Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona (Spagna) il 21 settembre 2023 – Asepeyo Mutua Colaboradora de la Seguridad Social nº 151, KT / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Alcampo S.A., succeduta alla Supermercados Sabeco S.A.

(Causa C-584/23, Alcampo e a.)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Asepeyo Mutua Colaboradora de la Seguridad Social nº 151,

KT

Resistenti: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS),

Alcampo S.A., succeduta alla Supermercados Sabeco S.A.

Questioni pregiudiziali

Se sia in contrasto con la normativa europea contenuta nell’articolo 4 della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale 1 , e nell’articolo 5 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) 2 , la norma spagnola sulla determinazione della base di calcolo delle prestazioni per invalidità permanente derivante da infortunio sul lavoro, contenuta nell’articolo 60 del decreto del 22 giugno 1956, in quanto si configurerebbe un’ipotesi di discriminazione indiretta fondata sul sesso, dal momento che sono soprattutto le donne a ridurre le ore di lavoro per occuparsi di minori e la prestazione riconosciuta è pertanto chiaramente inferiore.

Considerato che la norma spagnola che stabilisce la modalità di calcolo delle prestazioni per invalidità permanente derivante da infortunio sul lavoro – articolo 60, punto 2, del decreto del 22 giugno 1956 – tiene conto della retribuzione effettivamente percepita al momento dell’infortunio, che il regime pubblico spagnolo di previdenza sociale prevede come una prestazione familiare contributiva – articolo 237, paragrafo 3, della Ley General de la Seguridad Social (legge generale sulla previdenza sociale) – che dette prestazioni siano calcolate con incremento al 100% durante i primi due anni del periodo di riduzione dell’orario di lavoro per occuparsi di un minore, previsto dall’articolo 37, paragrafo 6, dell’Estatuto de los Trabajadores (Statuto dei lavoratori), e che, secondo le statistiche, il 90% delle persone che chiedono detta riduzione sono donne, se le norme spagnole sopra indicate siano in contrasto con l’articolo 8 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con l’articolo 4 della direttiva 79/7/CEE e con l’articolo 5 della direttiva 2006/54/CE e costituiscano una discriminazione indiretta fondata sul sesso.

____________

1 GU 1979; L 6.

1 GU 2006, L 204.