Language of document : ECLI:EU:T:2005:147

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

27 aprile 2005 (*)

«Procedimento sommario – Provvedimenti provvisori – Ricorso per carenza – Ricevibilità – Direttiva 91/414/CEE»

Nel procedimento T‑34/05 R,

Makhteshim-Agan Holding BV, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi),

Alfa Georgika Efodia AEVE, con sede in Atene (Grecia),

Aragonesas Agro, SA, con sede in Madrid (Spagna),

rappresentate dagli avv.ti. C. Mereu e K. Van Maldegen,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. B. Doherty, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda diretta ad ottenere che siano ordinati taluni provvedimenti provvisori concernenti la valutazione dell’endosulfan ai fini della sua eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1),

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE 

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Contesto normativo

1        La direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1), stabilisce in particolare la disciplina comunitaria per l’autorizzazione e la revoca dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

2        L’art. 4 della direttiva 91/414 prevede che «[g]li Stati membri prescriv[a]no che un prodotto fitosanitario possa essere autorizzato soltanto se (...) le sue sostanze attive sono elencate nell’allegato I». Tuttavia le sostanze attive che si trovavano già sul mercato due anni dopo la data della notifica della direttiva 91/414 e che non sono elencate nell’allegato possono beneficiare, in talune circostanze, di un regime di deroga transitorio. L’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 dispone, infatti, che «uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, autorizzare l’immissione in commercio nel proprio territorio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica della medesima». Detto periodo di dodici anni, che si è concluso il 26 luglio 2003, è stato prorogato relativamente ad alcune sostanze fino al 31 dicembre 2005 dal regolamento (CE) della Commissione 20 novembre 2002, n. 2076, che prolunga il periodo di tempo di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414 e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell’allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (GU L 319, pag. 3). Tra le sostanze interessate da tale proroga figura l’endosulfan, una sostanza attiva utilizzata segnatamente per la fabbricazione di insetticidi.

3        Durante il periodo transitorio, previsto all’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414, le sostanze attive di cui trattasi devono costituire oggetto di un programma di valutazione al termine del quale possono essere iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414 oppure non esserlo, qualora non soddisfino i requisiti di sicurezza definiti all’art. 5 della direttiva 91/414 o qualora le informazioni e i dati richiesti non siano stati presentati «entro il termine prescritto». È infine previsto, all’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414, che le modalità di detto programma di valutazione siano fissate con regolamento della Commissione.

4        Il regolamento (CEE) della Commissione 11 dicembre 1992, n. 3600, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414 (GU L 366, pag. 10), organizza il procedimento di valutazione di diverse sostanze in vista della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414. Fra tali sostanze figura l’endosulfan.

5        È previsto, all’art. 5, n. 2, lett. b), del regolamento n. 3600/92, che sia designato uno Stato membro relatore per valutare ciascuna sostanza attiva di cui trattasi. Ai sensi del regolamento (CE) della Commissione 27 aprile 1994, n. 933, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l’attuazione del regolamento n. 3600/92 (GU L 107, pag. 8), lo Stato membro designato relatore per l’esame dell’endosulfan è il Regno di Spagna.

 Fatti e procedimenti

6        La Makhteshim‑Agan Holding BV, la Aragonesas Agro, SA, e l’Alfa Georgika Efodia AEVE sono società la cui attività è segnatamente la produzione e la vendita di endosulfan e di prodotti fitosanitari a base di endosulfan. L’Aragonesas Agro è una succursale nonché un distributore della Makhteshim‑Agan Holding. Essa è titolare di autorizzazioni di immissione in commercio in Spagna per taluni prodotti fitosanitari a base di endosulfan. Quanto all’Alfa Georgika Efodia, essa è una succursale e un distributore della Makhteshim‑Agan Holding titolare di autorizzazioni di immissione in commercio in Grecia per taluni prodotti fitosanitari a base di endosulfan.

7        La «Makhteshim Agan Intern. Coordination» figura tra i sette produttori menzionati all’allegato I del regolamento n. 933/94 in quanto notificanti la loro intenzione di ottenere l’iscrizione dell’endosulfan nell’allegato I della direttiva 91/414. Nelle sue osservazioni la Commissione fa riferimento a tale impresa sotto la denominazione «Makhteshim Agan International Coordination Center». Le ricorrenti precisano, nella loro domanda di provvedimenti urgenti, che il Makhteshim Agan International Coordination Center è una succursale della Makhteshim‑Agan Holding.

8        Prima del termine del 31 ottobre 1995 fissato dal regolamento n. 933/94, come modificato, soltanto il Makhteshim Agan International Coordination Center e l’AgrEvo GmbH, denominata ormai Bayer CropScience AG, hanno presentato presso il Regno di Spagna pratiche ai sensi dell’art. 6 del regolamento n. 3600/92, concernenti l’endosulfan. Successivamente a tale presentazione il Makhteshim Agan International Coordination Center e l’AgrEvo hanno unito i loro sforzi in seno ad un gruppo di lavoro denominato «gruppo di lavoro endosulfan» (task force endosulfan).

9        Dopo aver esaminato le pratiche presentate, nel corso del febbraio 2000 il Regno di Spagna ha indirizzato alla Commissione un progetto di relazione concernente l’endosulfan.

10      Durante l’estate del 2000 la Commissione ha inviato il progetto di relazione, a norma dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 3600/92, agli Stati membri e all’AgrEvo, quale rappresentante del gruppo di lavoro endosulfan.

11      Dal gennaio al luglio 2001 il Pesticide Safety Directorate (Direzione britannica per la sicurezza dei pesticidi) ha organizzato numerose riunioni di esperti di molti Stati membri allo scopo di esaminare il progetto di relazione e i commenti da esso provocati. Il 27 giugno 2001 la relazione redatta a conclusione di tale esame è stata diffusa presso gli Stati membri e, il 25 agosto 2001, la relazione stessa è stata trasmessa al gruppo di lavoro endosulfan al fine di ottenere un complemento di commenti e chiarimenti.

12      Avendo constatato che per l’esame dell’endosulfan occorrevano talune informazioni supplementari, la Commissione ha adottato, il 21 novembre 2001, la decisione 2001/810/CE, relativa alla decisione in merito all’eventuale iscrizione di determinate sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414 (GU L 305, pag. 32). Tale decisione ha prorogato al 25 maggio 2002 il termine per la presentazione di nuovi dati concernenti l’endosulfan. Per gli studi a lunga scadenza il termine di presentazione è stato fissato al 31 maggio 2003.

13      L’8 marzo 2002 si è svolta una riunione cui hanno partecipato il gruppo di lavoro endosulfan e le autorità spagnole.

14      Il gruppo di lavoro endosulfan ha presentato gli studi richiesti per il 25 maggio 2002 prima della scadenza del termine stesso.

15      Il 17 luglio 2002 si è tenuta una nuova riunione con le autorità spagnole.

16      Il gruppo di lavoro endosulfan ha presentato gli studi richiesti per il 31 maggio 2003 prima della scadenza del termine stesso.

17      Il 22 gennaio 2004 si è tenuta una nuova riunione cui hanno partecipato il gruppo di lavoro endosulfan e le autorità spagnole. In occasione di tale riunione un esperto nei settori dell’ambiente e dell’ecotossicologia ha manifestato al gruppo di lavoro endosulfan talune delle sue preoccupazioni riguardanti l’endosulfan.

18      Il 26 gennaio 2004 il Regno di Spagna ha comunicato ad uno dei membri del gruppo di lavoro endosulfan la relazione concernente la valutazione dei dati presentati dal suddetto gruppo durante il mese di maggio del 2002 e del 2003.

19      L’11 marzo 2004 si è svolta una riunione tra la Commissione e gli Stati membri in occasione della quale si è concluso per l’assenza di elementi giustificanti l’iscrizione dell’endosulfan nell’allegato I della direttiva 91/414.

20      Il 17 maggio 2004 si è svolta una riunione tripartita cui hanno partecipato la Commissione, le autorità spagnole ed i rappresentanti del gruppo di lavoro endosulfan ai sensi dell’art. 6, n. 4, della direttiva 91/414. In occasione di tale riunione il rappresentante della Commissione ha indicato al gruppo di lavoro endosulfan di proporre al comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale (in prosieguo: il «comitato») di non iscrivere l’endosulfan nell’allegato I della direttiva 91/414 e che la riunione aveva per oggetto di permettere al gruppo di lavoro endosulfan di presentare le sue osservazioni. Il rappresentante della Commissione ha precisato che il gruppo di lavoro endosulfan poteva inviare i suoi commenti prima del 21 giugno 2004, ma che non poteva accettarsi alcun nuovo dato a sostegno del suo argomento, poiché la scadenza del 31 maggio 2003 era già superata.

21      Il 25 giugno 2004 i rappresentanti del gruppo di lavoro endosulfan hanno inviato una lettera alla Commissione al fine di contestare il modo in cui si era condotta la valutazione dell’endosulfan e di produrre talune spiegazioni tecniche complementari.

22      Con lettera 12 luglio 2004 la Commissione ha chiesto al Regno di Spagna di non tener conto dei nuovi studi prodotti dal gruppo di lavoro endosulfan.

23      Il 24 settembre 2004 il gruppo di lavoro endosulfan ha inviato una lettera alla Commissione per il tramite dei suoi avvocati. Nell’introduzione di tale lettera il gruppo di lavoro endosulfan ha precisato che esso scriveva allo scopo di «chiedere formalmente alla Commissione di intervenire per motivi di buona amministrazione al fine di assicurare un’applicazione corretta del diritto comunitario e preservare i relativi diritti e le legittime attese del [gruppo di lavoro endosulfan]». Peraltro il gruppo di lavoro endosulfan ha invitato la Commissione a «garantire che la valutazione dell’endosulfan [fosse] condotta adeguatamente da un punto di vista scientifico e giuridico e a notificarle la sua decisione al riguardo». In codesta medesima lettera il gruppo di lavoro endosulfan ha precisato che «la Commission [aveva] l’obbligo di esaminare in modo imparziale gli elementi sottoposti dal gruppo di lavoro endosulfan, di intervenire per motivi di buona amministrazione e di rinviare l’esame dell’endosulfan al relatore o agli organi specializzati istituiti dal diritto comunitario con la missione di esaminare tutti i dati pertinenti utilizzando gli appropriati criteri di valutazione fissati dalla direttiva 91/414». Il gruppo di lavoro endosulfan ha concluso la sua lettera intimando alla Commissione di definire la sua posizione in un termine di 60 giorni.

24      Con lettera 26 novembre 2004 la Commissione ha risposto alla domanda del gruppo di lavoro endosulfan. In tale lettera la Commissione informava il gruppo di lavoro endosulfan ch’essa stava elaborando una proposta di decisione di non iscrizione dell’endosulfan nell’allegato I della direttiva 91/414 e che si prefiggeva di sottoporre tale progetto al comitato in occasione della sua prima riunione del 2005. La Commissione indicava anche che, nella sua lettera 12 luglio 2004, si era riferita al procedimento previsto dal regolamento n. 3600/92 per finalizzare l’esame delle sostanze di cui al regolamento stesso. Infine la Commissione osservava che la domanda del gruppo di lavoro endosulfan aveva per scopo di ottenere che la Commissione valutasse studi sottoposti poco tempo prima e richiedenti un esame dettagliato talché la suddetta domanda era in contraddizione con quella diretta ad ottenere che la Commissione adottasse una posizione d’insieme sulla pratica entro 60 giorni.

25      Con atto introduttivo registrato nella cancelleria del Tribunale il 31 gennaio 2005, la Bayer CropScience e le ricorrenti hanno proposto un ricorso per carenza sul fondamento dell’art. 232 CE. In tale ricorso le ricorrenti hanno chiesto in sostanza, in via principale, che il Tribunale voglia:

–        dichiarare che la Commissione ha violato il suo obbligo, da un lato, di esaminare i dati sottoposti ai fini dell’esame dell’endosulfan e, dall’altro, di rispettare il diritto ad un equo processo («due process») delle ricorrenti nel corso di tale esame;

–        ingiungere alla Commissione di rispettare i suoi obblighi e, a tale scopo, di esaminare tutti i dati sottoposti ai fini dell’esame dell’endosulfan e di rispettare il loro diritto ad un equo processo («due process»).

26      Con atto separato, registrato in cancelleria il 31 gennaio 2005, le ricorrenti hanno proposto la presente domanda di provvedimenti urgenti. In quest’ultima le ricorrenti chiedono al presidente del Tribunale di statuire sulla base dell’art. 105, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale prima che la Commissione abbia presentato le sue osservazioni.

27      L’8 febbraio 2005 il presidente del Tribunale ha posto per iscritto alla Commissione taluni quesiti cui quest’ultima ha risposto con lettera datata 9 febbraio 2005.

28      L’11 febbraio 2005 le ricorrenti hanno depositato in cancelleria una lettera contenente taluni commenti alla lettera della Commissione datata 9 febbraio 2005 che il presidente del Tribunale ha deciso di versare agli atti. Con atto registrato in cancelleria l’11 febbraio 2005 la Commissione ha presentato le sue osservazioni sulla domanda di provvedimenti urgenti.

29      Su invito del presidente del Tribunale, le ricorrenti hanno depositato nuove osservazioni il 22 febbraio 2005. Nelle suddette osservazioni le ricorrenti hanno chiesto al giudice del procedimento sommario di ingiungere alla Commissione di produrre taluni verbali e programmi delle riunioni del comitato per la parte in cui si riferiscono all’endosulfan.

30      Con lettera 2 marzo 2005, registrata in cancelleria il giorno seguente, la Commissione ha presentato le sue osservazioni sulle osservazioni depositate dalle ricorrenti il 22 febbraio 2005. Su domanda del giudice del procedimento sommario la Commissione ha precisato che aveva formalmente proposto al comitato un progetto di decisione di non iscrizione dell’endosulfan nell’allegato I della direttiva 91/414. La Commissione ha allegato alle sue osservazioni copia del suo progetto di decisione e precisato che il suddetto progetto era stato approvato dal comitato alla riunione del 14 e 15 febbraio 2005.

31      L’8 marzo 2005 il presidente del Tribunale ha invitato le ricorrenti a depositare le loro eventuali osservazioni sulle precisazioni fattuali apportate dalla Commissione su domanda del presidente del Tribunale. In risposta a tale invito le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni con lettera 11 marzo 2005, cui la Commissione ha risposto il 16 marzo 2005.

 Conclusioni

32      Le ricorrenti chiedono che il giudice del procedimento sommario voglia:

–        «ordinare alla Commissione di non chiudere l’esame, ai sensi della direttiva [91/414], della sostanza attiva fitosanitaria endosulfan e, conseguentemente, non sottoporre al [comitato], conformemente all’art. 19 della direttiva [91/414], una proposta di non iscrizione dell’endosulfan nell’allegato I, alla riunione di tale [c]omitato il 14 o 15 febbraio 2005, o in occasione di qualsiasi altra riunione che si tenesse prima che venga statuito nel procedimento principale» o «ordinare alla Commissione di non adottare e/o pubblicare sulla Gazzetta ufficiale [dell’Unione europea] una decisione di non iscrizione nell’allegato I della direttiva [91/414] (nell’ipotesi in cui il [comitato] fosse già stato adito con una proposta ai sensi dell’art. 19 della direttiva [91/414] e l’avesse approvata)»;

–        «adottare qualsiasi altro provvedimento provvisorio giudicato appropriato dal presidente del Tribunale al fine di preservare la posizione delle ricorrenti finché non venga statuito nel procedimento principale»;

–        condannare la Commissione alle spese.

33      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        rigettare la domanda in quanto irricevibile o infondata;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

34      L’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura dispone che le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora manchi uno dei suddetti presupposti [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C‑268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I‑4971, punto 30]. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (v., ad esempio, ordinanza del presidente della Corte 23 febbraio 2001, causa C‑445/00 R, Austria/Consiglio, Racc. pag. I‑1461, punto 73).

35      Inoltre, nell’ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola nonché l’ordine in cui condurre tale esame, posto che nessuna disposizione di diritto comunitario gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria [ordinanza del presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C‑149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I‑2165, punto 23].

36      La presente domanda di provvedimenti urgenti va esaminata alla luce di tali considerazioni.

 Argomenti delle parti

 Sulla ricevibilità

37      La Commissione considera che il ricorso nel procedimento principale è manifestamente irricevibile, sostanzialmente, per sette motivi. In primo luogo, tale ricorso poggerebbe su una confusione tra, da un lato, i ricorsi per carenza proposti sul fondamento dell’art. 232 CE e, dall’altro, i ricorsi di annullamento fondati sull’art. 230 CE. In secondo luogo, la Commissione non avrebbe sinora adottato alcun atto vincolante di modo che l’asserita inerzia della Commissione non avrebbe alcuna influenza sulla situazione giuridica delle ricorrenti. In terzo luogo, l’intimazione da parte delle ricorrenti sarebbe imprecisa circa gli atti che si richiede alla Commissione di adottare. In quarto luogo, la Commissione non sarebbe soggetta ad alcun obbligo di agire nel termine fissato dalle ricorrenti. In quinto luogo, pur supponendo che la Commissione fosse stata tenuta ad agire nel senso auspicato dalle ricorrenti, la sua risposta del 26 novembre 2004 avrebbe posto fine all’asserita inerzia della Commissione. In sesto luogo, il Tribunale sarebbe incompetente a rivolgere ingiunzioni alla Commissione. In settimo luogo l’Aragonesas Agro e l’Alfa Georgika Efodia non sarebbero legittimate ad agire sul fondamento dell’art. 232 CE.

38      La Commissione sostiene peraltro che la domanda di provvedimenti urgenti è, in quanto tale, irricevibile. In primo luogo, la domanda sarebbe prematura. In secondo luogo, essa sarebbe in contraddizione col ricorso nel procedimento principale. In terzo luogo, le misure richieste anticiperebbero il ricorso nel procedimento principale. In quarto luogo, la domanda diretta ad ottenere l’adozione di «qualsiasi altro provvedimento provvisorio» non sarebbe conforme all’art. 44, n. 1, lett. d), del regolamento di procedura.

39      Le ricorrenti sostengono da parte loro che non si dovrebbe procedere all’esame della ricevibilità del ricorso nel procedimento principale. A loro avviso, inoltre, la circostanza che la Makhteshim‑Agan Holding abbia effettuato una notifica e presentato un fascicolo completo è sufficiente per distinguerla da tutti gli altri operatori. Dal canto loro, l’Aragonesas Agro e l’Alfa Georgika Efodia avrebbero partecipato al procedimento di notifica attraverso la Makhteshim‑Agan Holding e fruirebbero quindi dei medesimi diritti. Peraltro, nei limiti in cui il ricorso delle ricorrenti ha per oggetto una condotta omissiva, non sarebbe possibile per le stesse contestare un atto al livello nazionale. L’irricevibilità della domanda delle ricorrenti osterebbe quindi, da un lato, al loro diritto fondamentale ad una sanzione effettiva e, dall’altro, al loro diritto di essere sentite.

40      Nelle loro osservazioni datate 22 febbraio 2005 le ricorrenti aggiungono segnatamente come la circostanza che la Commissione non abbia esaminato i dati in questione incida sulla loro situazione giuridica.

 Sul fumus boni iuris

41      Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato l’art. 95, n. 3, e l’art. 152, n. 1, CE; l’art. 5, n. 1, della direttiva 91/414; il principio di buona amministrazione ai sensi dell’art. 211 CE, «il quale obbliga la Commissione a esaminare ciascuna pratica in maniera diligente ed imparziale nell’ambito delle competenze delegate, conferitele dalla direttiva [91/414], e a rispettare i diritti della difesa ed il diritto ad un processo equo»; i principi di certezza del diritto, di legittimo affidamento, di proporzionalità e di parità di trattamento; l’obbligo di motivazione; il diritto di esercitare attività commerciali e il diritto di proprietà.

42      La Commissione sostiene che i motivi addotti a sostegno del ricorso nel procedimento principale sono estremamente deboli, segnatamente perché la Commissione non era soggetta ad alcun obbligo di agire prima del 27 novembre 2004.

 Sull’urgenza

43      Le ricorrenti sotengono che l’inerzia della Commissione è manifestamente illegittima e che pertanto non occorre esaminare se nel caso di specie sussista un pregiudizio grave ed irreparabile. Esse sostengono inoltre che i provvedimenti sollecitati rivestono una particolare urgenza in ragione dell’imminenza del parere del comitato. Non vi sarebbe alcun dubbio quanto al fatto che, da un lato, il comitato si opporrà all’iscrizione dell’endosulfan nell’allegato I della direttiva 91/414 e, dall’altro, che, sulla base di tale parere, la Commissione adotterà una decisione formale di non iscrizione dell’endosulfan nell’allegato I della direttiva 91/414. Ad avviso delle ricorrenti, la pubblicazione di tale decisione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea comporterà il ritiro dal commercio di tutte le autorizzazioni aventi ad oggetto prodotti fitosanitari contenenti endosulfan.

44      Le ricorrenti aggiungono che, in assenza di provvedimenti provvisori, si produrrà un’evoluzione sul mercato che sarà molto difficile o addirittura impossibile invertire.

45      Anzitutto la Makhteshim‑Agan Holding perderebbe integralmente la sua attività di preparazione e vendita di prodotti farmaceutici a base di endosulfan nell’Unione europea. La Makhteshim‑Agan Holding avrebbe acquistato tale attività dalla società Bayer CropScience nel corso del 2003 sulla base di nuovi dati ed applicazioni i quali dimostrano che l’endosulfan poteva essere utilizzato senza rischio ai sensi della direttiva 91/414, e ciò prima che lo Stato membro relatore formulasse dubbi concernenti tale sostanza.

46      In secondo luogo, l’Aragonesas Agro perderebbe le autorizzazioni di immissione in commercio in Spagna per i suoi prodotti fitosanitari a base di endosulfan. Ciò implicherebbe, in primo luogo, perdite di quote di mercato, avvertite anche rispetto agli altri suoi prodotti, in secondo luogo, un aumento dei suoi costi e, in terzo luogo, il licenziamento di dipendenti.

47      Infine, trattandosi dell’Alfa Georgika Efodia, il divieto dell’endosulfan si tradurrebbe, in primo luogo, nella scomparsa dei prodotti fitosanitari di tale società a base di endosulfan, in secondo luogo, nella perdita di accordi commerciali, in terzo luogo, in altre perdite commerciali risultanti dalla fragilizzazione della sua gamma di prodotti e, in quarto luogo, in una riduzione di personale.

48      In risposta ad asserzioni siffatte la Commissione ritiene che le ricorrenti non abbiano dimostrato che fosse urgente ordinare i provvedimenti provvisori richiesti. In primo luogo, facendo difetto un atto vincolante, rimarrebbe immutata la situazione giuridica delle ricorrenti. In secondo luogo, resterebbero incerti il principio stesso dell’adozione di un atto da parte della Commissione nonché il suo contenuto. In terzo luogo, una decisione negativa, pur se dovesse essere adottata, non produrrebbe immediatamente i suoi effetti. In quarto luogo, il danno invocato sarebbe meramente finanziario e potrebbe essere oggetto di un ulteriore risarcimento.

 Sulla ponderazione degli interessi

49      Le ricorrenti sostengono in sostanza che i provvedimenti richiesti si limiteranno a mantenere lo status quo. Esse insistono anche sul carattere sproporzionato della condotta della Commissione in rapporto all’obiettivo della direttiva 91/414. Inoltre l’endosulfan sarebbe utilizzato da parecchi decenni e sarebbe stato autorizzato, in quanto prodotto senza rischio, nella sua più recente confezione sotto forma di capsula, in Italia, Grecia e Portogallo.

50      La Commissione sostiene dal canto suo che, nell’ipotesi in cui occorresse procedere ad una ponderazione degli interessi, propenderebbe per la tutela della pubblica sanità (ordinanza del presidente del Tribunale 11 aprile 2003, causa T‑392/02 R, Solvay Pharmaceuticals/Consiglio, Racc. pag. II‑1825, punto 122).

 Valutazione del giudice del procedimento sommario

51      Dato che le osservazioni scritte delle parti contengono tutte le informazioni necessarie a statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori, non occorre sentirle nelle loro spiegaziopni orali.

52      Nelle sue osservazioni la Commissione sostiene che la domanda di provvedimenti urgenti è irricevibile per molteplici ragioni, sostanzialmente relative all’irricevibilità manifesta del ricorso o alla natura dei provvedimenti provvisori richiesti (punti 37 e 38 supra).

53      Secondo una giurisprudenza costante, il problema della ricevibilità del ricorso dinanzi al giudice del merito non deve, in linea di principio, essere esaminato nell’ambito di un procedimento sommario se non si vuole pregiudicare la causa principale. Appare ciò nondimeno necessario, quando è eccepita l’irricevibilità manifesta del ricorso di merito sul quale si innesta l’istanza di procedimento sommario, accertare se sussistano motivi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità del ricorso stesso (ordinanze del presidente della Corte 27 gennaio 1988, causa 376/87 R, Distrivet/Consiglio, Racc. pag. 209, punto 21; ordinanze del presidente del Tribunale 30 giugno 1999, causa T‑13/99 R, Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. II‑1961, punto 121; e Solvay Pharmaceuticals/Consiglio, punto 50 supra, punto 53).

54      Nel caso di specie occorre esaminare separatamente la ricevibilità dei due capi della domanda presentata in via principale dalle ricorrenti nel loro ricorso di merito, cioè, in primo luogo, la domanda diretta ad ottenere la constatazione ad opera del Tribunale dell’inerzia della Commissione e, in secondo luogo, la domanda diretta ad ottenere che il Tribunale emetta un’ingiunzione nei confronti della Commissione.

 Domanda diretta ad ottenere la constatazione dell’inerzia della Commissione

55      Nell’ambito del ricorso nel procedimento principale le ricorrenti chiedono in sostanza che il Tribunale constati l’inadempimento da parte della Commissione del suo asserito obbligo, da un lato, di esaminare i dati prodotti dal gruppo di lavoro endosulfan e, dall’altro, di rispettare il diritto delle ricorrenti ad un processo equo (punto 25 supra).

56      Pur supponendo che una conclusione siffatta sia compatibile con l’oggetto dell’art. 232 CE, consistente nel far constatare l’inadempimento da parte di un’istituzione del suo obbligo «di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere», occorrerebbe comunque verificare che sono riuniti gli altri presupposti di ricevibilità del ricorso per carenza.

57      Tuttavia l’art. 232, secondo comma, CE prevede che un ricorso per carenza «è ricevibile soltanto quando l’istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire». Secondo la giurisprudenza consolidata, una siffatta domanda dev’essere sufficientemente chiara e precisa, in modo da consentire alla Commissione di conoscere concretamente il contenuto della decisione che le si chiede di adottare. Dalla domanda deve inoltre risultare che essa è intesa a costringere la Commissione a prendere posizione (v., in tal senso, ordinanza della Corte 18 novembre 1999, causa C‑249/99 P, Pescados Congelados Jogamar/Commissione, Racc. pag. I‑8333, punto 18, e sentenza del Tribunale 3 giugno 1999, causa T‑17/96, TF1/Commissione, Racc. pag. II‑1757, punto 41).

58      Nel caso di specie non spetta al giudice del procedimento sommario accertare se l’intimazione da parte del gruppo di lavoro endosulfan fosse sufficientemente chiara e precisa, ai sensi della citata giurisprudenza, per consentire alla Commissione di conoscere concretamente il contenuto della decisione che le veniva chiesto di adottare.

59      Nell’ambito del presente procedimento sommario occorre invece esaminare se, in tale fase, una volta posta l’ipotesi che la Commissione sia stata validamente richiesta di agire, sussistano elementi sufficienti per considerare che la Commissione non ha preso posizione sull’intimazione da parte del gruppo di lavoro endosulfan.

60      È in proposito giurisprudenza costante che, con i termini «avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto», l’art. 232 CE contempla l’omissione di statuire o di prendere posizione, non già l’adozione di un atto diverso da quello che l’interessato avrebbe desiderato o ritenuto necessario (sentenze della Corte 13 luglio 1971, causa 8/71, Deutscher Komponistenverband/Commissione, Racc. pag. 705, punto 2; 15 dicembre 1988, cause riunite 166/86 e 220/86, Irish Cement/Commission, Racc. pag. 6473, punto 17, e 24 novembre 1992, cause riunite C‑15/91 e C‑108/91, Buckl e a./Commissione, Racc. pag. I‑6061, punto 17).

61      Nel caso di specie, la Commissione ha informato nella lettera 26 novembre 2004 il gruppo di lavoro endosulfan della sua intenzione di presentare al comitato un progetto di decisione di non iscrizione dell’endosulfan nell’allegato I della direttiva 91/414.

62      Orbene, quando il comitato ha emesso un parere favorevole su una proposta di decisione di non iscrizione di una sostanza attiva, a norma dell’art. 5, n. 3, della decisione del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/468/CE, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23), quest’ultima «adotta le misure previste», con riserva di un’eventuale risoluzione del Parlamento europeo adottata a norma dell’art. 8 della decisione 1999/468. Una proposta siffatta indica quindi chiaramente la volontà della Commissione di chiudere l’esame della sostanza attiva in parola.

63      Inoltre, nella lettera 26 novembre 2004, la Commissione ha respinto l’argomento del gruppo di lavoro endosulfan secondo cui l’esame dell’endosulfan non si è svolto secondo un «procedimento equo». In proposito la Commissione si è segnatamente riferita alla sua lettera 12 luglio 2004, indirizzata in copia ai rappresentanti del gruppo di lavoro endosulfan, in cui aveva chiesto alle autorità spagnole di non procedere all’esame dei dati sottoposti dal gruppo di lavoro endosulfan e ricordato che era scaduto il termine per la presentazione di studi supplementari.

64      Alla luce di tali elementi, il giudice del procedimento sommario ritiene a tale stadio che la lettera 26 novembre 2004 della Commissione riveli chiaramente il rifiuto di tale istituzione, da un lato, di esaminare i dati prodotti dal gruppo di lavoro endosulfan prima di proporre al comitato un progetto di decisione di non iscrizione dell’endosulfan e, dall’altro, di offrire alle ricorrenti il beneficio di garanzie procedurali supplementari prima di presentare il suddetto progetto al comitato.

65      Sembra peraltro che le ricorrenti ne convengano esse stesse, poiché nella loro domanda esse fanno valere che «[l]a lettera di risposta 26 novembre 2004 della Commissione implica necessariamente che il relatore e/o la Commissione non hanno esaminato i nuovi dati ed il relativo argomento sottoposti dalle ricorrenti e che non intendono farlo, né rispettare il diritto ad un processo equo affrontando le preoccupazioni portate dal relatore a conoscenza delle ricorrenti solo nel gennaio 2004».

66      Di conseguenza, a tale stadio e senza pregiudicare affatto la decisione che il Tribunale potrebbe adottare su tale questione nell’ambito del ricorso nel procedimento principale, il giudice del procedimento sommario non dispone di elementi sufficienti per considerare che la lettera 26 novembre 2004 non costituisca una presa di posizione sui provvedimenti che le veniva richiesto di adottare. A tale stadio, la domanda delle ricorrenti diretta a far dichiarare l’inerzia della Commissione va quindi ritenuta manifestamente irricevibile.

67      In ogni caso, secondo la giurisprudenza costante, il mezzo d’impugnazione di cui all’art. 232 CE è basato sul principio che l’inerzia illegittima dell’istituzione di cui trattasi consente di adire la Corte o il Tribunale affinché questi dichiarino che il comportamento omissivo è contrario al Trattato qualora l’istituzione interessata non vi abbia posto rimedio. Ai sensi dell’art. 233 CE, la detta declaratoria fa sorgere l’obbligo dell’istituzione convenuta di adottare i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta, salve restando le azioni di responsabilità extracontrattuale che possono derivare dalla declaratoria medesima. Laddove l’atto la cui omissione costituisce l’oggetto della controversia sia stato adottato dopo la proposizione del ricorso, ma prima che sia pronunciata la sentenza, la declaratoria della Corte o del Tribunale sull’illegittimità dell’iniziale astensione non può più produrre gli effetti contemplati dall’art. 233 CE. Ne consegue che in tal caso, esattamente come quando l’istituzione convenuta abbia reagito alla richiesta di agire entro due mesi, l’oggetto del ricorso viene meno, con la conseguenza che non occorre più statuire (ordinanza della Corte 13 dicembre 2000, causa C‑44/00 P, Sodima/Commissione, Racc. pag. I‑11231, punto 83, e sentenza del Tribunale 17 febbraio 1998, causa T‑105/96, Pharos/Commissione, Racc. pag. II‑285, punti 41 e 42).

68      Orbene, la Commissione ha precisato nella fattispecie, nelle sue osservazioni in data 2 marzo 2005, che essa aveva formalmente presentato al comitato una proposta di decisione di non iscrizione dell’endosulfan nell’allegato I della direttiva 91/414 (v. punto 30 supra). Come già dichiarato al punto 62 supra, una proposta siffatta indica chiaramente la volontà della Commissione di chiudere l’esame della sostanza attiva considerata.

69      Va aggiunto in proposito che il fatto che una proposta siffatta non costituisca a prima vista un atto impugnabile con ricorso di annullamento non impedisce ch’essa costituisca il presupposto necessario per lo svolgimento di un procedimento destinato, in linea di massima, a concludersi con un atto giuridico a sua volta impugnabile con un ricorso di annullamento (sentenze del Tribunale 27 giugno 1995, causa T‑186/94, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. II‑1753, punto 25, e Pharos/Commissione, punto 67 supra, punto 43).

70      Occorre quindi pensare a tale stadio che il fatto che la Commissione abbia presentato formalmente una proposta di decisione diretta a non iscrivere l’endosulfan nell’allegato I della direttiva 91/414, e ciò senza aver preliminarmente svolto le verifiche richieste dal gruppo di lavoro endosulfan, costituisce una presa di posizione sull’intimazione presentata da quest’ultimo.

71      Tuttavia, l’inerzia cessa alla data di ricezione della presa di posizione stessa da parte dell’autore della relativa richiesta (sentenza del Tribunale 27 gennaio 2000, cause riunite T‑194/97 e T‑83/98, Branco/Commissione, Racc. pag. II‑69, punto 55).

72      Nel caso di specie la Commissione indica che, il 1° marzo 2005, ha inviato ad un rappresentante del gruppo di lavoro endosulfan copia del progetto di decisione approvato dal comitato. Nelle loro osservazioni datate 11 marzo 2005, le ricorrenti confermano che la Makhteshim‑Agan Holding ha ricevuto copia di tale progetto il 1° marzo 2005. Inoltre, le osservazioni della Commissione datate 2 marzo 2005, comprendenti in allegato copia del progetto di decisione della Commissione, sono state notificate alle ricorrenti dal cancelliere del Tribunale il 7 marzo 2005. Conseguentemente, pur supponendo che, dopo aver ricevuto l’intimazione da parte del gruppo di lavoro endosulfan, la Commissione abbia versato in una situazione di inerzia, appare a tale stadio che quest’ultima è cessata al più tardi il 7 marzo 2005.

73      Attualmente il giudice del procedimento sommario non dispone quindi di elementi sufficienti per considerare che occorra ancora statuire sulla domanda delle ricorrenti diretta a che il Tribunale constati l’inerzia della Commissione.

 Domanda diretta ad ottenere che venga rivolta un’ingiunzione alla Commissione

74      Oltre alla domanda diretta ad ottenere che si constati l’inerzia della Commissione, le ricorrenti chiedono in via principale che il Tribunale ingiunga alla Commissione di rispettare i suoi obblighi, segnatamente esaminando tutti i dati sottoposti ai fini dell’esame dell’endosulfan e rispettando gli asseriti diritti procedurali delle ricorrenti.

75      È sufficiente ricordare su tale punto che, nell’ambito di un ricorso a norma dell’art. 232 CE, il giudice comunitario non è competente a rivolgere ordini a un’istituzione (v., in tal senso, sentenza della Corte 1° aprile 1993, causa C‑25/91, Pesqueras Echebastar/Commissione, Racc. pag. I‑1719, punto 14, e ordinanza del Tribunale 27 maggio 1994, causa T‑5/94, J/Commissione, Racc. pag. II‑391, punto 17).

76      Il giudice del procedimento sommario non dispone quindi di elementi sufficienti per considerare che la domanda delle ricorrenti diretta ad ottenere che il Tribunale rivolga un’ingiunzione alla Commissione sia ricevibile.

77      A tale stadio, il ricorso nel procedimento principale risulta quindi manifestamente irricevibile o quanto meno dev’essere, da un lato, oggetto di un non luogo a provvedere e, per il resto, dichiarato manifestamente irricevibile.

78      Di conseguenza, senza che occorra pronunciarsi, da un lato, sulle altre cause di irricevibilità invocate dalla Commissione e, dall’altro, sulla domanda della ricorrente diretta ad ottenere l’ingiunzione alla Commissione di produrre i verbali ed i programmi della riunioni del comitato in quanto riferentisi all’endosulfan, la domanda di provvedimenti urgenti va respinta.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 27 aprile 2005

Il cancelliere

 

      Il presidente

H. Jung

 

      B. Vesterdorf


* Lingua processuale: l’inglese.