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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della DaimlerChrysler AG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 dicembre 2001

    (Causa T-325/01)

    (Lingua processuale: il tedesco)

Il 20 dicembre 2001 la DaimlerChrysler AG, con sede in Stuttgart (Germania), rappresentata dagli avv.ti R. Bechtold e W. Bosch, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

(dichiarare nulla la decisione della Commissione 10.10.2001 (pratica COMP/36.246 - Mercedes-Benz);

(in subordine, ridurre la sanzione pecuniaria inflitta all'art. 3 della decisione;

(condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione ha inflitto alla ricorrente una sanzione pecuniaria di EUR 71,825 milioni per tre violazioni dell'art. 81, n. 1, CE. La Commissione ha accertato che la ricorrente nonché le società cui essa ha succeduto hanno adottato provvedimenti per la riduzione del commercio parallelo, hanno ridotto la fornitura di scorte di autoveicoli alle imprese di locazione finanziaria ed hanno partecipato ad accordi per la limitazione di concessioni di sconti in Belgio.

La ricorrente fa valere che i rappresentanti della Mercedes-Benz sono parte integrante dell'organizzazione aziendale della Mercedes-Benz e che gli accordi con agenti commerciali e agenti commissionari sono veri accordi di agenzia, ai quali non è applicabile il divieto delle intese di cui all'art. 81, n. 1, CE. La ricorrente sostiene inoltre che tutte le censure che la Commissione muove alla Mercedes-Benz sotto il profilo della restrizione dell'esportazione dalla Germania, non rientrano nei presupposti dell'art. 81, n. 1, CE. La Mercedes-Benz potrebbe imporre prescrizioni ai suoi agenti commerciali come anche alle sue succursali per le vendite a non residenti. Indipendentemente da ciò, le prove documentarie non dimostrano che la Mercedes-Benz abbia ostacolato le vendite transfrontaliere a consumatori finali stranieri. La Mercedes-Benz sarebbe stata interessata solo a ridurre le transazioni con rivenditori non autorizzati.

Quanto all'ordine dato ai rappresentanti di richiedere un versamento anticipato del 15% in caso di vendita a clienti stranieri, la ricorrente sostiene che tale ordine non costituirebbe parte di un accordo volto alla restrizione della concorrenza tra la Mercedes-Benz ed i suoi rappresentanti. Tale ordine sarebbe servito per ridurre il rischio della Mercedes-Benz ed avrebbe riguardato le condizioni applicabili ai contratti riguardanti auto nuove, per i quali il rappresentante fungeva da intermediario ma a cui non prendeva parte. A prescindere da ciò, il fatto di richiedere un acconto a clienti stranieri sarebbe oggettivamente giustificato.

La ricorrente fa inoltre valere che le restrizioni imposte ai rappresentanti tedeschi nell'intermediazione delle vendite di veicoli nuovi a imprese di locazione finanziaria non viola l'art. 81, n. 1, CE, perché si tratterebbe di legittime istruzioni agli agenti commerciali. Quand'anche si ammettesse una violazione dell'art. 81, n. 1, CE, essa rientrerebbe nell'esenzione di cui al combinato disposto dell'art. 81, n. 3, CE, e del regolamento n. 1475/951.

La ricorrente sostiene inoltre che la Mercedes-Benz non avrebbe effettuato in Belgio nessuna "fissazione del prezzo di vendita" che possa esserle addebitata, né vi avrebbe contribuito. Infine essa fa valere che l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a causa dei fatti "tedeschi" è fuori discussione semplicemente per lo statuto privilegiato dei rappresentanti di commercio e di poter ritenere, ad ogni buon conto, in base alle precedenti comunicazioni della Commissione, che la prassi da essa seguita finora non violi l'art. 81, n. 1, CE. Ancorché l'applicazione dell'art. 81, n. 1, CE non fosse priva di base giuridica, la sanzione pecuniaria sarebbe comunque eccessiva.

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