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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 29 giugno 2023 – E. M. A, E. M. A., M. I. A.

(Causa C-395/23, Anikovi)1

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti in un procedimento di volontaria giurisdizione: E. M. A, E. M. A., M. I. A.

Questioni pregiudiziali

1)    Se ricadano nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2019/1111 1 , del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori, anche i procedimenti di volontaria giurisdizione concernenti l’emanazione di un provvedimento giudiziale di autorizzazione di atti di disposizione – quali, ad esempio, una vendita – di beni immobili o di quote di comproprietà di beni immobili di proprietà di un minore.

2)    Se la competenza internazionale di un giudice di uno Stato membro dell’Unione europea nei procedimenti di volontaria giurisdizione concernenti l’emanazione di un provvedimento giudiziale di autorizzazione di atti di disposizione – quali, ad esempio, una vendita – di beni immobili o di quote di comproprietà di beni immobili di proprietà di un minore debba essere determinata in base all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2019/1111 – l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il minore risiede abitualmente – oppure in base all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 593/2008 1 o rispettivamente all’articolo 24 punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 2 – l’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’immobile è situato.

3)    Se le disposizioni del regolamento 2019/1111 riguardanti la competenza internazionale in materia di responsabilità genitoriale vengano superate da un accordo internazionale bilaterale tra uno Stato membro (la Bulgaria) e uno Stato terzo (l’Unione sovietica o rispettivamente la Federazione russa) concluso prima dell’adesione dello Stato membro all’Unione europea, nei limiti in cui detto accordo internazionale non è indicato nel capo VIII del regolamento 2019/1111.

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1 Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

1 GU 2019, L 178, pag. 1.

1 Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6).

1 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).