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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 2 giugno 2014 – Da Cunha Almeida / Commissione

(Causa F-5/13)1

(Funzione pubblica – Concorso generale – Mancata iscrizione nella lista di riserva – Test di ragionamento verbale – Eccezione d’illegittimità del bando di concorso – Scelta della seconda lingua fra tre lingue – Principio di non discriminazione)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Paulo Jorge da Cunha Almeida (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J. Grayston, solicitor, G. Pandey e M. Gambardella, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di non iscrivere il ricorrente nella lista di riserva del concorso EPSO/AD/205/10.

Dispositivo

La decisione della commissione del concorso EPSO/AD/205/10 del 9 marzo 2012, trasmessa dall’Ufficio europeo di selezione del personale, recante rigetto della domanda di riesame del sig. Da Cunha Almeida, in seguito alla sua esclusione dalla lista di riserva del concorso con decisione del 23 dicembre 2011, è annullata.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Da Cunha Almeida.

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1 GU C 123 del 27.4.2013, pag. 29.