Ricorso proposto il 2 dicembre 2008 - AIB-Vinçotte Luxembourg / Parlamento
(Causa T-524/08)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: AIB-Vinçotte Luxembourg (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: R. Adam, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni della ricorrente
annullare la decisione del Parlamento europeo 2 ottobre 2008 recante rigetto dell'offerta della ricorrente nel contesto della gara d'appalto n. INLO - A - BATI LUX - 07 268 & 271 - 00, ai fini della ristrutturazione e dell'estensione dell'edificio Konrad Adenauer a Lussemburgo;
riservare alla ricorrente tutti i diritti, mezzi e azioni, e in particolare la condanna del Parlamento al risarcimento del danno subito;
in ogni caso, condannare il Parlamento alle spese del presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente contesta la decisione del Parlamento di respingere l'offerta dalla stessa proposta nel contesto della gara di appalto per il lotto B dell'appalto relativo al progetto di estensione e di ristrutturazione dell'edificio KAD a Lussemburgo - Missione di organismo di controllo riconosciuto (GU 2008, S 193-254240).
A sostegno del ricorso, la ricorrente fa valere quattro motivi, attinenti:
ad un errore manifesto di valutazione da parte del Parlamento, in quanto i) l'associazione alla quale è stato attribuito l'appalto non disporrebbe dei riconoscimenti necessari per realizzare le missioni richieste, quali previsti nel capitolato di appalto e ii) l'offerta di tale associazione farebbe stato di un prezzo basso in modo anomalo in considerazione dei criteri del capitolato di appalto;
ad una violazione dell'obbligo di motivazione in quanto i) il Parlamento non avrebbe precisato i vantaggi concreti dell'offerta scelta rispetto a quella della ricorrente, non consentendo in tal modo alla ricorrente di identificare le ragioni per cui la sua offerta non era stata scelta e ii) la ricorrente non sarebbe stata posta in condizione di sapere se il comitato di valutazione si fosse riunito e, eventualmente, quali fossero state le sue conclusioni;
ad una violazione dei principi di diligenza, di buona amministrazione e di trasparenza, in quanto il Parlamento si è astenuto dal comunicare, entro un termine ragionevole, i chiarimenti richiesti;
ad una violazione delle disposizioni del capitolato amministrativo, in quanto né la decisione impugnata né la successiva corrispondenza recavano menzione dei mezzi si impugnazione.
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