Language of document : ECLI:EU:T:2013:692

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

12 dicembre 2013

Causa T‑436/13 P

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Ricorso presentato mediante telefax nei termini – Firma dell’avvocato apposta sulla copia inviata per telefax diversa dalla firma apposta sull’originale depositato mediante invio postale – Deposito dell’originale oltre i termini – Tardività – Irricevibilità manifesta»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione (F‑67/11).

Decisione:      L’impugnazione è respinta. Il sig. Luigi Marcuccio sopporta le proprie spese.

Massime

Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Ricorso presentato per telefax entro il termine di ricorso – Firma autografa dell’avvocato diversa da quella figurante sull’originale del ricorso inviato per posta – Conseguenza – Non presa in considerazione della data di ricezione del fax al fine di valutare il rispetto del termine di ricorso

(Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 43, § 6)

Ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale, la data in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale perviene alla cancelleria del Tribunale mediante telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali, purché l’originale firmato dell’atto sia depositato in cancelleria entro i dieci giorni successivi.

Qualora la firma dell’avvocato che rappresenta un ricorrente che compare in calce al ricorso d’impugnazione depositato per telefax non sia identica a quella figurante sull’originale dell’atto d’impugnazione trasmesso successivamente, la data di deposito dell’atto d’impugnazione presentato per telefax non può essere presa in considerazione ai fini del rispetto del termine di ricorso. Ne consegue che, conformemente all’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale, solo la data di deposito dell’originale firmato deve essere presa in considerazione ai fini del rispetto di siffatto termine.

(v. punti 6, 8 e 9)

Riferimento:

Tribunale: 29 novembre 2011, ENISA/CEPD, T‑345/11 (non pubblicata nella Raccolta, punti da 15 a 17); 3 ottobre 2012, Tecnimed/UAMI – Ecobrands (ZAPPER-CLICK), T‑360/10 (punti da 15 a 17, e giurisprudenza ivi citata); 14 novembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑229/13 P (punti 14 e 15)