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Ricorso proposto il 19 agosto 2013 – Métropole Gestion / UAMI – Metropol (METROPOL)

(Causa T-431/13)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Métropole Gestion (Parigi, Francia) (rappresentante: M.-A. Roux Steinkuhler, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Metropol Investment Financial Company Ltd (Mosca, Russia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il suo ricorso ricevibile e fondato e, per l’effetto,

annullare parzialmente la decisione impugnata, nella parte in cui ha rifiutato di dichiarare la nullità del marchio comunitario contestato fondandosi sui marchi n. 02 3 167 081, n. 02 3 167 084 e n. 794 040, e sugli altri segni non registrati;

confermare la decisione impugnata, nella parte in cui ha dichiarato la nullità parziale del marchio n. 3 590 981 sulla base del marchio anteriore n. 02 3 143 685;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «METROPOLE», per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 36 e 42 – marchio comunitario n. 3 590 981

Titolare del marchio comunitario: Metropol Investment Financial Company Ltd

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo nazionale «METROPOLE» e i marchi figurativi nazionali e internazionale «METROPOLE gestion», per servizi della classe 36

Decisione della divisione di annullamento: rigetto parziale della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.