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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della National Resource for Innovative Training Research and Employment Actions Limited (NRITEA) contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 5 settembre 2002

    (Causa T-268/02)

    Lingua processuale: l'inglese

Il 5 settembre 2002 la National Resource for Innovative Training Research and Employment Actions Limited (NRITEA), con sede in Newcastle Upon Tyne (Regno Unito), rappresentata dal sig. Alison Tate, Socilitor, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-annullare la decisione della Commissione 23 maggio 2002 e ordinare che alla ricorrente sia fornita un'analisi dettagliata di ciascun fascicolo relativamente al quale si afferma che vi sono problemi e che alla stessa sia concesso un periodo di tempo sufficiente per replicare;

-in subordine, annullare la decisione 23 maggio 2002 e dichiarare che alla presente fattispecie si applica l'art. 23 del regolamento (CEE) n. 4253/88 piuttosto che l'art. 24.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente è un'organizzazione volontaria e una società a responsabilità limitata che assiste e controlla la formazione e lo sviluppo di soggetti diseredati ed emarginati nel Regno Unito. A tal riguardo, la ricorrente ha lavorato insieme alla MARI Group Limited, una società commerciale specializzata in formazione.

Entrambe le società sono state soggette a diversi controlli contabili approfonditi. In seguito a questi controlli e in conseguenza di varie irregolarità riscontrate nell'esecuzione dei progetti, la Commissione ha deciso di ridurre l'assistenza totale da parte del Fondo sociale europeo. Questa decisione è contestata dalla ricorrente nella presente causa.

La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato un requisito procedurale essenziale in quanto ha omesso di concederle la possibilità di difendersi. Secondo la ricorrente, la Commissione non ha mai fornito direttamente alla ricorrente sufficienti dettagli circa gli addebiti fatti valere nei suoi confronti.

La ricorrente fa valere inoltre una violazione del suo diritto a un processo equo. Secondo la ricorrente, non vi è stata un'audizione equa ed indipendente in materia. La ricorrente fa valere inoltre una violazione del diritto di accesso ai documenti. Inoltre, la Commissione avrebbe violato il principio di buona amministrazione, non trattando la questione entro un termine ragionevole.

Infine, la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un abuso di potere applicando l'art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 1. Secondo la ricorrente, l'art. 24 avrebbe dovuto essere applicato solo in caso di irregolarità. Nella presente fattispecie, la Commissione avrebbe dovuto applicare l'art. 23 del regolamento per recuperare il denaro pagato in eccesso in seguito ad errori.

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1 - Regolamento (CEE) 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU 1988, L 374, pag. 1).