Language of document : ECLI:EU:C:2018:533

Causa C27/17

AB «flyLAL-Lithunian Airlines»

contro

«Starptautiskā lidosta “Rīga”» VAS
e
«Air Baltic Corporation» AS

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos apeliacinis teismas)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenze speciali – Articolo 5, punto 3 – Materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso – Luogo in cui si è concretizzato il danno e luogo dell’evento generatore del danno – Domanda di risarcimento del danno asseritamente causato da condotte anticoncorrenziali poste in essere in diversi Stati membri – Articolo 5, punto 5 – Esercizio di una succursale – Nozione»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 luglio 2018

1.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenze speciali – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui si è verificato l’evento dannoso – Nozione – Luogo in cui il danno si è concretizzato e luogo del fatto generatore

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 3)

2.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenze speciali – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui si è verificato l’evento dannoso – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Danno – Nozione – Calo delle vendite subito a seguito di condotte anticoncorrenziali – Inclusione

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 3)

3.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenze speciali – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui si è verificato l’evento dannoso – Danno causato da condotte anticoncorrenziali – Luogo del mercato interessato dalle suddette condotte

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 3)

4.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenze speciali – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui si è verificato l’evento dannoso – Danno causato da condotte anticoncorrenziali – Luogo della conclusione di un accordo anticoncorrenziale o luogo di applicazione dei prezzi predatori

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 3)

5.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenze speciali – Controversia concernente l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività – Criteri per determinare se un’azione giudiziaria è ricollegabile ad uno Stato membro

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 5)

6.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenze speciali – Controversia concernente l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività – Nozione – Azione diretta al risarcimento di un danno causato da un abuso di posizione dominante di un’impresa avente una succursale che ha partecipato a tale pratica – Inclusione

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 5)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 28, 46)

2.      Come ricordato dall’avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni, occorre distinguere il danno iniziale, derivante direttamente dall’evento generatore del danno, il cui luogo di insorgenza potrebbe giustificare la competenza ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, dalle conseguenze negative successive, che non possono fondare un’attribuzione di competenza ai sensi di tale disposizione. A tale riguardo, ai punti 14 e 15 della sentenza del 19 settembre 1995, Marinari (C‑364/93, EU:C:1995:289), la Corte ha dichiarato che la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» non può essere interpretata estensivamente al punto da comprendere qualsiasi luogo in cui possano essere avvertite le conseguenze negative di un fatto che ha già causato un danno effettivamente avvenuto in un altro luogo. Di conseguenza, essa ha precisato che tale nozione non può essere interpretata nel senso che essa comprende il luogo in cui la vittima sostiene di aver patito un pregiudizio patrimoniale in conseguenza di un danno iniziale verificatosi e da essa subito in un altro Stato.

Occorre inoltre considerare che una perdita di reddito consistente, in particolare, in un asserito calo delle vendite subito a seguito di condotte anticoncorrenziali contrarie agli articoli 101 e 102 TFUE può essere qualificata come «danno» ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, che consente, in linea di principio, di giustificare la competenza dei giudici dello Stato membro nel cui territorio si trova il luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto.

(v. punti 31, 32, 36)

3.      L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un’azione di risarcimento di un danno causato da condotte anticoncorrenziali, il «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» si riferisce, in particolare, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, al luogo in cui si è verificata una perdita di reddito consistente in un calo delle vendite, ossia al luogo del mercato interessato dalle suddette condotte in seno al quale la vittima sostiene di aver subito detto calo.

Nella fattispecie e con riguardo alle perdite subite da una compagnia aerea sui voli effettuati da e verso la capitale dello Stato membro in cui ha sede detta compagnia, occorre considerare come mercato essenzialmente interessato quello del suddetto Stato membro in cui tale compagnia svolge la parte essenziale delle sue attività di vendita relative a tali voli, vale a dire il mercato lituano.

(v. punti 39, 43, dispositivo 1)

4.      L’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un’azione di risarcimento di un danno causato da condotte anticoncorrenziali, la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» può essere intesa come il luogo della conclusione di un accordo anticoncorrenziale in violazione dell’articolo 101 TFUE oppure come il luogo dove sono stati proposti e applicati i prezzi predatori, se tali pratiche erano costitutive di un’infrazione ai sensi dell’articolo 102 TFUE.

(v. punto 57, dispositivo 2)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 59)

6.      L’articolo 5, punto 5, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «controversia concernente l’esercizio di una succursale» comprende l’azione diretta al risarcimento di un presunto danno causato da un abuso di posizione dominante consistente nell’applicazione di prezzi predatori, qualora una succursale dell’impresa che detiene la posizione dominante abbia partecipato a tale pratica abusiva in maniera effettiva e significativa.

(v. punto 66, dispositivo 3)