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Ricorso presentato il 10 agosto 2023 – Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-515/23)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara ed E. Sanfrutos Cano, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

La Commissione conclude nel senso che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di adottare tutte le misure necessarie all'esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte il 10 aprile 2014 nella causa C-85/13, Commissione/Italia (EU:C:2014:251), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE;

condannare la Repubblica italiana al pagamento alla Commissione di una penalità giornaliera di EUR 122 760, meno un’eventuale riduzione come risultante dalla formula di degressività proposta, per ciascun giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza della Corte del 10 aprile 2014, causa C-85/13, Commissione/Italia (EU:C:2014:251), a decorrere dalla data in cui sarà pronunciata una sentenza nella presente causa e sino alla data in cui sarà data esecuzione alla sentenza pronunciata il 10 aprile 2014 nella causa C-85/13, Commissione/Italia (EU:C:2014:251);

condannare la Repubblica italiana al pagamento alla Commissione di una somma forfettaria giornaliera di EUR 13 640, meno un’eventuale riduzione come risultante dalla formula di degressività proposta, con un importo totale minimo di EUR 9 548 000 euro, a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza del 10 aprile 2014 nella causa C-85/13, Commissione/Italia, (EU:C:2014:251) e sino alla data in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa o sino alla data di esecuzione della sentenza del 10 aprile 2014 nella causa C-85/13, Commissione/Italia, (EU:C:2014:251), ove tale data di esecuzione sia anteriore alla data della pronuncia della sentenza nella presente causa;

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

La Commissione agisce in giudizio in virtù dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE stante la persistente mancata esecuzione della sentenza della Corte del 10 aprile 2014, Commissione / Italia, C-85/13, EU:C:2014:251

In relazione alla mancata esecuzione della sentenza in causa C-85/13, la Commissione fa valere in primo luogo che, ad oggi, l’Italia non ha adottato le misure necessarie per garantire che, in tutti gli agglomerati oggetto della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-85/13 e aventi un numero di abitanti equivalenti («a. e.») superiore a 10 000, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente, conformemente all’articolo 4 della direttiva 91/271/CEE 1 . In particolare, la violazione dell’articolo 4 della direttiva persiste negli agglomerati di Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Regione Sicilia) e di Courmayeur (Valle d'Aosta).

In secondo luogo, la Commissione sostiene che l’Italia non ha adottato le misure necessarie per garantire che, in tutti gli agglomerati oggetto della sentenza della Corte nella causa C-85/13, aventi una popolazione superiore a 10 000 a. e. e in cui si scaricano acque reflue urbane in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, ossia Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini e Trappeto, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento più spinto di un trattamento secondario o equivalente, conformemente all’articolo 5 della direttiva.

In terzo e ultimo luogo, secondo la Commissione, l’Italia non ha adottato le misure necessarie per garantire che gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in tutti gli agglomerati oggetto della sentenza della Corte in causa C-85/13 e costruiti per conformarsi ai requisiti fissati dalla direttiva siano progettati, costruiti, gestiti e mantenuti in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e che gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano progettati in modo da tenere conto delle variazioni stagionali del carico, violando di tal guisa l’articolo 10 della direttiva.

In merito alle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, la Commissione chiede alla Corte di imporre il pagamento alla Commissione sia di una penalità di mora giornaliera di EUR 122 760, meno un’eventuale riduzione dovuta alla possibile presenza di agglomerati nel frattempo divenuti conformi, per ciascun giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza pronunciata il 10 aprile 2014 nella causa C-85/13, a decorrere dalla data in cui sarà pronunciata una sentenza nella presente causa e sino alla data in cui sarà stata data esecuzione alla sentenza pronunciata nella causa C-85/13, sia di una somma forfettaria sulla base di un importo giornaliero di EUR 13 640, con un importo totale minimo di EUR 9 548 000.

In particolare, per il calcolo definitivo della somma forfettaria che deve essere versato dalla Repubblica italiana, l’importo giornaliero dovrebbe essere moltiplicato per il numero di giorni di infrazione continuata, ossia il numero di giorni che intercorrono tra la sentenza della Corte del 10 aprile 2014 in causa C-85/13 e la data della sentenza emessa nella causa in oggetto o, se anteriore, la data dell’esecuzione da parte della Repubblica italiana della sentenza pronunciata nella causa C-85/13, meno un’eventuale riduzione dovuta alla possibile presenza di agglomerati nel frattempo divenuti conformi.

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1     Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU 1991, L 135, pag. 40).