Language of document : ECLI:EU:T:2006:225





Ordinanza del presidente del Tribunale 2 agosto 2006 – Aughinish Alumina / Commissione

(Causa T-69/06 R)

«Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Aiuti concessi dagli Stati — Urgenza»

1.                     Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — «Fumus boni iuris» — Carattere cumulativo — (Artt. 225, n. 1, CE, 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 31-33)

2.                     Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 64-67, 69, 72, 80-81)

3.                     Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — «Fumus boni iuris» — Urgenza — Carattere cumulativo (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 84-86)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 7 dicembre 2005, 2006/323/CE, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente (GU L 119, pag. 12), nella parte in cui riguarda la ricorrente

Dispositivo

1)

1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

2) Le spese sono riservate.