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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Romania) il 27 giugno 2023 – Braila Winds SRL / Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București - Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii București, Ministerul Finanţelor, Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

(Causa C-391/23, Braila Winds)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bucureşti

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Braila Winds SRL

Resistenti: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București - Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii București, Ministerul Finanţelor, Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni degli articoli 107 e 108 TFUE debbano essere interpretate nel senso che una normativa nazionale come quella introdotta dalla Legea nr. 259/2021 (legge n. 259/2021), che impone un’imposta soltanto a determinati produttori di energia elettrica, costituisce un aiuto di Stato concesso ai soggetti esentati, assoggettato agli obblighi di notifica. Se tale normativa sia discriminatoria se si applica solo a determinati produttori di energia elettrica, compresi quelli da fonti rinnovabili.

Se le disposizioni degli articoli 49 e 56 TFUE e, rispettivamente, quelle dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella introdotta dalla legge n. 259/2021, che impone un’imposta di importo elevato soltanto a determinati produttori di energia elettrica (compresi quelli da fonti rinnovabili), escludendo altre categorie di produttori.

Se, prima del regolamento 2022/1854 1 , la direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE 2 , osti a una normativa nazionale che potrebbe tradursi in una fissazione del prezzo di vendita/una limitazione della libertà di fissare il prezzo di vendita, [normativa] come quella introdotta dalla legge n. 259/2021.

Se le disposizioni dell’articolo 191, paragrafo 2, TFUE riguardanti i principi della precauzione, dell’azione preventiva e della correzione dell’inquinamento alla fonte, nonché il principio “chi inquina paga” ostino a una normativa nazionale come quella introdotta dalla legge n. 259/2021. Se ciò comprometta gli obiettivi europei relativi al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 e la politica dell’Unione europea in materia di tassazione dell’energia.

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1 Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (GU 2022, L 261 I, pag. 1).

1 Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU 2019, L 158, pag. 125).