Language of document : ECLI:EU:T:2016:265

Edizione provvisoria





Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 27 aprile 2016 –
European Union Copper Task Force / Commissione

(causa T‑310/15)

«Ricorso di annullamento – Prodotti fitosanitari – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 – Costituzione di un elenco di sostanze candidate alla sostituzione – Inclusione dei composti del rame nel predetto elenco – Insussistenza di incidenza individuale – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Irricevibilità»

1.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento della Commissione che identifica una sostanza attiva come sostanza candidata alla sostituzione in applicazione del regolamento n. 1107/2009 – Ricorso di un’associazione di produttori della sostanza di cui trattasi – Ricevibilità – Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1107/2009, art. 80, § 7, e allegato II, punto 4; regolamento della Commissione 2015/408, considerando 2 e art. 1; direttiva del Consiglio 91/414, allegato I) (v. punti 19-32)

2.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Regolamento della Commissione che identifica una sostanza attiva come sostanza candidata alla sostituzione in applicazione del regolamento n. 1107/2009 – Inclusione (Artt. 263, comma 4, TFUE e 289, §§ 1-3, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1107/2009, artt. 78, § 3, e 79, § 2; regolamento della Commissione 2015/408; decisione del Consiglio 1999/468, art. 3 e 7) (v. punti 34-36)

3.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari – Atti che non comportano alcuna misura d’esecuzione e che riguardano il ricorrente direttamente – Nozione di misure di esecuzione – Criteri – Regolamento della Commissione che identifica una sostanza attiva come sostanza candidata alla sostituzione in applicazione del regolamento n. 1107/2009 – Produzione di effetti mediante atti adottati dalle autorità nazionali – Atti che costituiscono misure di esecuzione [Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1107/2009, artt. 20, § 1, 24, § 1, 36, § 2, 41, § 2, b), 43, § 1, 44, § 3, 45, § 1, e 50, §§ 1 e 4; regolamento della Commissione 2015/408] (v. punti 37, 44, 47, 48, 50, 51)

4.                     Diritti fondamentali – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Controllo della legittimità degli atti dell’Unione – Modalità – Tutela di tale diritto ad opera del giudice dell’Unione o dei giudici nazionali a seconda della natura giuridica dell’atto impugnato – Possibilità di avvalersi del ricorso di annullamento o del rinvio pregiudiziale per accertamento della validità (Art. 19, § 1, TUE; art. 263 TFUE, 267 TFUE e 277 TFUE; carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47 e 51, § 1) (v. punti 53-59)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/408 della Commissione, dell’11 marzo 2015, recante attuazione dell’articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione (GU L 67, pag. 18).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è luogo a statuire sulle istanze d’intervento del Parlamento e del Consiglio.

3)

La European Union Copper Task Force è condannata alle spese.