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Ricorso proposto il 9 gennaio 2013 - Communicaid Group / Commissione

(Causa T-4/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Communicaid Group Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: C. Brennan, solicitor, F. Randolph, QC, e M. Gray, barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni della Commissione europea del 30 ottobre 2012, relative ai lotti 1, 2, 3, 7, 8 e 9, nell'ambito della gara d'appalto HR/R.3/PR/2012/002 per la conclusione di contratti quadro (multipli) per la prestazione di formazioni linguistiche per il personale delle istituzioni, degli organismi e delle agenzie dell'Unione europea situati a Bruxelles (GU 2012/S 45 072734), nella loro interezza oppure nei limiti in cui classificano al primo posto della graduatoria la CLL-Allingua; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato i principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento ed ha violato l'articolo 94 del regolamento finanziario , non escludendo la CLL-Allingua dalla gara d'appalto, allorché quest'ultima è stata assistita nella preparazione della sua offerta da uno dei suoi dipendenti che aveva partecipato alle fasi preliminari della gara d'appalto e aveva lavorato nell'unità interessata della Commissione nonché nell'ambito di un comitato di valutazione incaricato di esaminare una gara d'appalto assai simile alla quale sia la Communicaid sia la CLL-Allingua avevano partecipato, e che ha così violato il suo obbligo di lealtà verso l'Unione europea ed ha conferito alla CLL-Allingua un vantaggio ingiusto rispetto alla Communicaid.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato i principi di trasparenza, di non discriminazione di parità di trattamento ed ha errato nell'interpretare l'articolo III.2.2) del bando di gara (GU 2012/S 45 072734), allorché ha affermato che la CLL-Allingua ha la capacità economica e finanziaria per eseguire l'appalto, laddove invece non vi erano prove sufficienti per suffragare tale conclusione e si sarebbe dovuto considerare che la CLL-Allingua non rispettava, in diritto, tale condizioni preliminare.

Terzo motivo, vertente sul fatto che vi sarebbe una serie di errori manifesti di valutazione rispetto a ciascuno dei quattro criteri, segnatamente allorché il comitato di valutazione ha ripetutamente valutato le offerte in funzione di sottocriteri di attribuzione non preventivamente annunciati; ha attribuito, in occasione della valutazione tecnica dei diversi lotti, valutazioni incoerenti che hanno comportato un punteggio inferiore per la Communicaid ed un punteggio superiore per la CLL-Allingua e ha omesso di fornire una motivazione convincente a sostegno della sua valutazione.

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1 - Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).