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Ricorso proposto il 21 agosto 2013 – Doux / Commissione

(Causa T-434/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Doux SA (Chateaulin, Francia) (rappresentante: J. Vogel, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 della Commissione, del 18 luglio 2013 , recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, relativo alla violazione di forme sostanziali, in quanto il regolamento impugnato sarebbe privo di motivazione. La ricorrente adduce che la motivazione indicata nel regolamento impugnato non è altro che una motivazione tipo che non consente di seguire il ragionamento della Commissione, mentre la Commissione avrebbe dovuto indicare specificamente le considerazioni che giustificavano il passaggio da un importo delle restituzioni pari a EUR 108,5 a tonnellata a EUR 0 e ciò a maggior ragione quando essa     interrompeva     una prassi decisionale precedente.

Secondo motivo, relativo alla violazione del principio del legittimo affidamento, dal momento che la Commissione avrebbe assicurato agli operatori che le restituzioni sarebbero state mantenute fino all’entrata in vigore della nuova politica agricola comune. La ricorrente sostiene che la diminuzione dell’importo delle restituzioni da EUR 108,5 a tonnellata a EUR 0 euro non era prevedibile con riguardo alla situazione del mercato del pollame.

Terzo motivo, relativo a un errore manifesto di valutazione in quanto la Commissione ha ritenuto che gli indicatori economici giustificassero la scelta di determinare l’importo delle restituzioni a zero quando, invece, il rialzo dei prezzi     di mercato sarebbe stato in gran parte assorbito dal rialzo dell’euro rispetto al dollaro. La ricorrente ritiene, dunque, che gli indicatori economici non giustificassero la soppressione delle restituzioni.

Quarto motivo, relativo a un errore manifesto di valutazione, in quanto la Commissione ha ritenuto che l’entrata in vigore immediata del regolamento impugnato sarebbe giustificata «per prevenire ogni divergenza rispetto all’attuale situazione del mercato e le speculazioni sul mercato, nonché per garantire l’efficienza della gestione». La ricorrente deduce che detta motivazione, identica a quella dei regolamenti precedenti, è particolarmente inadatta al presente caso dato che la soppressione brutale delle restituzioni all’esportazione senza un preavviso tale da consentire un adattamento del modello economico degli operatori, rischierebbe, al contrario, di generare un’alterazione del mercato interno.

Quinto motivo, relativo ad uno sviamento di potere della Commissione, in quanto essa non avrebbe adottato il regolamento impugnato per uno dei motivi previsto dal regolamento n. 1234/20071 .

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1 Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299, pag. 1).