Language of document : ECLI:EU:C:2013:405

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NIILO JÄÄSKINEN

presentate il 18 giugno 2013 (1)

Cause riunite C‑241/12 e C‑242/12

Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV and Belgian Shell NV

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank te Rotterdam (Paesi Bassi)]

(Ambiente – Regolamento (CEE) n. 259/93 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti – Direttiva 2006/12/CE sui rifiuti – Nozione di rifiuto – Prodotti fuori norma derivanti da contaminazione accidentale)





I –    Introduzione

1.        Il presente procedimento verte sulla questione se la Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV e la Belgian Shell (in prosieguo, congiuntamente: la «Shell») abbiano effettuato un trasporto di rifiuti, trasferendo via nave ad una delle loro sedi nei Paesi Bassi un carico di poco superiore a kg. 333 000 di una miscela derivata del petrolio, che era stato respinto da un acquirente stabilito in Belgio. L’acquirente non poteva immagazzinare o trattenere la miscela a causa di un errore nella sua composizione provocato accidentalmente al momento del carico per il trasporto iniziale del prodotto dai Paesi Bassi al Belgio. In sostanza, stabilire se la miscela in questione costituisca un «rifiuto» è l’unica questione sulla quale il giudice del rinvio ha chiesto indicazioni nell’ambito di un procedimento penale promosso a carico della Shell per mancato rispetto dei requisiti procedurali stabiliti dal diritto dell’Unione e dal diritto olandese per la spedizione dei rifiuti (2).

2.        L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (3), richiede l’invio di una notifica prima di ogni spedizione di rifiuti, all’autorità competente di destinazione, mentre l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 259/93 vieta la spedizione di rifiuti senza previa autorizzazione. Entrambi i suddetti obblighi obbediscono al principio di precauzione di cui all’articolo 191, paragrafo 2, TFUE (4), ed è pacifico che la Shell non ha notificato la spedizione della miscela alle autorità competenti e che non ha ottenuto la relativa autorizzazione.

II – Contesto normativo

3.        Il contesto normativo rilevante per la controversia in esame traccia un collegamento tra la definizione di rifiuto di cui alla direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sui rifiuti (entrata in vigore il 17 maggio 2006) (5) e gli obblighi contenuti nel regolamento n. 259/93. Tale collegamento è formulato nei seguenti termini.

A –    Regolamento n. 259/93

4.        I considerando 6, 9 e 18 del regolamento n. 259/93 prevedono quanto segue:

«(6) considerando che è importante organizzare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti in modo da tener conto della necessità di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente;

(…)

(9) considerando che le spedizioni di rifiuti devono essere soggette a notifica preliminare alle autorità competenti affinché queste siano debitamente informate in particolare del tipo, dei movimenti e dello smaltimento o del ricupero dei rifiuti, in modo che dette autorità possano prendere le misure necessarie per la protezione della salute umana e dell’ambiente, con la possibilità di sollevare obiezioni motivate nei confronti della spedizione;

(…)

(18) considerando che la persona il cui comportamento sia all’origine di un traffico illecito deve riprendere e/o smaltire o ricuperare i rifiuti secondo metodi alternativi ecologicamente corretti e che, quando tale persona non vi provveda, le stesse autorità competenti del paese di spedizione o di destinazione devono all’occorrenza intervenire».

5.        L’articolo 2, lettere a), i) e k), del regolamento n. 259/93, così recita:

«Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

a)      rifiuti: i rifiuti quali definiti nell’articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE;

(…)

i)      smaltimento: lo smaltimento quale definito nell’articolo 1, lettera e) della direttiva 75/442/CEE;

(…)

k)      ricupero: il ricupero quale definito dall’articolo 1, lettera f) della direttiva 75/442/CEE;

(…) (6)».

6.        Il Titolo II del regolamento n. 259/93, rubricato «Spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità», contiene il capitolo A, intitolato «Smaltimento dei rifiuti». L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 259/93, che figura in tale capitolo, così dispone:

«Quando il notificatore intende trasferire rifiuti, a scopo di smaltimento, da uno Stato membro all’altro e/o farli transitare attraverso uno o più altri Stati membri, fatti salvi l’articolo 25, paragrafo 2 e l’articolo 26, paragrafo 2, invia una notifica all’autorità competente di destinazione trasmettendone copia alle autorità competenti di spedizione, alle autorità competenti di transito e al destinatario».

7.        L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 259/93 così recita:

«La spedizione può essere effettuata solo dopo che il notificatore ha ricevuto l’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente di destinazione».

8.        Il Capitolo B del Titolo II è rubricato «Rifiuti destinati al ricupero». L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 259/93 prevede quanto segue:

«1. Quando il notificatore intende trasferire rifiuti destinati al ricupero, come previsto dall’allegato III, da uno Stato membro all’altro e/o farli transitare attraverso uno o più altri Stati membri, fatti salvi l’articolo 25, paragrafo 2 e l’articolo 26, paragrafo 2, invia una notifica all’autorità competente di destinazione trasmettendone copia alle autorità competenti di spedizione e di transito nonché al destinatario».

9.        A tenore dell’articolo 26:

«1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

a)      effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o

b)      effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o

(…)

5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito».

B –    Direttiva 2006/12

10.      La direttiva 2006/12 è entrata in vigore il 17 maggio 2006. I considerando 2, 3 e 4 della stessa recitano:

«(2) Ogni regolamento in materia di gestione dei rifiuti deve essenzialmente mirare alla protezione della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell’ammasso e del deposito dei rifiuti.

(3) Per rendere più efficace la gestione dei rifiuti nell’ambito della Comunità, sono necessarie una terminologia comune e una definizione dei rifiuti.

(4) Una regolamentazione efficace e coerente dello smaltimento e del recupero dei rifiuti dovrebbe applicarsi, fatte salve talune eccezioni, ai beni mobili di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi».

11.      L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/12 così recita:

«Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

a)      “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi;

b)      “produttore”: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti (“produttore iniziale”) e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

c)      “detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

(…)

e)      “smaltimento”: tutte le operazioni previste nell’allegato II A;

f)      “recupero”: tutte le operazioni previste nell’allegato II B;

(…)».

12.      A termini dell’articolo 20 della direttiva 2006/12/CE:

«La direttiva 75/442/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione di cui all’allegato III, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV» (7).

III – La controversia nel procedimento principale e le questioni pregiudiziali

13.      Il 3 settembre 2006 la Shell ha caricato su una nave un quantitativo di Ultra Light Sulphur Diesel (ULSD) e lo ha consegnato a un cliente belga (Gebr. Carens BVBA; in prosieguo: la «Carens»). Al momento del carico sulla nave, i serbatoi non erano completamente vuoti, per cui l’ULSD si è miscelato con del Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE).

14.      In conseguenza di tale miscuglio, l’ULSD non possedeva più le caratteristiche del prodotto convenute e non poteva più essere utilizzato dalla Carens per il fine originario, ossia la vendita, da parte della Carens, come carburante diesel presso le stazioni di servizio. Il punto di infiammabilità della miscela era infatti troppo basso per tale scopo. Inoltre, in base al permesso ambientale in suo possesso, la Carens non poteva immagazzinare una miscela con quel punto di infiammabilità. La miscela di ULSD e MTBE è stata scoperta solo dopo che il carico era stato consegnato alla Carens in Belgio. Secondo quanto risulta dalle osservazioni scritte della Commissione, tra il 20 ed il 22 settembre 2006 la Shell ha rispedito il carico nei Paesi Bassi e lo ha nuovamente miscelato per poter vendere la nuova miscela come carburante. Come già ricordato, la Shell non ha effettuato una notifica ai sensi del regolamento n. 259/93 né si è munita di autorizzazione prima di effettuare la spedizione.

15.      È stato avviato un procedimento penale a carico della Shell dinanzi al Rechtbank Rotterdam. Il pubblico ministero sostiene che, tra il 20 ed il 22 settembre 2006 – o intorno a tali date –, la Shell ha commesso uno o più atti contemplati dall’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento n. 259/93, a Berendrecht e/o Rotterdam, comunque nei Paesi Bassi, e in ogni caso nel territorio dell’Unione europea, avendo trasportato rifiuti dal Belgio ai Paesi Bassi a bordo della motonave cisterna «Nimitz», in particolare gasolio e/o diesel (circa kg. 333 276) contaminato da MTBE, comunque rifiuti di petrolio, e in ogni caso rifiuti del tipo di quelli classificati con il codice AC 030 nell’allegato III del regolamento n. 259/93. Tale spedizione è avvenuta in assenza di notifica e/o di autorizzazione da parte delle autorità competenti ai sensi del regolamento n. 259/93.

16.      Alla luce di tali considerazioni, il Rechtbank ha proposto le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)       Se un carico di diesel debba essere qualificato come un rifiuto, ai sensi [dei regolamenti nn. 259/93 e 1013/2006], nelle seguenti circostanze:

a.      il carico è composto da Ultra Light Sulphur Diesel, che è stato involontariamente miscelato con Methyl Tertiary Butyl Ether;

b.      dopo la consegna al cliente è emerso che il carico – a causa della mescolanza – non soddisfa più le specifiche convenute tra acquirente e venditore (è dunque: «fuori norma»);

c.      il carico viene ripreso dal venditore - a seguito di reclamo dell’acquirente – in forza del contratto di compravendita e il prezzo di acquisto viene restituito;

d.      il venditore ha l’intenzione di reimmettere il carico sul mercato – eventualmente dopo miscelazione con un altro prodotto.

2)      In caso di risposta affermativa alla questione sub 1):

a.      se si possa indicare un momento, nelle circostanze di cui sopra, a partire dal quale il prodotto è qualificato come un rifiuto;

b.      se il carico perda la qualifica di rifiuto in un dato momento tra la consegna all’acquirente e una nuova miscelazione ad opera o in nome del venditore e, in tal caso, in quale momento;

3)      Se sulla risposta alla questione sub 1) incida il fatto che:

a.      il carico poteva essere utilizzato allo stesso modo come carburante come puro ULSD, ma non soddisfaceva più i requisiti (di sicurezza), a causa del suo punto inferiore di infiammabilità;

b.      il carico, a causa della sua nuova composizione, non poteva più essere immagazzinato dall’acquirente sulla base di un permesso ambientale;

c.      il carico non poteva essere utilizzato dall’acquirente per lo scopo per cui era stato acquistato, segnatamente vendita alle stazioni di servizio come carburante diesel;

d.      la volontà dell’acquirente fosse rivolta o meno alla restituzione al venditore in forza del contratto di compravendita;

e.      la volontà del venditore era effettivamente rivolta al riacquisto del carico, al fine di lavorarlo mediante miscelazione e reimmetterlo sul mercato;

f.      il carico poteva essere recuperato o meno, sia nello stato originale, sia ottenendo un prodotto commerciabile ad un prezzo simile al valore di mercato del carico originario di ULSD;

g.      siffatta azione di recupero è un processo produttivo regolare;

h.      il valore di mercato del carico nello stato in cui si trova nel momento in cui viene ripreso dal venditore corrisponde (all’incirca) al prezzo di un prodotto che soddisfa le specifiche convenute;

i.      il carico ripreso nello stato in cui si trova nel momento della restituzione può essere venduto sul mercato senza ulteriore lavorazione;

j.      il commercio in prodotti come il carico è normale e negli scambi commerciali non è considerato come commercio in rifiuti».

17.      Osservazioni scritte sono state presentate dalla Shell, dal governo dei Paesi Bassi e dalla Commissione, che hanno partecipato tutti all’udienza svoltasi il 6 marzo 2013.

IV – Analisi

A –    Osservazioni sulla nozione di rifiuto

18.      In sostanza, e nonostante la lunghezza delle questioni pregiudiziali, a mio parere la normativa vigente e la giurisprudenza pertinente forniscono una risposta chiara alla domanda di pronuncia pregiudiziale. Il nocciolo del problema consiste nella circostanza che la Shell non ha notificato la spedizione del prodotto derivato del petrolio né si è procurata un’autorizzazione, anche se tale prodotto era stato involontariamente contaminato.

19.      La miscela trasportata dalla Shell dal Belgio ai Paesi Bassi può rientrare in diverse categorie figuranti nell’allegato I alla direttiva 2006/12, quali, per esempio, le categorie Q2 «Prodotti fuori norma», Q4 «Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc., contaminati in seguito all’incidente in questione» o Q12 «Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da PCB, ecc.)» (8).

20.      Nessuno di tali fattori è determinante in sé e per sé, poiché la lista delle categorie di rifiuti contenuta nell’allegato I della direttiva 2006/12/CE non è esaustiva. Essa comprende, a termini del punto Q16, qualunque «sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate». Inoltre, tali elenchi hanno soltanto un valore indicativo e la qualifica del rifiuto discende anzitutto dal comportamento del detentore e dal significato del termine «disfarsi» (9).

21.      Tuttavia, essi rappresentano elementi a sostegno della tesi che la sostanza di cui trattasi nella presente causa costituisce un rifiuto. Ciò vale dal momento in cui è avvenuta la contaminazione accidentale dell’ULSD con il MTBE fino al momento in cui è stata composta una nuova miscela, in altri termini, quando il prodotto è stato recuperato (10).

22.      La tesi difesa dalla Shell si basa sui seguenti argomenti: un prodotto «fuori norma», come il carburante contaminato di cui trattasi, non può essere considerato un rifiuto, e se lo fosse ne deriverebbe inevitabilmente una turbativa sproporzionata al commercio; il carburante in questione è stato restituito all’imputata in base a obblighi previsti dal contratto con l’acquirente in Belgio e non per la sua qualità di «rifiuto»; il carburante continuava ad avere un valore economico, il che gli impediva di essere considerato un rifiuto; la Shell aveva l’intenzione di rivendere il prodotto al momento della riacquisizione di quest’ultimo in Belgio (o sotto forma di una nuova miscela oppure rivendendolo nello stato in cui si trovava al momento della spedizione dal Belgio) e la rivendita di tale tipo di prodotto avviene abitualmente nell’ambito del commercio di idrocarburi; restituendo il carburante, l’acquirente in Belgio non intendeva disfarsene, e nel momento in cui il carburante è rientrato nei Paesi Bassi aveva perso la qualità di rifiuto.

23.      Ritengo tuttavia che nessuno di questi argomenti sia confermato dalla giurisprudenza della Corte sul significato di smaltimento dei rifiuti.

24.      Né tali argomenti risultano direttamente rilevanti per le questioni chiave sollevate nella presente causa, che richiedono di determinare i) se la Shell fosse un «detentore» di rifiuti ai sensi dell’articolo 1, lettera c), della direttiva 2006/12, vuoi come «produttore» vuoi come persona giuridica che deteneva i rifiuti e ii) se il carburante contaminato fosse un «rifiuto» ai sensi dell’articolo 1, lettera a), della direttiva 2006/12, in quanto sostanza o oggetto compreso nelle categorie di cui all’allegato I, di cui il detentore si sia disfatto o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi.

25.      Inoltre, contrariamente agli argomenti della Shell, a mio parere la Corte non dovrebbe tenere conto di supposizioni che non corrispondono al contesto fattuale come viene descritto nell’ordinanza di rinvio. Qui mi riferisco al punto in cui la Shell ha asserito che era al corrente della composizione della miscela di carburante e della possibilità di rivenderla senza modificarla prima che il carico lasciasse il Belgio. Il fatto indiscusso che il prodotto sia stato rimescolato prima di essere venduto nuovamente denota, a mio avviso, l’intenzione del detentore di disfarsene, e l’atto di rimescolarlo di per sé costituisce un’operazione di recupero: in altri termini, la Shell si disfa del prodotto. La Corte rischierebbe altrimenti di rispondere a questioni ipotetiche che sono considerate irricevibili da una giurisprudenza costante.

26.      Inoltre, il fatto che il carburante contaminato fosse «fuori norma» rispetto alle specifiche indicate nel contratto stipulato tra la Shell e la Carens è irrilevante al fine di stabilire se detto prodotto costituisca un rifiuto in forza della legislazione dell’Unione in materia di rifiuti, che ha carattere pubblicistico e non dipende dalla volontà delle parti del contratto. A questo punto è necessario ricordare che la miscela di carburante in parola contiene ULSD e MTBE. In qualsiasi trattamento di carburante diesel è insito il rischio di danni all’ambiente derivanti dai versamenti nonché il rischio di incendio. L’MTBE è di per sé un prodotto chimico potenzialmente dannoso per la salute umana in caso di contatto (11). Tali rischi sono ovvi in una situazione in cui l’effettiva composizione di una miscela deriva da una contaminazione involontaria, le cui precise caratteristiche possono essere accertate solo dopo un’analisi ex-post.

27.      Osservo inoltre che, ai sensi dell’ordinanza di rinvio, è pacifico che la Shell i) ha accettato la restituzione della miscela di carburante da parte della Carens, ii) ha accettato di riportare detta miscela nei Paesi Bassi e iii) di fatto ha miscelato il prodotto nei Paesi Bassi ottenendo un nuovo miscuglio, per poterlo vendere come carburante. A mio avviso, qualsiasi ulteriore discussione su cosa avrebbe potuto fare la Shell dopo aver preso conoscenza della contaminazione del carburante, o su cosa avrebbe fatto la Shell in circostanze diverse, è irrilevante al fine di risolvere le questioni giuridiche sollevate.

B –    Applicazione della nozione di rifiuto nel contesto di fatto pertinente

28.      La questione fondamentale nella presente causa consiste nello stabilire se la sostanza contaminata costituisca un «rifiuto», ma anche il significato dei termini «produttore» e «smaltimento» riveste un ruolo cruciale per la definizione della controversia.

29.      Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/12, il termine «produttore» indica «la persona la cui attività ha prodotto rifiuti (“produttore iniziale”) e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti». A sua volta, il termine «smaltimento» è definito dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera e) come «tutte le operazioni previste nell’allegato II A». Tali disposizioni devono essere lette alla luce della costante giurisprudenza della Corte sul significato di rifiuto, che, come ho già osservato, si deve ricavare principalmente dal comportamento del detentore, «a seconda che voglia disfarsi o meno delle sostanze in oggetto» (12).

30.      Inoltre, il fatto che una sostanza sia suscettibile di riutilizzazione economica non la esclude dalla nozione di rifiuto (13), né sono escluse da tale nozione le sostanze che fanno parte di un processo di produzione (14).

31.      È quindi inconferente l’argomento della Shell basato sul presunto fatto che la miscela contaminata avrebbe potuto essere venduta nuovamente come carburante senza ulteriori trattamenti. Come ha rilevato l’avvocato generale Jacobs nella causa Palin Granit, la composizione di una sostanza non determina in generale se si tratti o meno di un rifiuto. Per contro, la composizione di una sostanza può determinare se si tratti di un rifiuto pericoloso, e può dare indicazioni per stabilire se sia una sostanza di cui il detentore intenda disfarsi o abbia l’obbligo di disfarsi (15).

32.      Pertanto, la portata del termine «rifiuto» dipende dal significato del termine «disfarsi» (16). Inoltre, invece di sottolineare indebitamente l’impatto sul commercio, come ha fatto la Shell, la giurisprudenza ha chiarito che il termine «disfarsi» deve essere interpretato in modo da tenere conto dell’obiettivo della direttiva 2006/12, che consiste nella protezione della salute umana e dell’ambiente, nonché degli obiettivi di politica ambientale dell’Unione europea. Ciò implica un elevato livello di protezione dell’ambiente, un’azione preventiva e il rispetto del principio di precauzione. Dopo aver tenuto debitamente conto degli obiettivi della direttiva 2006/12 e dell’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, la nozione di rifiuto non può essere interpretata restrittivamente (17).

33.      Secondo la giurisprudenza della Corte, il termine «disfarsi» include al contempo lo smaltimento e il recupero di una sostanza o oggetto (18).

34.      Alcune circostanze possono costituire prove del fatto che il detentore di una sostanza o di un oggetto se ne disfi ovvero abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/12. Ciò si verifica in particolare se la sostanza utilizzata è un residuo di produzione, cioè un prodotto che non è stato ricercato in quanto tale (19). Così la Corte ha dichiarato che i detriti risultanti dalle attività di estrazione di una cava di granito, che non costituivano la produzione principale ricercata dall’operatore, possono costituire rifiuti (20). Tale principio si applicava sebbene non vi fossero differenze nella qualità fisica o nella composizione minerale della roccia naturale originaria, dei detriti e della pietra estratta per scopi commerciali (21).

35.      D’altra parte, la Corte ha altresì statuito che un bene, un materiale o una materia prima derivante da un processo di fabbricazione o di estrazione che non è principalmente destinato a produrlo può costituire non un residuo, bensì un sottoprodotto, del quale l’impresa di cui trattasi non ha intenzione di disfarsi, ma che essa intende sfruttare o commercializzare a condizioni per essa favorevoli, in un processo successivo, senza operare trasformazioni preliminari (22). Tuttavia, tenuto conto dell’obbligo di interpretare in maniera estensiva la nozione di rifiuto al fine di limitare gli inconvenienti o i danni dovuti alla sua natura, la Corte ha ritenuto di circoscrivere il ricorso a tale argomentazione relativa ai sottoprodotti alle situazioni in cui il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima non sia solo eventuale, ma certo, senza trasformazione preliminare e nell’ambito del processo di produzione (23).

36.      Poiché la contaminazione è stata accidentale, i fatti di cui al procedimento principale rimangono palesemente esclusi dall’eccezione riguardante i sottoprodotti. La giurisprudenza della Corte è chiara su questo punto. La nozione di rifiuto non esclude sostanze e oggetti che possono essere recuperati come carburante in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale (24). La possibilità di riutilizzo di una sostanza che ha subito trasformazioni non è rilevante (25).

37.      A mio avviso, un carico composto da ULSD miscelato involontariamente con MTBE, con un conseguente punto di infiammabilità minore di quello autorizzato per il carburante diesel distribuito nelle stazioni di servizio, diventa un rifiuto ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/12 nel momento in cui avviene la contaminazione e rimane tale finché non venga recuperato mediante miscelazione o riclassificazione commerciale, in maniera tale da essere oggettivamente riconoscibile. Di conseguenza, è avvenuto un trasferimento di rifiuti. La situazione sarebbe diversa solo se il recupero mediante miscelazione o la rivendita a un terzo sulla base di una documentazione attestante la composizione esatta della miscela di carburante avessero avuto luogo prima che la sostanza fosse nuovamente caricata in Belgio (26).

38.      Ne consegue che la Shell era al contempo «produttore» di rifiuti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/12 e «detentore» di rifiuti, a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della medesima direttiva, dato che la miscela è diventata «rifiuto» nel momento della contaminazione. Essa è rimasta un rifiuto in Belgio, ove la Carens è diventata il detentore ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), dato che era obbligata a disfarsi della miscela contaminata, non avendo l’autorizzazione per immagazzinarla, e se ne è appunto disfatta restituendo il carico all’imputata.

39.      Accettando la restituzione del carburante, la Shell è diventata nuovamente il detentore ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/12, essendo al contempo il «produttore» e la persona giuridica in possesso del carburante. La Shell era pertanto tenuta a disfarsene fino al momento in cui il prodotto è stato nuovamente miscelato nei Paesi Bassi, lavorazione che ha costituito l’atto di recupero attraverso la quale la Shell si è disfatta del rifiuto. In altri termini, dato che il processo di recupero non è stato intrapreso dalla Shell prima dell’inizio del viaggio di ritorno nei Paesi Bassi, la miscela contaminata è rimasta un rifiuto per la durata di tale viaggio.

40.      In chiusura vorrei sottolineare che il mancato rispetto delle specifiche convenute contrattualmente non implica di per sé che una sostanza o un prodotto debba necessariamente essere considerato un rifiuto. Se un operatore commerciale consegna a un ristorante un preparato di carne macinata contenente carne bovina ed equina, mentre le parti avevano convenuto che fosse pura carne bovina, egli può essere contrattualmente obbligato ad accettare la restituzione del prodotto, senza che questo diventi un rifiuto. Tuttavia, se il prodotto deriva da una contaminazione accidentale della carne bovina con carne equina durante la preparazione del macinato, egli ha l’obbligo di disfarsi del composto di carne macinata fintantoché non siano rilevate le sue precise caratteristiche e la carne macinata venga smaltita o ottenga una nuova classificazione commerciale, per esempio, come mangime per visoni, o come un misto di carne bovina ed equina per consumo umano, qualora soddisfi i requisiti necessari imposti dalla normativa sui prodotti alimentari (27). Più in generale, un miscuglio di sostanze prodotto non intenzionalmente è prima facie un rifiuto se l’uso cui viene destinato non è sicuro, in mancanza di informazioni sulla sua composizione. Ciò vale per prodotti come gli alimenti o i carburanti, le cui qualità sono importanti per la salute umana e per l’ambiente (28).

41.      Pertanto, la carne macinata costituirà un «rifiuto» ai sensi della normativa dell’Unione sui rifiuti e, precisamente, un prodotto fuori norma contaminato a causa di un incidente (29), nel periodo compreso tra la contaminazione e lo smaltimento o il recupero attraverso una riclassificazione.

42.      Di conseguenza, contrariamente agli argomenti esposti dalla Shell in udienza, la risposta che propongo non comporterà una turbativa smoderata nel normale corso degli scambi commerciali, ma piuttosto dovrebbe porre in evidenza il livello di diligenza atteso da ogni operatore economico responsabile, ossia considerare come rifiuto un qualsiasi prodotto contaminato per effetto di un incidente.

V –    Conclusione

43.      Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo di rispondere a tutte le questioni sottoposte dal Rechtbank te Rotterdam nel seguente modo:

Un carico di carburante ripreso dal venditore e da esso trasformato mediante miscelazione con l’obiettivo di immetterlo nuovamente sul mercato, poiché, essendo stato involontariamente mischiato con un’altra sostanza, tale carburante non soddisfaceva più i requisiti di sicurezza e non poteva quindi essere immagazzinato dall’acquirente conformemente a un permesso ambientale, deve essere considerato un rifiuto ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, dal momento della contaminazione involontaria fino al suo recupero mediante miscelazione.


1 – Lingua originale: l’inglese.


2 – I procedimenti distinti dinanzi al Rechtbank te Rotterdam avverso la Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV e la Belgian Shell BV sono stati riuniti con ordinanza della Corte del 2 luglio 2012.


3 – GU L 30, pag. 1, come da ultimo modificato, per quanto qui rileva, dalla decisione della Commissione 1999/816/CE, del 24 novembre 1999, che adegua, conformemente all’articolo 16, paragrafo 1 e all’articolo 42, paragrafo 3, gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU 1999, L 316, pag. 45). Si osservi che l’articolo 61 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190, pag. 1) ha abrogato il regolamento n. 259/93 con effetto a partire dal 12 luglio 2007. Tuttavia, dato che il periodo rilevante per la fattispecie in esame risale al settembre 2006, è applicabile ratione temporis il regolamento n. 259/93.


4 – Si deve tuttavia osservare che la disposizione del Trattato afferente al principio di precauzione che risulta applicabile ratione temporis alla presente causa è l’articolo 174, paragrafo 2, CE.


5 – GU L 114, pag. 9. V. articolo 21. La genesi della normativa sulla definizione e la sorveglianza delle spedizioni di rifiuti è la seguente. L’articolo 1 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39) conteneva una definizione di rifiuto nella quale l’obbligo di smaltimento si riferiva al diritto nazionale. Una definizione comunitaria di rifiuto è stata introdotta con la direttiva 91/156/CE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che ha modificato la direttiva 75/442 (GU 1991, L 78, pag. 32) ed è stata successivamente fornita dall’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/12 (GU L 114, pag. 9) (riprodotto infra, al paragrafo 11). Questa è la definizione di rifiuto applicabile ratione temporis al regolamento n. 259/93 e alla presente causa. Tuttavia, a sua volta la direttiva 2006/12 è stata abrogata, con effetto a decorrere dal 12 dicembre 2010, dall’articolo 41 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312, pag. 3).


6 –      Si veda però la nota 5 riguardo alle definizioni di rifiuto, smaltimento e ricupero vigenti ratione temporis.


7 –      Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, la nozione di «rifiuto» è definita dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/12. Come spiegato nella precedente nota 5, la fattispecie è disciplinata ratione temporis esclusivamente dal regolamento n. 259/93 piuttosto che dal regolamento n. 1013/2006.


8 –      Secondo le osservazioni della Commissione, il codice AC030 (Rifiuti di oli esausti non più idonei all’utilizzo per il quale sono stati fabbricati) di cui all’allegato III del regolamento n. 259/93, menzionato negli addebiti a carico dell’imputata, non sarebbe applicabile, poiché né quest’ultima né l’acquirente hanno usato l’olio in questione. Tale categoria si riferisce, secondo la Commissione, ai residui di olio che è già stato usato.


9 – Sentenza del 24 giugno 2008, Commune de Mesquer (C‑188/07, Racc. pag. I‑4501), punto 53 e giurisprudenza ivi citata.


10 – Tuttavia, anche se un rifiuto è stato oggetto di un’operazione di recupero completo, non è detto che un prodotto cessi di essere un rifiuto. Esso può sempre costituire un rifiuto se il detentore se ne disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene. V. sentenza del 7 marzo 2013, Lapin luonnonsuojelupiiri (C‑358/11, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).


11 – V. l’interrogazione scritta E-3582/01 di Ulla Sandbæk (EDD) alla Commissione e la risposta data dalla sig.ra Wallström (GU 2002, 172 E, pag. 92).


12 – Sentenza del 18 aprile 2002, Palin Granit e Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus (C‑9/00, Racc. pag. I‑3533, punto 22 e giurisprudenza ivi citata); v. altresì sentenza Commune de Mesquer, punto 53.


13 – Sentenze del 28 marzo 1990, Vessoso e Zanetti (C‑206/88 e C‑207/88, Racc. pag. I‑1461, punto 9); del 25 giugno 1997, Tombesi e a. (C‑ 304/94, C-330/94, C-342/94 e C-224/95, Racc. pag. I‑3561, punto 47), e Palin Granit, punto 29.


14 – Sentenza del 18 dicembre 1997, Inter-Environnement Wallonie (C‑129/96, Racc. pag. I-7411, punto 32).


15 –      Paragrafi 45 e 46 delle conclusioni.


16 – V. sentenza Inter-Environnement Wallonie, punto 26.


17 – Sentenza Palin Granit, punto 23 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 7 settembre 2004, Van der Walle e a. (C‑1/03, Racc. pag. I‑7613, punto 45). Come ho già osservato, l’articolo 174, paragrafo 2, CE è applicabile ratione temporis alla presente causa.


18 – Sentenza Inter-Environnement Wallonie (punto 27).


19 – Sentenza Commune de Mesquer (punto 41 e giurisprudenza ivi citata).


20 – Sentenza Palin Granit (punto 29).


21 –      V. le conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Palin Granit (paragrafi 44 e 45).


22 – Sentenza Commune de Mesquer (punto 42 e giurisprudenza ivi citata).


23 – Sentenza Commune de Mesquer (punto 44 e giurisprudenza ivi citata).


24 – Sentenza Arco Chemie Nederland e. a. (C‑418/97 e C‑419/97, Racc. pag. I‑4475).


25 – Sentenza Commune de Mesquer (punto 40 e giurisprudenza ivi citata).


26 – Per una breve sintesi della normativa riguardante il momento in cui una sostanza cessa di essere un rifiuto, v. le conclusioni dell’avvocato generale Kokott del 13 dicembre 2012 nella causa Lapin luonnonsuojelupiiri, paragrafi da 76 a 79. La Corte ha pronunciato la relativa sentenza il 7 marzo 2013. Si osservi che tale causa riguarda la direttiva 2008/98 e, in particolare ai punti da 53 a 60, la questione relativa al momento in cui una sostanza cessi di essere un rifiuto ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2008/98, poiché è stata sottoposta a operazioni di recupero.


27       Per un’analisi delle circostanze in cui la farina di carne ed ossa può essere considerata un rifiuto, v. sentenza della Corte del 1° marzo 2007, KVZ retec GmbH (C‑176/05, Racc. pag. I‑1721).


28 – V., per esempio, la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350, pag. 58), come modificata dalla direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (GU L 140, pag. 88), e la direttiva 2011/63/UE della Commissione, del 1° giugno 2011, recante modifica della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel al fine di adeguarla al progresso tecnico (GU L 147 pag. 15).


29 –      V. allegato I della direttiva 2006/12, categorie Q2 e Q4.