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Ricorso proposto il 4 luglio 2023 – Verla-Pharm Arzneimittel / EUIPO - Converso (Pherla)

(Causa T-357/23)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Verla-Pharm Arzneimittel GmbH & Co. KG (Tutzing, Germania) (rappresentante: M.-C. Seiler, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Valeria Converso (San Giorgio a Cremano, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Pherla – Domanda di registrazione n. 18 319 785

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 febbraio 2023 nel procedimento R 268/2022-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata che è stata notificata il 25 aprile 2023;

accogliere integralmente l’opposizione n. B 3 139 093 e respingere la domanda contestata per tutti i prodotti controversi della classe 5;

in subordine, rinviare il procedimento alla commissione di ricorso ai fini di un nuovo esame;

condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio a causa della violazione dell’obbligo del convenuto di motivare le proprie decisioni, previsto altresì all’articolo 41, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio a causa della violazione del diritto della ricorrente di essere ascoltata, previsto altresì all’articolo 41, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio a causa dell’applicazione errata e della conseguente violazione dello stesso.

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