Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Markkinaoikeus (Finlandia) il 17 febbraio 2022 – Teva BV e Teva Finland Oy / Merck Sharp & Dohme Corp.

(Causa C-119/22)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Markkinaoikeus

Parti

Ricorrenti: Teva BV e Teva Finland Oy

Resistente: Merck Sharp & Dohme Corp.

Questioni pregiudiziali

Quali criteri debbano essere applicati per decidere quando un prodotto non sia già stato oggetto di un certificato protettivo complementare ai sensi dell’articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 469/2009 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (regolamento CPCM).

Se debba ritenersi che la valutazione della condizione prevista all’articolo 3, lettera c), del regolamento CPCM differisca da quella relativa alla condizione di cui all’articolo 3, lettera a), del medesimo regolamento e, in caso affermativo, in qual modo.

Se le considerazioni relative all’interpretazione dell’articolo 3, lettera a), del regolamento CPCM di cui alle sentenze della Corte C-121/17 1 e C-650/172 debbano essere ritenute pertinenti ai fini della valutazione della condizione prevista all’articolo 3, lettera c), di tale regolamento e, in caso affermativo, in qual modo. A tal proposito, si richiama, in particolare, quanto affermato in dette sentenze con riguardo all’articolo 3, lettera a), del medesimo regolamento in merito ai seguenti aspetti:

–    l’importanza essenziale delle rivendicazioni del brevetto e

–    la valutazione del caso dal punto di vista di un esperto del ramo e alla luce dello stato dell’arte alla data di deposito o di priorità del brevetto di base.

Se le nozioni di «cuore dell’attività inventiva», «attività inventiva centrale» e/o «oggetto dell’invenzione» del brevetto di base siano pertinenti ai fini dell’interpretazione dell’articolo 3, lettera c), del regolamento CPCM e, in caso di pertinenza di alcune o di tutte tali nozioni, in qual modo debbano essere intese ai fini dell’interpretazione della disposizione medesima. Se, con riguardo all’applicazione di tali nozioni, faccia una qualche differenza il fatto che il prodotto di cui trattasi sia costituito da un unico principio attivo (cosiddetto «prodotto monocomponente») oppure da una combinazione di principi attivi (cosiddetto «prodotto combinato») e, in caso affermativo, sotto quale profilo. Ci si chiede in qual modo debba essere valutata quest’ultima questione qualora il brevetto di base contenga, da un lato, una rivendicazione per un prodotto monocomponente e, dall’altro, una rivendicazione per un prodotto combinato, riguardando quest’ultima rivendicazione una combinazione di principi attivi composta dal principio attivo del prodotto monocomponente oltre a uno o più principi attivi secondo lo stato dell’arte conosciuto.

____________

1     GU 2009, L 152, pag. 1.

1     Sentenza del 25 luglio 2018, Teva UK Ltd e a. (C-121/17, EU:C:2018:585).

1     Sentenza del 30 aprile 2020, Royalty Pharma Collection Trust (C-650/17, EU:C:2020:327).