art. 253 CE, la motivazione di un atto deve far apparire, in forma chiara e non equivoca, l'argomentazione dell'autorità comunitaria da cui emana l'atto contestato onde consentire agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per tutelare i loro diritti e al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo e, in secondo luogo, che la portata dell'obbligo di motivazione si valuta in relazione al suo contesto (sentenze del Tribunale 24 aprile 1996, cause riunite T-551/93 e da T-231/94 a T-234/94, Industrias Pesqueras Campos e a./Commissione, Racc. pag. II-247, punto 140; 12 ottobre 1999 causa T-216/96, Conserve Italia/Commissione, Racc. pag. II-3139; in prosieguo: la «sentenza Conserve Italia I», punto 117, e 11 marzo 2003, causa T-186/00, Conserve Italia/Commissione, Racc. pag. II-719; in prosieguo: la «sentenza Conserve Italia II», punto 95).

46.
    Nel caso di specie occorre rilevare che il ‘considerando’ 6 della decisione impugnata, secondo il quale talune fatture, benché imputate allo stabilimento di Portomaggiore, in realtà non riguardavano questo impianto, non elenca le fatture oggetto dell'addebito. Risulta, tuttavia, dal fascicolo e dal contesto in cui è stata adottata la decisione impugnata che la ricorrente è stata in grado di individuare le tre fatture controverse, di contestarne l'irregolarità nonché di comprendere l'argomentazione su cui si fonda l'addebito della Commissione.

47.
    In primo luogo, la ricorrente ha avuto a disposizione sufficienti elementi per individuare le fatture irregolari in base alle quali è stata adottata la decisione impugnata. La ricorrente è stata precisamente informata riguardo alle sette fatture inizialmente contestate dalla Commissione nel corso del controllo effettuato nel settembre 1994, in base all'allegato 6, punto 2, del verbale, ove sono elencate una per una.

48.
    Inoltre, dalle sue osservazioni presentate il 3 agosto 1995, risulta che la ricorrente ha capito per quali motivi le sette fatture originariamente contestate fossero considerate irregolari nonché il fatto che tre di esse - le fatture OCME n. 1256 del 31 maggio 1990, ATLAS COPCO n. 44098 del 31 dicembre 1989 e MIT Mantovani n. 107 del 1° ottobre 1987 - erano contestate perché su una bolla di consegna era indicato un destinatario diverso o mancavano le bolle. Infatti, nelle dette osservazioni, la ricorrente ha riconosciuto che la bolla di consegna della fattura OCME n. 1256 era indirizzata allo stabilimento di Codigoro e, per quanto riguarda le altre due fatture, essa ha ammesso che le bolle atte a dimostrare l'effettivo luogo di consegna dei beni o dei lavori in parola non erano state reperite, pur avendo annunciato più volte la produzione di una copia.

49.
    Infine, va osservato che la ricorrente ha partecipato attivamente, in seguito, alla fase amministrativa; infatti si sono svolti dei colloqui con i servizi competenti della Commissione e per due volte sono state anche presentate memorie integrative.

50.
    In secondo luogo, occorre rilevare che, ancorché la ricorrente abbia potuto nutrire dubbi in merito alle fatture oggetto dell'addebito, essa ha contestato durante la fase amministrativa e nel ricorso l'irregolarità delle sette fatture elencate nell'allegato 6, punto 2, del verbale, fra le quali figurano le tre fatture individuate dalla Commissione nel suo controricorso. Quindi, il fatto che solo tre di esse siano alla base della decisione impugnata, invece delle sette originariamente contestate all'epoca del controllo, è irrilevante, dal momento che la ricorrente ha potuto difendere i propri interessi e contestare in qualsiasi momento l'irregolarità delle fatture controverse.

51.
    Da quanto precede risulta che il ‘considerando’ 6 della decisione impugnata è sufficientemente motivato ai sensi dell'art. 253 CE e della citata giurisprudenza e che, di conseguenza, il motivo relativo alla carenza di motivazione dev'essere respinto in quanto infondato.

- Sulla ricevibilità dei nuovi mezzi di prova

52.
    L'art. 48, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura consente alle parti di proporre nuovi mezzi di prova nella replica e nella controreplica, purché tali mezzi si basino su elementi di diritto e di fatto non emersi durante il procedimento.

53.
    Nel caso di specie, occorre rilevare che la ricorrente ha sostenuto nel ricorso che le sette fatture originariamente contestate dalla Commissione erano regolari, che la Commissione, nel controricorso, ha ristretto a tre fatture quelle ritenute irregolari e che la ricorrente ha prodotto, in sede di replica e dopo che la Commissione ha individuato esattamente nel controricorso le fatture contestate, i documenti giustificativi che riteneva pertinenti per avvalorare la propria tesi della regolarità delle tre fatture controverse. Pertanto, la produzione di tali documenti si riferisce ai fatti emersi durante il procedimento dinanzi al Tribunale e, di conseguenza, non possono essere considerati irricevibili ai sensi dell'art. 48, n. 1, del regolamento di procedura.

54.
    Ne consegue che occorre dichiarare ricevibili tali documenti e, quindi, respingere la richiesta della Commissione di escluderli dal fascicolo di causa.

- Sulla valutazione dei fatti

55.
    Risulta dal fascicolo e dalle affermazioni della Commissione nell'ambito del procedimento contenzioso che quest'ultima ha addebitato alla ricorrente il fatto che le tre fatture di cui trattasi non riguardassero lo stabilimento di Portomaggiore, basandosi sul fatto che le relative bolle indicavano un destinatario diverso (fattura OCME n. 1256/90 del 31 maggio 1990) oppure non erano state rinvenute al momento dell'ispezione (fatture ATLAS COPCO n. 44098 del 31 dicembre 1989 e MIT Mantovani n. 107 del 1° ottobre 1987).

56.
    Bisogna rilevare, innanzi tutto, che la fattura ATLAS COPCO n. 44098 e la fattura MIT Mantovani n. 107 indicano chiaramente che il luogo di fornitura dei beni e dei lavori era lo stabilimento di Portomaggiore. Occorre segnalare che la Commissione ha ritenuto irregolari tali fatture esclusivamente sulla base dell'assenza delle relative bolle di consegna.

57.
    Orbene, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, non si può desumere dalla mera mancanza delle bolle di consegna che i beni e i lavori oggetto di tali fatture siano stati forniti a un impianto diverso da quello di Portomaggiore. Infatti, una simile circostanza non può rappresentare una prova sufficiente della tesi della Commissione in mancanza di ogni altro elemento idoneo a contestare la destinazione indicata sulle fatture. Inoltre, i documenti prodotti dalla ricorrente - le commesse e le bolle di consegna - confermano che la destinazione di tali beni e di tali lavori era effettivamente lo stabilimento di Portomaggiore.

58.
    Di conseguenza, bisogna considerare che la Commissione ha ritenuto a torto che le fatture ATLAS COPCO n. 44098 e MIT Mantovani n. 107 non riguardassero lo stabilimento di Portomaggiore.

59.
    Per quanto riguarda la fattura OCME n. 1256/90, la relativa bolla di consegna ritrovata al momento del controllo indicava uno stabilimento di destinazione - l'impianto di Codigoro - diverso da quello indicato sulla fattura - lo stabilimento di Portomaggiore; la ricorrente ha ammesso tale discordanza affermando che si trattava di un semplice errore materiale del fornitore. Pertanto, tenuto conto della discordanza fra tali documenti giustificativi e considerata l'importanza determinante dell'indicazione della destinazione dei lavori contenuta nella bolla di consegna, la Commissione, mancando ogni altro elemento di prova da parte della ricorrente, ha giustamente ritenuto che tali lavori non riguardassero lo stabilimento di Portomaggiore.

60.
    La ricorrente ha prodotto dinanzi al Tribunale la commessa del 14 maggio 1990 e la relazione tecnica del servizio d'assistenza della ditta OCME del 30 maggio 1990 al fine di dimostrare che la localizzazione dei beni e dei lavori è realmente stata lo stabilimento di Portomaggiore.

61.
    Tali documenti dimostrano che l'unico destinatario dei lavori è effettivamente stato lo stabilimento di Portomaggiore. Tuttavia, occorre rilevare che tali documenti non sono tali da rimettere in discussione la legittimità del ‘considerando’ 6 della decisione impugnata. Infatti, vista la discordanza fra la fattura e la relativa bolla di consegna, spettava alla ricorrente produrre tali documenti in fase di procedimento amministrativo per contestare la valutazione della Commissione.

62.
    Quindi, poiché tali documenti non sono stati prodotti durante la fase amministrativa, la Commissione ha giustamente considerato nella decisione impugnata, badandosi sui documenti a sua disposizione al momento del controllo, che tale fattura non riguardava lo stabilimento di Portomaggiore. Pertanto, non si può addebitare alla Commissione alcuna illegittimità in relazione alla fattura OCME.

63.
    Risulta da quanto precede che il motivo tratto dalla valutazione errata dei fatti di cui al ‘considerando’ 6 della decisione impugnata è parzialmente fondato.

Sul terzo motivo, relativo all'errata interpretazione degli obblighi assunti dalla beneficiaria e alla violazione delle norme comunitarie riguardanti il buon funzionamento del mercato, per quanto riguarda la linea di produzione 125, di cui al ‘considerando’ 7 della decisione impugnata

Argomenti delle parti

64.
    La ricorrente sostiene l'infondatezza del ‘considerando’ 7 della decisione impugnata secondo il quale la linea di produzione di succhi e nettari di frutta (linea 125) versava in uno stato di abbandono completo dal mese di agosto 1992.

65.
    La ricorrente ricorda che la Massalombarda ha attraversato varie vicissitudini, in seguito al commissariamento della Federconsorzi nel 1991, che hanno portato a una profonda ristrutturazione dell'azienda, dando luogo, nello stabilimento di Portomaggiore, all'arresto temporaneo degli impianti della linea 125, in vista di concentrare la produzione di succhi e nettari di frutta presso lo stabilimento di Massa Lombarda. Peraltro, anche le mutate tendenze del mercato avrebbero comportato altresì la necessità di modificare la filosofia produttiva dell'azienda in tema di nettari di frutta per mantenerne la competitività sul mercato.

66.
    Inoltre, la ricorrente afferma che l'addebito non è fondato in fatto, poiché gli impianti della linea 125 non avrebbero versato in uno stato di «abbandono completo», ma avrebbero subito una semplice sospensione dell'attività dal momento che l'impianto sarebbe stato ampiamente utilizzato a seguito del finanziamento, sarebbe rimasto nella disponibilità dell'azienda e solamente temporanee esigenze avrebbero imposto la sospensione della sua attività.

67.
    La ricorrente afferma che tale sospensione temporanea non viola l'impegno, assunto dalla beneficiaria in sede di domanda del contributo, di non distogliere dall'impiego il macchinario installato. Secondo la ricorrente, una diversa interpretazione di tale impegno, nel senso che implichi l'impossibilità di qualsiasi sospensione, sarebbe illogica poiché porterebbe a ritenere che un'eccessiva contrazione della produzione sia conforme al diritto comunitario, mentre non lo sarebbe una sospensione temporanea motivata da esigenze di mercato.

68.
    La ricorrente sostiene altresì che tale arresto temporaneo degli impianti è del tutto coerente con il principio del buon funzionamento del mercato che sarebbe alla base della normativa e dei principi generali del diritto comunitario. In tal senso, la formulazione dell'art. 3 del regolamento n. 355/77 consentirebbe una flessibilità dei criteri delle azioni finanziate tenendo conto del funzionamento e delle tendenze del mercato; inoltre, una prosecuzione dell'attività avrebbe procurato diseconomie non solamente all'azienda ma anche ai produttori, il che avrebbe rappresentato una violazione dell'art. 9 del regolamento n. 355/77.

69.
    Infine, nella replica, la ricorrente afferma che l'argomento richiamato dalla Commissione nel controricorso quanto alla violazione di un presunto obbligo di sottoporre a preventiva autorizzazione le modifiche del progetto sarebbe irricevibile atteso che, nella decisione impugnata, nessun riferimento e nessun addebito è stato fatto alla beneficiaria in tal senso.

70.
    La Commissione afferma che il motivo dedotto dalla ricorrente è infondato in fatto e, inoltre, è basato su un'interpretazione del tutto errata del regolamento n. 355/77 e degli impegni formalmente assunti dalla beneficiaria. Secondo la Commissione, la sospensione della linea 125 così come la decisione di spostarla presso un diverso stabilimento sarebbero circostanze idonee a determinare un totale snaturamento del progetto approvato dalla Commissione e costituirebbero una violazione del regolamento n. 355/77, in particolare del suo art. 10, lett. c) - come essa ha precisato all'udienza -, una violazione dell'obbligo di non distogliere il macchinario nonché una violazione dell'obbligo di notifica e di autorizzazione preventiva. Al riguardo, la Commissione afferma che il riferimento all'obbligo di notifica preventiva non è un nuovo addebito mosso alla ricorrente, ma mira semplicemente a controbattere agli argomenti di quest'ultima secondo cui la cessazione dell'attività e il trasferimento della linea sarebbero conformi al diritto comunitario.

Giudizio del Tribunale

71.
    La ricorrente sostiene in particolare che l'addebito di cui al ‘considerando’ 7 della decisione impugnata è infondato, perché la linea non sarebbe stata abbandonata, e, inoltre, che la sospensione della linea 125 è assolutamente conforme agli obiettivi perseguiti dal Trattato CE e dal regolamento n. 355/77 nonché agli obblighi assunti dalla beneficiaria al momento della concessione del contributo.

72.
    In primo luogo, l'argomento della ricorrente secondo il quale l'addebito sarebbe viziato da un'errata valutazione dei fatti, poiché la cessazione della linea non avrebbe costituito un «totale abbandono» dell'impianto, non può essere accolto.

73.
    Risulta dal punto 11 del verbale che secondo quanto dichiarato dai responsabili dello stabilimento la linea non è stata utilizzata dall'agosto 1992. Inoltre, la ricorrente non ha negato nel suo ricorso il fatto che la linea sia stata effettivamente sospesa per più di due anni. Infine, come giustamente sostenuto dalla Commissione, la ricorrente non ha presentato alcun elemento di prova, come statistiche o dati produttivi, atti a dimostrare che tale linea è stata in qualche modo usata durante i detti due anni.

74.
    Quindi, il fatto che l'impianto in questione sia rimasto a disposizione dell'impresa e in buono stato di funzionamento e che sia stata effettuata una prova di funzionamento della linea durante l'ispezione è irrilevante, perché tali circostanze non contraddicono il fatto che la linea non sia mai stata utilizzata per più di due anni. Di conseguenza, indipendentemente dalle parole usate dalla Commissione nella decisione impugnata, tale istituzione non ha commesso alcuna errata valutazione dei fatti di cui al ‘considerando’ 7 della detta decisione.

75.
    In secondo luogo, si deve esaminare la fondatezza della tesi della ricorrente, secondo la quale la sospensione della linea, essendo una scelta aziendale motivata dalle tendenze del mercato e dalla situazione dell'impresa rientrante nella sfera di autonomia di cui dispone un imprenditore per organizzare la propria produzione, è conforme agli obiettivi del Trattato CE e del regolamento n. 355/77 nonché agli obblighi assunti dalla beneficiaria quando è stato concesso il contributo.

76.
    Occorre rilevare, in via preliminare, che, poiché il trasferimento della linea non ha avuto luogo, il Tribunale non è tenuto a pronunciarsi in proposito.

77.
    Ai termini dell'art. 10, lett. c), del regolamento n. 355/77, i progetti devono «contribuire all'effetto economico durevole del miglioramento della struttura perseguito dai programmi». Ai sensi del suo art. 9, n. 1, i «progetti devono contribuire a migliorare la situazione del rispettivo settore di produzione agricola di base». Il quarto ‘considerando’ del regolamento n. 355/77 precisa che, «per poter beneficiare del finanziamento comunitario, i progetti devono in particolare permettere di garantire tanto il miglioramento e la razionalizzazione delle strutture di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, quanto effetti positivi duraturi nel settore agricolo». Ne deriva che l'attuazione del progetto in parola e il suo contributo a un effetto positivo durevole sulle strutture di trasformazione e di commercializzazione dei succhi e nettari di frutta costituiscono un obbligo fondamentale che grava sulla ricorrente in seguito alla concessione del contributo.

78.
    Peraltro, in base all'impegno assunto nella lettera di domanda del contributo presentata dalla beneficiaria, la ricorrente è tenuta, in primo luogo, a non «distogliere dal previsto impiego il macchinario e le altre cose installate nel complesso in questione per un periodo di almeno cinque anni dalla data degli accertamenti di collaudo», e, in secondo luogo, a sottoporre alla Commissione le modifiche apportate al progetto approvato in vista della loro preventiva autorizzazione, conformemente alla decisione di concessione. A tale proposito la ricorrente non può far utilmente valere l'irricevibilità dell'argomento della Commissione relativo alla violazione di quest'ultimo obbligo, poiché esso fa parte delle condizioni legate alla concessione del contributo ed è alla base del sistema del FEAOG, di cui all'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, come ricordato dalla decisione impugnata che stabilisce chiaramente, al ‘considerando’ 22, che le irregolarità constatate incidono sulle condizioni di attuazione del progetto e, al ‘considerando’ 24, che, in tal caso, la mancanza di notifica e di autorizzazione preventiva della Commissione può comportare la sospensione o la riduzione del contributo.

79.
    Il Tribunale considera che un periodo di sospensione di più di due anni della linea 125, la quale rappresenta il 97% dell'investimento globale del progetto approvato, costituisce una violazione delle disposizioni regolamentari e degli obblighi citati.

80.
    Innanzi tutto, occorre segnalare che un imprenditore è certamente libero di organizzare la politica industriale della propria azienda e l'impiego dei propri impianti nonché, in particolare, di decidere di cessare una produzione quando il mercato o le esigenze aziendali lo impongono. Tuttavia, quando un imprenditore chiede un contributo comunitario per un'azione specifica, esso assume, conformemente alle disposizioni del citato regolamento n. 355/77, in particolare al suo art. 10, lett. c), l'obbligo di adempiere correttamente all'azione finanziata e di ottenere i risultati preventivati. Orbene, un periodo superiore a due anni di inattività della principale linea finanziata dal progetto impedisce, in via di principio, al progetto di produrre l'effetto economico durevole perseguito e il conseguimento dei risultati previsti secondo il regolamento n. 355/77. Pertanto, la Commissione ha ragionevolmente ritenuto che una sospensione del genere costituisse una violazione dell'art. 10, lett. c), del regolamento n. 355/77.

81.
    Peraltro, bisogna sottolineare che le esigenze temporanee, dovute all'evoluzione del mercato e alla razionalizzazione dell'azienda, alle quali la ricorrente ha dovuto far fronte, rientrano intrinsecamente nel consueto rischio commerciale che un operatore economico normalmente informato doveva poter prevedere. Quindi, tali circostanze non possono essere fatte valere per eludere l'applicazione del regolamento n. 355/77.

82.
    Inoltre, vista l'ampiezza e l'importanza dell'investimento del progetto colpito dalla cessazione di attività (97%), occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la Commissione ha potuto giustamente ritenere che tale circostanza costituisse una «modifica» del progetto che doveva essere notificata e preventivamente autorizzata, conformemente alla lettera allegata alla decisione di concessione. Ebbene, la ricorrente non ha comunicato alcuna informazione alla Commissione a proposito della riorganizzazione intrapresa né della decisione di sospendere la linea in parola.

83.
    Come giustamente affermato dalla Commissione, essa è la sola competente a valutare se i progetti rispondano ai requisiti dell'azione e alla normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 1, n. 3, del regolamento n. 355/77 e dell'art. 14, n. 3, del regolamento n. 4253/88. Pertanto, la ricorrente non può validamente affermare che la sospensione della linea fosse conforme al criterio del buon funzionamento del mercato, previsto dall'art. 3 del regolamento n. 355/77, e che la prosecuzione delle attività avrebbe costituito una violazione dell'art. 9 del regolamento n. 355/77, mancando qualsiasi Comunicazione e conferma da parte della Commissione.

84.
    Infine, l'obbligo di non distogliere i macchinari dall'impiego, assunto dalla beneficiaria, mira a vietare qualsiasi impiego o utilizzo estraneo degli elementi finanziati per un periodo di cinque anni. Quindi, tale presupposto dev'essere interpretato come diretto ad assicurare che il progetto approvato e la realizzazione dell'azione finanziata non siano privati del loro contenuto mediante un uso dei macchinari diverso da quello originariamente stabilito. Nella fattispecie, l'inattività della linea 125 a partire dal mese di agosto 1992 costituisce un uso scorretto dei macchinari, che ha interrotto il termine di cinque anni, e, di conseguenza, una violazione dell'obbligo di non distogliere gli stessi dall'impiego.

85.
    Alla luce di tutto quanto precede, occorre dichiarare che la Commissione non ha interpretato in modo errato gli obblighi assunti dalla beneficiaria né ha commesso una violazione delle norme comunitarie relative al buon funzionamento del mercato per quanto riguarda la linea di produzione 125.

86.
    Pertanto, occorre respingere il terzo motivo.

Sul quarto motivo, relativo alla violazione e all'errata interpretazione della Comunicazione del 1983, per quanto riguarda la linea di produzione 700, di cui al ‘considerando’ 8 della decisione impugnata

Argomenti delle parti

87.
    La ricorrente sostiene che il ‘considerando’ 8 della decisione impugnata, secondo il quale la linea 700 sarebbe stata «essenzialmente» utilizzata per il confezionamento di prodotti a base di pomodoro a fronte del divieto contenuto al punto B.5, n. 21, della Comunicazione del 1983, è privo di fondamento, poiché i fatti contestati non corrispondono al vero e la detta comunicazione non è stata violata.

88.
    In primo luogo, la ricorrente sostiene che la linea 700 non è stata utilizzata «essenzialmente» ma «eccezionalmente» per il detto confezionamento. A tale proposito, essa sostiene che la campagna del pomodoro si svolge unicamente nell'arco di circa quaranta giorni nei mesi di agosto e settembre e che, pertanto, tale linea è stata utilizzata specificamente per il confezionamento di succo di pomodoro solamente in tale brevissimo periodo, a motivo dell'impossibilità di far fronte a tale produzione presso gli altri stabilimenti della beneficiaria. A parte questo utilizzo eccezionale, la linea è stata impiegata conformemente al progetto di produzione di succhi e nettari di frutta.

89.
    In secondo luogo, la ricorrente afferma che non si può parlare di «distoglimento» in caso di macchinari polivalenti, come la linea 700. Laddove una linea ha una sua intrinseca polivalenza, dovrebbe ritenersi rispettato il dettato comunitario quando questa sia utilizzata per la destinazione prevista dal progetto, e, solamente in via eccezionale, per lavorazioni stagionali.

90.
    La ricorrente sottolinea che, comunque, gli investimenti effettuati sulla linea 700, allo scopo di adeguarla tecnologicamente alla linea 125, ammontano solamente al 3% (ITL 88 358 690) del valore complessivo del progetto d'investimento (ITL 2 822 619 947), rappresentando un importo modestissimo.

91.
    Nella replica, la ricorrente contesta il valore probatorio del verbale di constatazione richiamato dalla Commissione. Da un lato, essa ne contesta i termini in quanto un controllo durato quattro giorni, di cui uno solo speso nello stabilimento di Portomaggiore, non poteva consentire agli agenti della Commissione di accertare che la linea fosse stata scorrettamente utilizzata «a partire» dall'agosto 1992. Dall'altro, la ricorrente sostiene che tale verbale non fa fede in relazione all'operato della beneficiaria ed è privo di efficacia probatoria, posto che tale documento è stato stilato dagli agenti della Commissione e che la beneficiaria si è limitata a sottoscriverlo come mera ricezione formale del documento e non come accettazione del suo contenuto.

92.
    La Commissione ritiene che il presente motivo sia del tutto infondato. Risulterebbe chiaramente dal fascicolo e dal verbale che lo stabilimento di Portomaggiore ha continuato l'attività di confezionamento dei prodotti derivati dal pomodoro a partire dall'agosto 1992. Peraltro, il verbale riprodurrebbe con esattezza quanto effettivamente constatato durante l'ispezione, che la ricorrente contesterebbe per la prima volta solo in sede di replica. Pertanto, l'interpretazione sostenuta dalla ricorrente quanto alla pretesa inopponibilità del documento sarebbe irrilevante.

Giudizio del Tribunale

93.
    Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo il quale l'utilizzo della linea 700 per i prodotti derivati dal pomodoro è stato solo «eccezionale» e non «essenziale», occorre constatare, in primo luogo, che si evince dal punto 10 del verbale che, a partire dal mese di agosto 1992, la beneficiaria ha usato tale linea «essenzialmente» per la trasformazione di prodotti derivati dal pomodoro. La ricorrente contesta, tuttavia, i termini del verbale in quanto questo sarebbe privo di efficacia probatoria.

94.
    A tale proposito occorre ricordare che, per valutare la forza probatoria di un documento, si deve verificare la verosimiglianza dell'informazione in esso contenuta, tener conto dell'origine del documento e delle circostanze in cui è stato elaborato e chiedersi se, in base al contenuto, esso appaia ragionevole e affidabile (v. sentenza del Tribunale 15 marzo 2000, cause riunite T-25/95, T-26/95, da T-30/95 a T-32/95, da T-34/95 a T-39/95, da T-42/95 a T-46/95, T-48/95, da T-50/95 a T-65/95, da T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc. pag. II-491, punto 1838). Ora, nel caso di specie, poiché il verbale è stato redatto immediatamente dopo il controllo ed è stato debitamente firmato da tutti i rappresentanti della beneficiaria e dai funzionari della Commissione e dell'amministrazione italiana presenti al controllo, il suo valore probatorio e la verosimiglianza dell'irregolarità constatata non possono ragionevolmente essere messi in dubbio.

95.
    Inoltre, non risulta dal detto documento che la ricorrente abbia contestato o eccepito rilievi, in sede di controllo, per quel che riguarda i fatti addebitati nel verbale. Infatti, dalla riserva espressa dalla ricorrente all'ultimo paragrafo del verbale relativo all'invio delle «ulteriori delucidazioni su quanto qui esposto» discende che essa si è limitata ad assicurarsi la possibilità di fornire ulteriori informazioni e che non ha negato le constatazioni effettuate, come giustamente sostiene la Commissione. Pertanto, non può invalidare il valore probatorio del detto documento la tesi della ricorrente secondo cui tale verbale non farebbe fede dell'operato della beneficiaria, dal momento che, firmandolo, essa non ne avrebbe accettato il contenuto e avrebbe sostenuto, nel corso del procedimento amministrativo, che l'utilizzo della linea per il confezionamento di pomodori era eccezionale.

96.
    In secondo luogo, si evince dall'accordo sindacale, firmato nel maggio 1992 e prodotto dalla beneficiaria nelle osservazioni presentate il 3 agosto 1995, che, era stato allora deciso che lo stabilimento di Portomaggiore continuasse la produzione di derivati del pomodoro dopo la ristrutturazione del gruppo. Orbene, un documento del genere rappresenta un indizio pertinente a sostegno della tesi della Commissione, quand'anche non fosse idoneo a dimostrare che ciò si sia veramente verificato.

97.
    In terzo luogo, la ricorrente non ha apportato elementi di prova, come relazioni di produzione o statistiche dei prodotti trasformati nella linea, relativamente al periodo successivo all'agosto 1992, tali da dimostrare che, a parte il breve periodo della campagna del pomodoro, la linea 700 sia stata essenzialmente utilizzata per il resto dell'anno per il confezionamento dei succhi di frutta.

98.
    Pertanto, l'argomento della ricorrente relativo alla breve durata della campagna del pomodoro e, quindi, dello specifico uso della linea per un siffatto confezionamento non può essere accolto. Di conseguenza occorre dichiarare che la Commissione non ha commesso un'errata valutazione dei fatti al ‘considerando’ 8 della decisione impugnata.

99.
    Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui la Comunicazione del 1983 non sarebbe stata violata e, anche in caso di violazione, l'eventuale irregolarità non avrebbe avuto alcuna incidenza sul progetto né sul contributo concesso, occorre ricordare che il punto B.5, n. 21, della Comunicazione del 1983 dispone che «[s]ono esclusi gli investimenti che mirano all'aumento della capacità di trasformazione di pomodori» e che «[t]uttavia, eccezionalmente, può essere ammesso il finanziamento di investimenti da realizzare nelle regioni in cui il reddito degli agricoltori è particolarmente basso rispetto alla media nazionale e dove le capacità di trasformazione sono insufficienti o obsolete».

100.
    Nella fattispecie, la ricorrente fa valere la polivalenza della linea per sostenere che non vi è stato distoglimento dell'impianto e, quindi, che è stato rispettato il divieto previsto al punto B.5, n. 21, della Comunicazione del 1983. Ora, senza che sia necessario pronunciarsi sull'esistenza di un effettivo distoglimento dall'impiego della linea 700, basta ricordare che, come è stato precisato, la ricorrente non ha addotto alcuna prova per suffragare la tesi dell'eccezionalità dell'uso della linea per il confezionamento di pomodori, non avendo neanche dimostrato che il macchinario ha avuto un impiego principale diverso dalla trasformazione di pomodori. Pertanto, tale argomento non può essere accolto.

101.
    Comunque, quand'anche la ricorrente avesse fatto un uso «eccezionale» e non «essenziale» della linea in questione, occorre rilevare che, poiché tale uso è stato destinato all'unico prodotto del settore ortofrutticolo la cui trasformazione è esclusa dal finanziamento comunitario, avrebbe comunque costituito una violazione delle condizioni cui la beneficiaria era soggetta in forza della Comunicazione del 1983. Infatti, la sola deroga prevista da tale disposizione non può essere presa in considerazione, poiché non è stata fatta falere nel caso di specie.

102.
    Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente relativo alla scarsa incidenza di tale irregolarità considerato l'importo modesto dell'investimento destinato a tali macchinari, occorre segnalare che il divieto stabilito nella Comunicazione del 1983 non prevede attenuazioni o possibili deroghe a seconda dell'importo investito.

103.
    Pertanto, non si può rimproverare alla Commissione di aver ritenuto che nella fattispecie fosse stato violato il punto B.5, n. 21, della comunicazione del 1983.

104.
    Visto quanto precede, occorre dichiarare che la Commissione non ha commesso alcuna errata valutazione delle circostanze di fatto e di diritto al ‘considerando’ 8 della decisione impugnata e che, di conseguenza, il quarto motivo dev'essere respinto.

Sul quinto e sesto motivo, relativi alla violazione dell'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88 e alla violazione del principio di proporzionalità

Argomenti delle parti

105.
    La ricorrente sostiene, in primo luogo, che la decisione impugnata è contraria all'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88 in quanto non c'è stata alcuna «modifica importante» del progetto, ai sensi della citata disposizione, che potesse dar luogo a una soppressione del contributo. Le presunte irregolarità riscontrate, ammesso che esse siano effettivamente tali, sarebbero di modesta entità e di una portata economica ridottissima rispetto al valore complessivo dell'investimento e non avrebbero inciso sulla funzionalità e sulle condizioni dell'azione, dal momento che il progetto è stato interamente realizzato e i benefici previsti ottenuti.

106.
    La ricorrente afferma, in secondo luogo, che la decisione impugnata viola, comunque, il principio di proporzionalità.

107.
    In primo luogo, la decisione impugnata violerebbe tale principio per il fatto che, vista la modesta gravità delle presunte irregolarità constatate, la Commissione ha soppresso il contributo invece di limitarsi a ridurlo. Inoltre, la giurisprudenza della Corte imporrebbe che le istituzioni applichino, qualora sia possibile una scelta tra più misure, quella meno restrittiva per gli amministrati.

108.
    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha tenuto conto del fatto che le violazioni sono state commesse da una società diversa da quella destinataria della decisione impugnata, sicché il provvedimento colpisce un soggetto estraneo ai fatti contestati. Per tale motivo, la decisione impugnata, essendo chiaramente sproporzionata nei confronti della società destinataria dell'atto impugnato, non sarebbe, in sé, né effettiva né dissuasiva conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale.

109.
    La Commissione sostiene la manifesta infondatezza degli argomenti dedotti dalla ricorrente. Da un lato, l'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88 sarebbe pienamente applicabile alla fattispecie. Dall'altro, quanto alla pretesa violazione del principio di proporzionalità, la ricorrente non avrebbe commesso delle mere irregolarità, ma gravi violazioni di obblighi essenziali connessi alla concessione del contributo. Pertanto la soppressione sarebbe del tutto giustificata.

Giudizio del Tribunale

110.
    In primo luogo, occorre osservare che il sistema di sovvenzioni elaborato dalla normativa comunitaria si basa sull'esecuzione da parte del beneficiario di una serie di obblighi che gli danno diritto alla percezione del contributo previsto. Se il beneficiario non adempie a tutti questi obblighi, l'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88 autorizza la Commissione a riconsiderare l'ampiezza degli obblighi che essa assume in forza della decisione che concede il suddetto contributo. Nella fattispecie, come statuito supra, la ricorrente non ha adempiuto agli obblighi cui era tenuta in forza della decisione di concessione. Quindi, le irregolarità constatate ai ‘considerando’ 7 e 8 della decisione impugnata costituiscono modifiche importanti che hanno influito sui criteri di attuazione del progetto e per le quali non è stata chiesta alcuna preventiva autorizzazione alla Commissione. Pertanto ricorrono pienamente i presupposti per applicare l'art. 24, n. 2.

111.
    In secondo luogo, per quanto riguarda il principio di proporzionalità, occorre osservare che, secondo una costante giurisprudenza, tale principio, accolto nel terzo comma dell'art. 5 CE, esige che gli atti delle istituzioni comunitarie non vadano oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefisso (v., in particolare, sentenza della Corte 17 maggio 1984, causa 15/83, Denkavit Nederland, Racc. pag. 2171, punto 25; sentenza del Tribunale 19 giugno 1997, causa T-260/94, Air Inter/Commissione, Racc. pag. II-997, punto 144, e sentenza Conserve Italia I, cit., punto 101).

112.
    Secondo una giurisprudenza ben consolidata, la violazione degli obblighi la cui osservanza riveste una fondamentale importanza per il buon funzionamento di un sistema comunitario può essere sanzionata con la perdita di un diritto conferito dalla normativa comunitaria, come il diritto a un aiuto (sentenze della Corte 27 novembre 1986, causa 21/85, Maas, Racc. pag. 3537, punto 15, e 12 ottobre 1995, causa C-104/94, Cereol Italia, Racc. pag. I-2983, punto 24; sentenze citate Conserve Italia I, punto 103, e Conserve Italia II, punto 84). Peraltro, la Corte ha confermato che «[s]oltanto la possibilità che un'eventuale irregolarità venga sanzionata non con la riduzione del contributo fino a concorrenza dell'importo corrispondente a tale irregolarità, bensì con la soppressione integrale del contributo stesso, è in grado di produrre l'effetto dissuasivo necessario ai fini della buona gestione delle risorse del FEAOG» (sentenza della Corte 24 gennaio 2002, causa C-500/99 P, Conserve Italia/Commissione, Racc. pag. I-867, punto 101).

113.
    Da quanto precede risulta che la soppressione di un contributo del FEAOG non è, in linea di principio, sproporzionata qualora sia dimostrato che il beneficiario del detto contributo ha violato un obbligo fondamentale per il buon funzionamento del FEAOG. Occorre esaminare la decisione impugnata alla luce di tali principi.

114.
    Nel caso di specie, come constatato supra, la ricorrente ha sospeso per più di due anni l'attività della linea principalmente finanziata dal progetto comunitario (la linea 125), in violazione dell'art. 10, lett. c), del regolamento n. 355/77 nonché degli obblighi di notifica preventiva e di non distoglimento del macchinario dall'impiego previsto cui la ricorrente era tenuta. Inoltre, la ricorrente ha usato l'altra linea facente parte del progetto finanziato (la linea 700) per trasformare l'unico prodotto escluso dal contributo.

115.
    Orbene, da un lato, occorre rilevare che l'obiettivo di contribuire a un miglioramento duraturo ed effettivo delle strutture di trasformazione dei prodotti di succhi e nettari di frutta, di cui all'art. 10 del regolamento n. 355/77, costituisce un obbligo fondamentale del sistema FEAOG (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 3 marzo 2003, cause riunite T-61/00 e T-62/00, APOL e AIPO/Commissione, Racc. pag. II-635, punto 102). Peraltro, la Corte ha proprio di recente sottolineato che è importante che «i richiedenti un contributo forniscano alla Commissione informazioni attendibili e non tali da indurre quest'ultima in errore» per il buon funzionamento del sistema, così da permettere il controllo circa l'adeguata utilizzazione dei fondi comunitari (sentenza Conserve Italia/Commissione, cit., punto 100). Infine, il rispetto dell'obbligo di non distogliere dall'impiego previsto le macchine, dal momento che è stato oggetto di un impegno esplicito ed espresso da parte della ricorrente al momento della domanda del contributo, costituisce una misura essenziale per assicurare la corretta esecuzione dell'azione finanziata, neppur essa rispettata.

116.
    Dall'altro, anche l'uso della linea 700 per l'unico prodotto del settore ortofrutticolo la cui trasformazione è totalmente esclusa dal finanziamento comunitario, esclusione imposta alla ricorrente, costituisce una violazione delle condizioni essenziali del contributo concesso.

117.
    Inoltre, va notato che, conformemente a quanto affermato dalla ricorrente (ricorso, punto 40), le irregolarità di cui ai ‘considerando’ 7 e 8 della decisione impugnata hanno riguardato il 100% del valore complessivo dell'investimento approvato e del contributo comunitario concesso (97% corrispondente all'ammodernamento della linea 125 e 3% alla linea 700). Pertanto, tali irregolarità riguardano la totalità del contributo comunitario versato.

118.
    Di conseguenza, azioni del genere rappresentano una violazione degli obblighi il cui rispetto è d'importanza fondamentale per il buon funzionamento del sistema FEAOG, e la Commissione, ritenendo che siffatte violazioni legittimassero la soppressione del contributo, non è andata oltre quanto opportuno e necessario per garantire il buon funzionamento del sistema.

119.
    Infine, l'argomento dedotto dalla ricorrente secondo il quale la soppressione del contributo è sproporzionata in quanto essa non è l'impresa responsabile delle irregolarità constatate, non può essere accolto. Come rilevato dal Tribunale nella sentenza Conserve Italia I (punto 107), la ricorrente è subentrata nei diritti e negli obblighi della beneficiaria attraverso l'acquisizione menzionata supra al punto 20.

120.
    Di conseguenza, occorre dichiarare che il principio di proporzionalità non è stato violato.

121.
    In tale contesto, occorre respingere i motivi relativi alla violazione dell'art. 24, n. 2, del regolamento n. 355/77 e alla violazione del principio di proporzionalità.

Conclusione

122.
    Benché il motivo tratto dalla valutazione errata dei fatti di cui al ‘considerando’ 6 della decisione impugnata sia parzialmente fondato per quanto riguarda le fatture ATLAS COPCO n. 44098 e MIT Mantovani n. 107, le irregolarità di cui ai ‘considerando’ 7 e 8 della decisione impugnata sono di una gravità tale da giustificare, in sé, la decisione della Commissione di sopprimere il contributo.

123.
    Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, occorre respingere il ricorso.

Sulle spese

124.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese proprie e della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione.

García-Valdecasas
Lindh
Cooke

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'11 dicembre 2003.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

P. Lindh


1: Lingua processuale: l'italiano.